Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13934 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11590-2012 proposto da:

IENCINELLA ASSICURAZIONI DI IENCINELLA ENRICA & C S.A.S., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato CARLO MAURO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI PETRILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato ANNA

CASTAGNOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CARDAROPOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2011 R.G.N. 7939/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto;

udito l’Avvocato LORENZO CONFESSORE per delega Avvocato GIOVANNI

PETRILLO;

udito l’Avvocato VINCENZO MOZZI per delega orale Avvocato SERGIO

CARDAROPOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9971/2007, ha respinto la domanda, proposta da C.F. nei confronti della Iencinella Assicurazioni di Iencinella Enrica & C. sas, volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.7.2003 al 27.5.2005 e alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi Euro 21.062,41.

2. Adita in sede di gravame la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1071/2011, in riforma della impugnata pronuncia, accertato il dedotto rapporto di lavoro subordinato, ha condannato la Iencinella Assicurazioni di Iencinella Enrica & C. sas al pagamento della somma di Euro 13.905,96 (ottenuta detraendo dall’importo complessivo le voci retributive ritenute non dovute e non provate) oltre accessori.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che le risultanze istruttorie avevano consentito di ritenere provato che C.F. era stata stabilmente inserita, per circa due anni, nell’organizzazione aziendale, ponendo a disposizione le proprie energie lavorative dietro un corrispettivo fisso mensile, ricevendo le indicazioni sullo svolgimento dell’attività da compiere dalla titolare della agenzia e dalla di lei figlia; hanno precisato, altresì, che i conteggi allegati al ricorso non erano stati contestati da cui, però, dovevano essere detratte alcune voci retributive.

4. Per la cassazione propone ricorso la Iencinella Assicurazioni di Iencinella Enrica & C. sas affidato ad un motivo di gravame.

5. Resiste con controricorso C.F. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 251 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL per i “dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione libera” del 12.12.2001. In particolare deduce che: a) la deposizione di S.R., su cui si basava essenzialmente la gravata sentenza, era nulla perchè non risultava che il teste fosse stato ammonito e avesse prestato giuramento; b) tale deposizione era contraddittoria e inattendibile perchè contrastava con prove documentali; c) la motivazione della gravata sentenza era carente sul punto della subordinazione; d) era errato che l’inquadramento nel 2^ livello del CCNL di settore non avendo la C. svolto alcuna mansione rientrante nella corrispondente declaratoria contrattuale.

3. Preliminarmente deve darsi atto che il controricorso non risulta ritualmente notificato in quanto non è stato prodotto l’avviso di ricevimento del plico raccomandato n. (OMISSIS), inviato dall’Avv. Sergio Cardaropoli quale notificante ai sensi della L. n. 53 del 1991.

4. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto.

5. La impugnata sentenza (non notificata) è stata, infatti, pubblicata, il 23.3.2011.

6. Il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notificazione il 4.5.2012 e notificato il 9.5.2012, ben oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, per essere stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4.7.2009 e non applicandosi, per la natura della controversia, la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, come da dispositivo, e limitate alla sola fase della discussione, non essendo stato ritualmente notificato, come sopra detto, il controricorso. Le stesse vanno attribuite all’Avv. Sergio Cardaropoli che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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