Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13936 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. III, 20/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/05/2021), n.13936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35583-2018 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA,

1072, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANO MASTRANGELO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO MUSICCO,

ADAMO MUSICCO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso

lo studio dell’avvocato LETIZIA CRIPPA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA ROSSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2154/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta il 10/03/2021 dal Consigliere

Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.R. conveniva davanti al Tribunale di Monza S.M. e la compagnia assicuratrice designata dal FGVS Generali Assicurazioni S.p.A. per il risarcimento per i danni che aveva subito in un sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), nel quale S.M., alla guida di un proprio ciclomotore, l’aveva investita quale pedone sulla strada; chiedeva in particolare un risarcimento per Euro 190.066,50 o la diversa somma di giustizia, oltre ulteriori spese mediche e interessi.

Lo S. arrestata contumace, mentre la compagnia assicuratrice si costituiva, resistendo, e ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa l’Inail, il quale a sua volta, costituitosi, avendo nelle more, e precisamente in data 22 marzo 2011, erogato all’attrice prestazioni economiche per la somma complessiva di Euro 154.833,05 – di cui Euro 36.237,91 in riferimento a danno biologico -, esercitava nei confronti della compagnia assicuratrice l’azione di surrogazione; la D. insisteva quindi nel senso della sussistenza di danno differenziale.

Con sentenza del 17 luglio 2014 il Tribunale accertava la sussistenza di un concorso di causazione paritario tra l’attrice e il motociclista che l’aveva investita, per cui, dimezzato al 50% l’importo devalutato del danno civilistico non patrimoniale, lo quantificava in Euro 44.729,28; a questo aggiungeva il 50% delle spese mediche, così pervenendo alla somma di Euro 51.972,55, inclusi gli interessi legali, ed escluso invece il danno patrimoniale; di conseguenza, rigettava la domanda attorea ritenendo che per la D. fosse stato satisfattivo del suo diritto risarcitorio quanto già percepito dall’Inail, e condannava la compagnia, in forza della surrogazione, a corrispondere all’Inail l’importo del danno risarcitorio così determinato, ovvero Euro 51.972,55.

Proponevano appello principale la D. e appello incidentale l’Inail, rimanendo contumace lo S. e costituitasi invece resistendo la compagnia assicuratrice. Entrambi gli appellanti censuravano la ripartizione paritaria della responsabilità effettuata dal giudice di prime cure; la D. chiedeva inoltre un risarcimento di dimensioni superiori, e l’Inail, a sua volta, produceva l’attestato di credito aggiornato, per cui la somma versata all’infortunata era aumentata a Euro 195.837,76.

la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2 maggio 2018, accoglieva in parte entrambi i gravami: modificata la percentuale di corresponsabilità di pedone e motociclista al 30% per il pedone e 70% per il motociclista, condannava la compagnia assicuratrice a risarcire la D. nella misura di Euro 52.971,86 oltre interessi, e la condannava altresì a pagare all’Inail, in forza di surroga, la somma di Euro 87.041,28, nella quale veniva comunque compreso quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Ha presentato ricorso principale la D. sulla base di due motivi; si è difeso l’Inail con controricorso, nel quale ha presentato pure ricorso incidentale basato su un unico motivo; anche Generali Italia si è difesa con controricorso, in cui anch’essa ha presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi; la compagnia assicuratrice si è poi difesa pure nei confronti del ricorso incidentale dell’Inail con apposito controricorso e l’Inail si è difeso a sua volta con apposito controricorso nei confronti del ricorso incidentale della compagnia.

Generali Italia ha depositato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale, come già si è detto, si articola in due motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a proposito della responsabilità del sinistro stradale.

La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della contraddittorietà della deposizione del teste B.R., che viene trascritta, con due sottolineature, per desumerne che “un fatto decisivo… non è stato esaminato con il prudente apprezzamento necessario” e che il giudice d’appello, “nonostante la conclamata contraddittorietà” della testimonianza del B., ha confermato il concorso di colpa nella causazione del sinistro pur mutandone la percentuale in 30% per il pedone e 70% per il motociclista.

La corte territoriale non avrebbe inoltre adeguatamente esaminato la testimonianza del maresciallo dei carabinieri D.A. – anche la sua testimonianza viene trascritta in parte – “in palese contraddittorietà” con la testimonianza del B..

Ancora, il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto gli esiti dell’indagine dei carabinieri; al riguardo, viene trascritta una parte della loro relazione.

3.1.2 Il motivo è inammissibile perchè, a tacer d’altro, persegue manifestamente un terzo grado di merito, invitando a estrarre una diversa ricostruzione dei fatti da quanto del compendio probatorio ha trascritto (meramente ad abundantiam, si rimarca che non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella testimonianza del B.).

3.2.1 Il secondo motivo, ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo a proposito del danno riportato dalla ricorrente.

Viene trascritto un passo motivazionale della sentenza impugnata nel quale il giudice d’appello avrebbe riconosciuto dovute la personalizzazione del danno e la liquidazione del danno differenziale, adducendo che in seguito, però (e si trascrive un periodo successivo), il giudice avrebbe escluso la personalizzazione.

Rimarcato poi che qualora il fatto illecito costituisca reato spetta il risarcimento globale del danno non patrimoniale, incluso il danno morale inteso come sofferenza soggettiva (S.U. 26972/2008), se ne deduce che occorre tener conto di “tutte le tipologie” dei danni sofferti, “purchè sia provata” la loro autonomia, escluso l’automatismo anche per la personalizzazione del danno.

Viene trascritto un passo della relazione del consulente tecnico d’ufficio che determina il danno biologico permanente subito dalla D. nella misura del 23%, per desumere, essendosi constatato anche un danno estetico, che si sarebbe dovuto riconoscerle “un abbassamento della qualità della vita sotto l’aspetto relazionale” per quelle che la relazione suddetta ha definito “vaste aree cicatriziali delle gambe”, considerando che la D. all’epoca del sinistro aveva (OMISSIS) e che la vita media femminile sarebbe di 83 anni. Calcolando quindi diversamente il quantum risarcitorio, l’importo totale ammonterebbe in effetti a Euro 142.586,27.

3.2.2 E’ evidente che anche questo motivo, pur tentando di schermarsi con argomenti di diritto sulla liquidazione del danno, pone in realtà censure direttamente di merito, che non rispettano quindi i limiti propri del vaglio riservato al giudice di legittimità.

Si precisa altresì, per quanto ad abundantiam, che trascrivendo i sopra richiamati passi motivazionali tratti dalla sentenza la ricorrente compie artificiose estrapolazioni dal contesto, perchè il riconoscimento della personalizzazione del danno viene dapprima indicato come possibilità in astratto, ma successivamente la corte territoriale, in modo inequivoco, tale personalizzazione esclude nel caso concreto che aveva in esame, motivando in misura e modalità compatibili con il minimum costituzionale tale diniego.

In conclusione, quindi, il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso incidentale di Generali Italia si articola in due motivi.

4.1 IL primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e art. 1916 c.c., lamentando una erronea liquidazione del danno differenziale e il superamento dei limiti civilistici di surroga.

Rileva la ricorrente che l’infortunato non può cumulare il risarcimento ottenuto dall’assicurazione del responsabile civile con l’indennizzo dell’Inail per il danno biologico, e che non è duplicabile il danno patrimoniale, da sempre ricompreso nell’indennizzo dell’Inail. Pertanto al soggetto infortunato spetta solo il danno differenziale tra il risarcimento complessivo e le indennità ottenute dell’Inail.

L’azione surrogatoria, d’altronde, ai sensi dell’art. 1916 c.c. è proponibile nei limiti del dovuto al danneggiato.

La Corte d’appello avrebbe violato tali principi: infatti dapprima ha determinato il valore civilistico del danno nell’importo di Euro 110.867, che, decurtato del 30% per il concorso di colpa della D., scende a Euro 77.606; successivamente ha affermato che il danno differenziale (incluse le spese mediche) ammonta a Euro 75.674,09 e che deve essere liquidato alla D. nella misura del 70%, cioè per Euro 52.971,86.

In seguito però (nelle pagine 8-9 della motivazione della sentenza impugnata) il giudice d’appello dichiara che quanto liquidato e da liquidare alla D. da parte dell’Inail, determinato in Euro 195.837,76 come da attestazione dell’Inail non specificamente contestata, va portato in surroga dopo la decurtazione di quanto erogato per danno patrimoniale, cioè di Euro 71.403,07, giungendo così a Euro 124.344,69, somma, questa, che la corte territoriale poi riduce per il concorso di colpa del 30%, in tal modo pervenendo a Euro 87.041,28.

La sentenza, dunque, sarebbe contraddittoria: se il valore civilistico del danno è di Euro 110.867, che decurtato del 30% diventa Euro 77.606, e se l’Inail può agire in surroga nei limiti del danno civilistico riconosciuto, nulla sarebbe più dovuto alla D. perchè la surroga dell’Inail avrebbe superato il valore civilistico del danno, la surroga risultando accoglibile solo entro il valore civilistico decurtato del 30% per la corresponsabilità dell’infortunata, cioè Euro 77.606.

5.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2054 c.c., per erronea liquidazione degli importi a favore della D..

La Corte d’appello avrebbe scorporato il danno biologico indennizzato dall’Inali sull’ammontare del danno senza tener conto del concorso di colpa e “su quel credito residuo ha poi applicato il concorso di colpa”, così creando una “ingiust locupletazione del danno”.

Partendo dal danno non patrimoniale – cioè il danno biologico di Euro 110.867 – e patrimoniale – Euro 1045 di spese mediche – complessivamente determinati in Euro 111.912, la corte territoriale “ha decurtato la posta omogenea del danno biologico in capo ad Inail per Euro 36.237 e solo successivamente applicato il concorso colposo del danneggiato (30%) riconoscendo l’importo di Euro 52.971,86”. Invece avrebbe dovuto decurtare il 30% sul danno civilistico di Euro 111.912, così pervenendo a Euro 78.338,40, e da questo togliere quanto la D. aveva ricevuto dall’Inail – Euro 36.237 – giungendo quindi ad un danno differenziale di Euro 42.101,40. Ne deriva che Generali Italia avrebbe pagato Euro 10.870,46 in più del dovuto, per “errore del Tribunale”.

Il motivo si conclude chiedendo “l’accoglimento del motivo del ricorso e l’eventuale residuo determinato detraendo gli acconti rivalutati sulle somme dovute al netto del concorso di colpa disponendo, per l’effetto, sin da ora la restituzione delle somme pagate in eccesso”.

5. Il ricorso incidentale dell’Inail denuncia, mediante un unico motivo, violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 142 e 283 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’appello sull’importo aggiornato dall’Inail del suo credito, risultante dall’attestazione di costo depositata dall’Inail con il suo appello incidentale, avrebbe erroneamente compiuto una decurtazione nella misura del rideterminato concorso di colpa della lavoratrice D., dichiarando appunto che “il diritto di surroga va… parametrato al riconosciuto concorso di colpa, il quale opera anche come limite massimo della rivalsa”. In tal modo il giudice d’appello ha ridotto del 30% la somma da restituire per surroga dalla compagnia assicuratrice all’Inail, invocando un arresto di legittimità – Cass. 2350/2010 – frainteso, perchè esso aveva affermato proprio che, qualora sussista concorso di colpa della vittima dell’infortunio, il giudice non può solo per questo ridurre proporzionalmente la somma richiesta dall’Inail in rivalsa al corresponsabile del sinistro, ma in tal caso “deve previamente determinare, come in qualsiasi… rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell’Inail”, procedendo soltanto se ricorra capienza, in modo che l’Inail “non superi quanto dovuto dal danneggiante” (si richiamano in proposito vari arresti di questa Suprema Corte). E nel caso in esame, non essendo stato contestato l’attestato di costo dell’Inail, la corte territoriale non avrebbe dovuto ridurre la somma per cui l’Inail vantava la surroga, bensì avrebbe dovuto condannare la compagnia assicuratrice alla restituzione dell’intero, cioè Euro 124.344,69.

Il motivo si conclude chiedendo la cassazione senza rinvio e la condanna, decidendo nel merito, della compagnia assicuratrice a pagare all’Inail la somma suddetta.

6. I due ricorsi incidentali meritano vaglio congiunto, per quanto si verrà ora ad esporre sintetizzando a quanto qui interessa la vicenda processuale.

6.1 Come già si è visto – ma è opportuno qui ricordare – entrambi gli appellanti avevano censurato la ripartizione paritaria della responsabilità compiuta dal Tribunale, e la D. aveva chiesto un risarcimento comunque superiore, mentre a sua volta anche l’Inail elevava il quantum di cui agiva per la surroga, producendo l’attestato di credito aggiornato, per cui la somma da esso versata all’infortunata era salita a Euro 195.837,76.

La Corte d’appello, sempre come si è visto, ha accolto in parte le doglianze relative alla ripartizione della responsabilità, portandola al 70% del motociclista e al 30% del pedone.

6.2 Si deve peraltro notare, a questo punto, che nel determinare conseguentemente il quantum delle debenze la corte territoriale ha confuso il danno biologico con il danno differenziale.

Infatti, ha dato atto – traendolo proprio dalla sentenza di primo grado – che il Tribunale aveva ritenuto il danno non patrimoniale ammontante, nella misura del 100%, a Euro 99.577. E’ questa la somma che il Tribunale aveva devalutato alla data del sinistro, pervenendo così a Euro 44.729,58; e aggiungendo poi la metà delle spese mediche aveva raggiunto, inclusi anche gli interessi, l’importo di Euro 51.972,55 (v. motivazione della sentenza impugnata, pagina 5).

Avendo corretto la percentuale di corresponsabilità della D., il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere alla D. – salva poi la surroga dell’Inail – il 70% dell’intero quantum risarcitorio. Considerato l’importo aumentato nel secondo grado che l’Inail aveva attestato di aver corrisposto quale indennizzo – che, come risulta sempre dalla sentenza, a pagina 9, era di Euro 124.344,69 – risultava evidente l’insussistenza di un danno differenziale patito dalla D., essendo stata questa indennizzata in misura superiore a quanto il danneggiante le avrebbe dovuto corrispondere, cioè il 70% di un intero ammontante a Euro 99.577 allorquando si era pronunciato il primo giudice. Anche devalutando e poi assommando gli interessi legali all’epoca della pronuncia d’appello, il danno differenziale ictu oculi mancava.

6.3 La corte territoriale, invece, pur riconoscendo che l’indennizzo per il danno non patrimoniale era giunto alla somma, “non specificamente contestata” (motivazione, pagina 9), di Euro 124.344,69, opera un calcolo alquanto singolare. Non contraddice l’esito della consulenza tecnica d’ufficio – che peraltro non era stato contraddetto neppure dalla D. – (motivazione, pagina 6). Qualifica però “danno differenziale” i “conteggi tabellari risultanti dalla CTU”, cioè Euro 110.867 (quindi, non più Euro 99.577, si nota per inciso), da cui detrae l’importo originariamente versato dall’Inail quale indennizzo per il danno biologico (Euro 36.237,91), così giungendo a Euro 74.629,09, cui assomma Euro 1045 di spese mediche, per pervenire a Euro 75.674,09, non riconoscendo invece il danno morale e la personalizzazione (si comprende tutto questo – con qualche difficoltà perchè l’calcoli sono in parte esternarti in una pagina e in parte dell’altra – dalle pagine 6 e 7 della motivazione della sentenza impugnata).

Di questa somma, definita “danno differenziale”, la corte afferma che è “da liquidarsi a favore dell’appellante nella misura del 70% (Euro 52.971,86), oltre interessi legali dal 4.9.2007 a copertura di danno da ritardo e rivalutazione” (pagina 7 della sentenza; 52.971,86 è effettivamente il 70% di 75.674,09).

6.4 Risalta ictu oculi l’errore della corte territoriale.

Essa avrebbe dovuto – essendo indiscusso che nella regiudicanda non era incluso il danno patrimoniale, a prescindere dalla qualificazione della modestissima voce delle spese mediche – prendere le mosse dall’importo risarcitorio al 100% della lesione biologica e, riformando quello che aveva fatto il primo giudice (che aveva preso in considerazione il 50% a seguito di attribuzione di paritaria responsabilità nella causazione del sinistro), avrebbe dovuto ridurlo al 70%, perchè soltanto nella misura del 70% il danneggiante era tenuto al risarcimento alla danneggiata. Poichè, allora, l’importo totale tabellare, secondo il giudice d’appello (che qui si distanzia dal primo giudice, che quantificava Euro 99.577 quale totale), sarebbe stato Euro 110.867, è più che evidente che il 70% sarebbe stato ben minore dell’importo di Euro 124.344,69 nel frattempo ottenuto quale indennizzo dell’Inail dalla infortunata/danneggiata D., il che significa, per evitare ovviamente ogni locupletazione della D., che un danno differenziale non sussisteva.

L’inesistenza di un danno differenziale era già stata riconosciuta – si nota per inciso – dal primo giudice, in un contesto in cui l’indennizzo corrisposto dall’Inail era ancora minore e la responsabilità della D. sarebbe stata del 50%. La corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare il quantum su cui l’Inail esercitava il suo diritto di surroga, quale successore a titolo particolare del diritto risarcitorio della D. (come ben chiarisce da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 18 ottobre 2019, per cui, appunto, la surrogazione dell’assicuratore sociale nel diritto risarcitorio del danneggiato da sinistro stradale nei confronti del terzo responsabile, costituendo successione a titolo particolare del diritto risarcitorio, ha il duplice limite da un lato dell’ammontare del danno il cui risarcimento è appunto oggetto del diritto, e dall’altro dall’ammontare dell’indennizzo versato al danneggiato dall’assicuratore sociale; e tra gli arresti recenti in tema cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord. 25 gennaio 2018 n. 1834), e poi, detraendo l’importo già ricevuto dall’Inail in conseguenza della sentenza di primo grado, condannare Generali a corrispondere all’Inail il residuo (che avrebbe dovuto corrispondere al 20%).

La corte territoriale non ha compreso questo, ma addirittura è giunta a decurtare l’importo versato dall’Inail del 30%, come se il concorso di colpa, che concerne il rapporto tra danneggiante e danneggiato, dovesse incidere anche sul rapporto, diverso, tra l’assicurazione sociale e l’infortunato, e poi anche sul rapporto tra l’assicuratore sociale e il responsabile civile.

7. La sentenza, pertanto, riguardo alla parte attinente alla determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro permane, in quanto il ricorso principale, che la investirebbe, è risultato inammissibile; deve; invece essere cassata per quanto di ragione in riferimento ai ricorsi incidentali, sia in relazione alla pronunciata condanna della Generali a corrispondere un danno differenziale alla D. – sotto questo profilo dovendosi accogliere, per quanto appunto è di ragione in considerazione a quel che si è finora illustrato, il secondo motivo del ricorso incidentale di Generali -, sia in relazione alla pronunciata condanna della Generali a favore dell’Inail – sotto questo profilo, per quanto di ragione, sono fondati il primo motivo del ricorso della Generali e il ricorso dell’Inail -.

In ordine al primo profilo, quanto sopra esposto conduce alla decisione nel merito, escludendo appunto che sussista il danno differenziale, e così concludendo completamente il giudizio attinente al rapporto processuale tra D. e Generali, con conseguente condanna della soccombente D. alla rifusione a Generali delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In ordine al secondo profilo, relativo al rapporto di surroga Inail-Generali, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione, anche per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie per quanto di ragione i ricorsi incidentali, cassando in relazione la sentenza, decidendo nel merito nel senso che Generali Assicurazioni s.p.a. nulla più deve a D.R. e rinviando quanto al rapporto processuale tra Generali Assicurazioni s.p.a. e Inail alla Corte d’appello di Milano anche per le relative spese processuali.

Condanna D.R. a rifondere a Generali Assicurazioni s.p.a. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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