Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13935 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12496-2009 proposto da:

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MEREU MARCELLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA DITTA B.A., in persona del Curatore,

(autorizzato con decreto 23 giugno 2009), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUALBU GIANFRANCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5 92/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Paolo Pacifici (delega Cualbu Gianfranco), difensore

del controricorrente che concorda con la relazione scritta;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Comune di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento della Ditta B.A. avverso la sentenza del 24 ottobre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha accolto l’appello della curatela avverso la sentenza resa in una controversia inter partes in primo grado dal Tribunale di Nuoro.

Ha resistito al ricorso con controricorso il Fallimento della Ditta B.A..

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – il ricorso appare inammissibile per violazione del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione. (Cass. (ord.) n. 20393 del 2009; in precedenza: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, secondo cui: La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura).

Il ricorso è appunto strutturato nei sensi di cui ai due citati precedenti”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo superate dalle osservazioni di cui alla memoria, nelle quali si postula che i precedenti citati non sarebbero pertinenti, perchè la struttura del ricorso non si articolerebbe nè con la spillatura nè con la riproduzione fotostatica degli atti processuali, bensì assicurando la narrazione dei fatti e lo svolgimento de processo … – in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso – alternando la ricostruzione dei passaggi processuali con Sa trascrizione (a volte integrale, a volte per estratto); dei più importanti atti difensivi (atti introduttivi e comparse conclusive, con le conclusioni definitive rassegnate nel verbali di udienza; dei più rilevanti documenti prodotti, avuto riguardo ai motivi di censura (corrispondenza tra legale e Curatela, richieste avanzate dal Curatore Fallimentare al Giudice Delegato, riscontri ed autorizzazioni di quest’ultimo); nonchè dei fondamentali adottati dal Giudici di merito (ordinanze e sentenze).

Tale assunto, che non si preoccupa di esaminare i principi di diritto di cui alla relazione nel loro significato, anche alla luce della motivazione, non considera che la forma prescelta per la riproduzione degli atti dello svolgimento processuale (evidentemente di trascrizione susseguente a scansione degli atti e successiva omologazione al carattere del resto del ricorso) appare assolutamente equipollente negli effetti ai due indicati sistemi.

Essa si sviluppa per ben centotredici pagine, mentre i motivi constano di trenta pagine. E’ articolata attraverso la riproduzione di tutta una serie di atti di parte, di controparte e processuali, inframmezzati da brevissime indicazioni di raccordo, le quali, però, per svolgere la loro funzione suppongono l’integrale lettura dell’atto precedente, talvolta riportato anche quanto alla stessa firma dell’autore o della data. Non si comprende come una simile tecnica di redazione si connoti diversamente da quella della spillatura o della riproduzione fotostatica. L’effetto è assolutamente identico: la Corte di Cassazione, alla quale dev’essere offerta un’esposizione esauriente e completa del fatto sostanziale e processuale, seppur sommaria (il che implica necessariamente che l’autore del ricorso assuma una funzione di narrazione riassuntiva e finalizzata ad individuare i punti dell’uno e dell’altro rilevanti in sede di legittimità in funzione della comprensione dei motivi di ricorso), in un’ipotesi come quella di cui è processo (come in quelle di cui ai precedenti) è sostanzialmente investita non di un ricorso recante l’esposizione sommaria del detto fatto, bensì dell’invito a leggere gli atti ed i documenti che ne rappresentano l’emersione in non diversa guisa da come accadrebbe se il ricorso constasse di un mero invito a leggerli in quanto prodotti con esso ed indicati in apposito indice.

Ciò, non è conforme al dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e non è funzionale all’espletamento delle funzioni proprie della Corte di cassazione, nonchè al profilo strutturale del processo di cassazione, che, oltre ad essere a critica limitata, è caratterizzato dall’assenza sostanziale di momenti di istruzione, particolarmente sotto il profilo delle possibilità di sollecitazione di chiarimenti alle parti (slavo il caso dell’art. 384 c.p.c., comma 3).

Del tutto erroneamente, inoltre, parte ricorrente prospetta che la tecnica prescelta sarebbe funzionale al requisito di ammissibilità dei motivi di ricorso costituito dall’autosufficienza, che, viceversa, è requisito non del ricorso come tale, ma dell’esposizione del motivo, nell’ambito della quale, siccome esige l’art. 366 c.p.c., n. 6 può essere necessaria, oltre che l’indicazione della produzione, la riproduzione del documento o dell’atto. E ciò sempre in ragione della pressochè totale assenza di una fase istruttoria in sede di giudizio di legittimità.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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