Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13934 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13934 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Cosimo Roberto Adamuccio, Luigi Amato, Giuseppe
Amenini, Giuseppe Annesi e Pietro Antonaci, elett.te
dom.ti in Roma, piazza del Popolo 18, c/o studio
dell’avv.to Pietro Frisani, che li rappresenta e
difende per procure speciali allegate al ricorso (e
dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti
recapiti: fax 055. 2741039 p.frisani@studiofrisani.com ,
pietrofrisani@pec.ordineavvocatifirenze.it );

– ricorrenti –

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Data pubblicazione: 03/06/2013

Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,
(n. fax per il ricevimento degli atti 06/96514000, pec:
ags m2@mailcert.avvocaturastato.it );

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
emesso il 24 maggio 2011 e depositato il 18 luglio
2011, R.G. n. 447/10;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso in riassunzione del 20 ottobre 2010
Cosimo Roberto Adamuccio, Luigi Amato, Giuseppe
Amenini, Giuseppe Annesi e Pietro Antonaci hanno
chiesto alla Corte di appello di Potenza la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio proposto davanti al
T.A.R. Puglia, con ricorso del 17 marzo 1998 e
definito con sentenza del 21 novembre 2007.
2. Si è costituito il Ministero eccependo

2

– intimato –

41P

l’inammissibilità del ricorso per diversità delle
firme dell’avv.to Frisani di autenticazione delle
sottoscrizioni dei ricorrenti nelle originarie
procure e nel ricorso per riassunzione.
3.

La Corte di appello di Potenza – dopo aver
rilevato

che

la procura,

originariamente

allegato al ricorso, non risponde pienamente ai
requisiti e alle finalità di cui all’art. 83
c.p.c. in quanto le modalità di rilascio non
rendono certa la provenienza del potere di
rappresentanza dai ricorrenti e la correlazione
della procura medesima con il giudizio in esame ha dichiarato l’inammissibilità della domanda e
compensato le spese.
4. Ricorrono

per

cassazione

Cosimo

Roberto

Adamuccio, Luigi Amato, Giuseppe Amenini,
Giuseppe Annesi e Pietro Antonaci affidandosi a
due motivi di impugnazione con i quali si deduce:
a) la violazione dell’art. 83 c.p.c. e successive
modifiche con riferimento alla materiale
congiunzione tra il ricorso ex art. 2 della legge
n. 89/2001 e le procure rilasciate su fogli
separati cuciti meccanicamente all’atto predetto.
Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto
ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale,
devono considerarsi validamente rilasciate e
apposte le procure alle liti ex art. 83 c.p.c.
iscritte in fogli materialmente congiunti al

3

rilasciata su foglio separato materialmente

ricorso notificato e contenenti uno specifico
riferimento a un giudizio ex art. 2 della legge
n. 89/2001; b) contraddittoria motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla
riferibilità della procura al giudizio. Secondo i

palese contraddizione laddove ha rilevato il
riferimento della procura a un giudizio di equa
riparazione e ha nello stesso tempo affermato la
non riferibilità delle procure all’atto cui
accedono, valorizzando negativamente
l’attribuzione al difensore della facoltà di
quietanzare, conciliare e rinunziare.
5. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Ritenuto che
6. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di
legittimità è ormai univocamente orientata nel
senso di ritenere la materiale congiunzione della
procura, rilasciata su foglio separato, all’atto
cui si riferisce, come un requisito meramente
strumentale all’accertamento della contestuale
notifica alla controparte della procura e
dell’atto e alla verifica della volontà della
parte di rilasciare al difensore la procura in
relazione all’atto che viene notificato. Ciò ha
portato la giurisprudenza a ritenere irrilevanti
particolari requisiti di congiunzione e di

4

ricorrenti la Corte di appello è incorsa in

continuità del testo che viene notificato e a
valorizzare la valutazione del giudice di merito
in ordine alla riferibilità della procura
all’atto (Cass. Civ. I sezione n. 29785 del 19
dicembre 2008). Nel presente giudizio invece la
Corte di appello non ha adeguatamente valutato i

che la giurisprudenza indicata ha posto come
finalità del controllo di validità della procura,
elementi di cui pure ha dato atto, e cioè la
notifica della procura rilasciata su foglio
separato ma materialmente congiunto al ricorso e
il riferimento dello stesso al giudizio di equa
riparazione.
7. Il ricorso va pertanto accolto. La causa può
essere decisa nel merito per l’insussistenza di
ragioni che giustifichino l’espletamento di
ulteriore attività istruttoria nonché in
relazione al carattere presuntivo, ai fini della
liquidazione del danno, che la giurisprudenza
attribuisce

parametri

ai

derivanti

dall’applicazione della giurisprudenza della
Corte E.D.U.
8. Nella specie il giudizio presupposto è durato 9
anni e 8 mesi e ciò comporta una determinazione
della durata non ragionevole del processo in 6
anni e 8 mesi periodo cui va applicato, per la
liquidazione dell’indennizzo, il parametro di 750
euro di indennità annua per i primi tre anni e di

5

due elementi, fondamentali ai fini della indagine

1.000 euro per i successivi. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze va pertanto
condannato al pagamento, in favore di ciascun
ricorrente, della somma di 5.750 euro con
interessi olOalla domanda al saldo e al pagamento
delle spese del giudizio di merito e di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, cassa il
decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente
e a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001,
della somma di euro 5.750 con interessi dalla domanda
al saldo. Condanna il Ministero al pagamento delle
spese del giudizio di merito liquidate in euro 1.190,
di cui 100 per spese, 600 per diritti e 490 per onorari
e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi
euro 550 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 novembre 2012.

cassazione.

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