Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13936 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16345-2009 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,
che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo studio
dell’avv. GIUSEPPE MANDARA, rappresentato e difeso dall’avv. MARCELLO
VERNOLA, giusta Delib. Consiglio Direttivo 21 settembre 2009, n. 9 e
giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Civile di Foggia,
PREFETTO DI FOGGIA;
– intimati –
avverso la decisione n. 89/2008 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA del 27.10.08, depositata
il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. Il dottor N.M. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso la decisione n. 89/2008 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del 21 maggio 2009.
p.2. Al ricorso hanno resistito il Ministero e l’Ordine professionale, con separati controricorsi.
p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis c.p.c., in quanto i quattro motivi su cui si fonda, tutti deducenti vizi di violazione di norme di diritto non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il secondo, che fa valere anche vizio di motivazione, quanto ad esso non si conclude con e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c..
E’ da rilevare che tale norma trovava applicazione anche al ricorso (Cass. n. 19487 del 2007).
Inoltre, la norma dell’art. 366-bis c.p.c., abrogata dall’art. 47. E’ appena il caso di precisare che l’art. 366-bis c.p.c. risulta applicabile al ricorso in ragione della sua ultrattività.
La sua abrogazione nella specie, essendo stato il ricorso proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che l’ha disposta con la L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) sarebbe stata idonea a disciplinare il ricorso in esame, che è stato proposto con notificazione effettuata il 11 luglio 2009 e, quindi, quando l’abrogazione de qua era vigente, essendo la legge in questione entrata in vigore il 4 luglio 2009. Detta idoneità sarebbe dipesa dalla normale applicazione del principio per cui la legge dispone per l’avvenire in connessione con il principio secondo cui tempus regit actum.
Tuttavia, tale idoneità è nella specie insussistente, in quanto l’art. 58, comma 5, della stessa Legge, ha disposto che tutto l’art. 47 citato e, quindi, anche la disposta abrogazione, non trovi applicazione alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009, l’art. 366-bis c.p.c. ha continuato a trovare applicazione rispetto alla controversia in oggetto e, dunque, parte ricorrente era tenuto ad osservarlo all’atto di proporre il ricorso”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che parte ricorrente non ha svolto rilievi.
3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore dell’Ordine in euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed a favore del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in euro millecinquecento, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010