Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13936 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5179/2019 proposto da:
N.A.R., elettivamente domiciliato in Campobasso, via
Mazzini n. 101, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il
27/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2020 dal Cons. FEDERICO GUIDO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3210/18, pubblicata il 27 giugno 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha dichiarato inammissibile, ex art. 347 c.p.c., l’appello proposto da N.A.R., cittadino proveniente dal Camerun, per il mancato deposito dell’ordinanza impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo il ricorrente.
Il ministero dell’interno, costituitosi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 347 c.p.c., censurando la statuizione della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l’appello, deducendo che la mancata produzione dell’ordinanza impugnata non determina improcedibilità dell’appello, invece comminata dall’art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva all’uopo fissata.
Il motivo è inammissibile in quanto non censura l’autonoma ratio decidendi della sentenza, secondo cui la mancata produzione dell’ordinanza di primo grado determina l’improcedibilità del ricorso sotto il profilo della sua tardività, non potendo la Corte verificare se l’appello, di cui manca agli atti l’originale notificato o la copia informatica o almeno la relata di notifica a mezzo pec munita di data, sia stato tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020