Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13934 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12065/2009 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI

2-B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI Corrado, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

STUDIO DI LORENZO SRL, (già Studio Di Lorenzo Sas di Di Lorenzo

Ilaria), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,

presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Raffaele, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2009 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Barbantini Goffredo, (delega avvocato De Martini

Corrado), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cavaliere Raffaele, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. I.G. ha proposto ricorso per cassazione contro lo Studio di Lorenzo s.a.s. avverso la sentenza, emessa in sede di giudizio di rinvio dopo cassazione, dal Tribunale di Viterbo il 29 gennaio 2009 in una controversia di opposizione agli atti esecutivi.

Ha resistito al ricorso lo Studio Di Lorenzo s.r.l. (qualificandosi come già Studio di Lorenzo s.a.s.).

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile per violazione del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa fuochi seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione (Cass. (ord.) n. 20393 del 2009; in precedenza: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, secondo cui: La prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura).

Il ricorso è appunto strutturato nei sensi di cui ai due citati precedenti”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo superate dalle osservazioni di cui alla memoria, nelle quali si postula che la riproduzione fotostatica sarebbe funzionale al requisito dell’autosufficienza e si riproducono, non si sa a quale fine, le parti del ricorso che sono inframmezzate fra l’uno e l’altro atto.

Quanto al rilievo del principio di autosufficienza si deve osservare che esso non giustifica la riproduzione dell’intero documento o dell’intero atto, salvo che si ricorra nell’ipotesi in cui tutto il documento o tutto l’atto sia necessario. Ora, parte ricorrente non spiega come e perchè fosse necessaria la riproduzione integrale di atti che si rinviene nel ricorso a partire dal precetto notificato nel 1993 e sviluppatesi per circa centosettanta pagine.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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