Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13934 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5021/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza S.

Andrea n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonino Ciafardini, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

28/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3244/18, pubblicata il 28 giugno 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.B., cittadino proveniente dal Senegal, il quale ha riferito di aver abbandonato il paese di origine a seguito di reiterati attacchi e saccheggi subiti dalla propria famiglia da parte dei ribelli del Mouvement des forces democratiques de Casmance: in particolare i guerriglieri avevano assaltato il negozio dei genitori uccidendoli ed avevano rapito il fratello maggiore del richiedente, per convertirlo alla guerriglia.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che i fatti narrati risalivano al febbraio 2008, l’espatrio al 2009, mentre nel frattempo il conflitto a suo tempo innescato dal su menzionato Mouvement des forces democratiques de Casmance si erat molto attenuato.

La Corte ha inoltre escluso il pericolo di un danno grave alla persona del richiedente in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, il Senegal, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello, con cui il ricorrente lamentava che il tribunale avesse valutato un caso diverso dal proprio, prendendo in esame una storia che non aveva nulla a che vedere con la sua vicenda personale.

Il motivo è infondato.

Non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 29191/2017).

Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata a rilevare l’erroneità della pronuncia di primo grado, ma ha valutato, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; e ciò, in conformità al disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c., che limitano la rimessione al primo giudice ai soli casi ivi tassativamente previsti.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione alla statuizione di insussistenza di una condizione di violenza indiscriminata nella regione di origine del richiedente, deducendo che nella Casamance risultava una situazione di precarietà e insicurezza.

Il motivo è inammissibile per genericità, poichè esso si limita a contrapporre all’apprezzamento di merito della Corte territoriale, una diversa valutazione della situazione della Casamance, senza peraltro specificamente indicare gli elementi e le fonti da cui desumere la sussistenza di una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed anzi rappresentando una situazione che non è comunque conforme a quella individuata dalla citata disposizione.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato la situazione personale e le vicende familiari subite del richiedente, di giovane età, privo di legami in patria, omettendo di considerare la sua integrazione sociale ed il suo inserimento nel nostro paese.

Il motivo è fondato

Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone l’allegazione, in capo al ricorrente, di una ben determinata situazione di “vulnerabilità”, che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, oltre alla giovanissima età del richiedente, la Corte non risulta aver valutato le vicende familiari del medesimo e la sua mancanza di stabili legami familiari o di altro genere nel paese di origine, nè l’effettiva situazione di inserimento sociale nel nostro paese, limitandosi genericamente a rilevare la mancanza di un effettivo inserimento lavorativo e l’assenza di circostanze familiari che leghino il richiedente al nostro paese.

Disattesi i primi due motivi va accolto il terzo mezzo e la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, respinti i primi due motivi, accoglie il terzo mezzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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