Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13933 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9665/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FERROVIE NORD MILANO SPA già NORD SERVIZI SPA, già PREALPINA CASE E

TERRENI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato GRADARA RITA, rappresentato e difeso dagli avvocati

DOLFIN Nicoletta, FALSITTA GASPARE, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato GRADARA, per delega Avvocato

DOLFIN, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3.2.2005 la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva un ricorso di Ferrovie Nord Milano s.p.a. (già Nord Servizi s.p.a., incorporante la Prealpina Case e Terreni s.p.a.) contro il diniego di rimborso di un credito Iva afferente all’anno 1985; rimborso negato dall’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione decennale.

Assumeva la commissione regionale di uniformarsi ad alcune decisioni di questa Corte stando alle quali, per contro, la prescrizione inizia a decorrere una volta che il credito d’imposta si sia consolidato. E affermava che il credito de quo, incerto al momento della dichiarazione in quanto condizionato a eventuali correzioni o accertamenti, diviene liquido ed esigibile solo quando si consolida il diritto di ripetizione per decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di controllo.

Per la cassazione di questa sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso affidato a un motivo.

L’intimata resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Dati pacifici, in causa, ricavabili dalla sentenza, sono i seguenti.

La società incorporata – Prealpina Case e Terreni – richiese il rimborso di un credito Iva con la dichiarazione presentata nel marzo 1986 (segnatamente il 3 marzo); nel dicembre 1988, L’allora ufficio Iva territorialmente competente la invitò a presentare documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso,- l’invito venne riscontrato, nell’anno 1989, dall’incorporante; il 22.7.2000, la società sollecitò ancora una volta l’esecuzione del rimborso, ottenendo il diniego di cui è causa (14.3.2001) per intervenuta prescrizione.

2. – Con l’unico motivo l’amministrazione si duole della non ritenuta prescrizione.

Denunzia all’uopo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, nonchè degli artt. 2935 e 2946 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene che, ai sensi del citato art. 38-bis, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso devesi rinvenire nel novantunesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione afferente. Donde nella specie erroneamente il giudice tributario avrebbe disatteso il fondamento della sollevata eccezione.

3. – La doglianza appare fondata, sebbene nei limiti e nei termini appresso indicati.

La fattispecie attiene a istanza di rimborso avanzata dalla società contribuente nella dichiarazione annuale Iva relativa all’esercizio 1985, presentata il 3.3.1986.

Consegue che il dato normativo, che governa la questione di diritto, (più volte modificato) è rappresentato dalla versione originaria del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, rimasta invariata, quanto ai primi due commi, anche all’esito delle modifiche apportate dal D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

Quel testo dell’art. 38 bis – per quanto rileva – era nel senso che (comma 1) i rimborsi, “qualora nel termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell’art. 54 e del comma 2, dell’art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine”.

A sua volta l’art. 38 bis, comma 2, in coerenza con l’anzidetta generale disciplina, disponeva che il contribuente potesse in ogni caso ottenere il rimborso “entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell’esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito (..), o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilascia da un istituto o impresa di assicurazione”.

Siffatta disciplina – come noto – ha subito un sostanziale mutamento, per quanto attiene all’indicato termine biennale, in forza della L. n. 447 del 1997, art. 24, comma 22, con la quale le parole “prima dell’esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso” sono state, nel testo dell’art. 38 bis, comma 1 (come sostituito dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in L. 26 giugno 1990, n. 165), sostituite con quelle rappresentate dal periodo “contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento”.

Non è necessario dar conto della successiva evoluzione Infine conclusa con l’attuale versione normativa, incentrata sulla diversa frase “contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento”.

4. – Tanto considerato, devesi osservare che, sul tema della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso, la giurisprudenza di questa Corte, in relazione a fattispecie soggette al sopra citato testo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, ha già affermato il condivisibile principio, in base al quale il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale, senza che l’amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento, ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi (Cass. n. 3853/2001), con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine (v. Cass. n. 13832/1999; n. 19510/2003; n. 28024/2008; n. 4597/2010). E v. anche, per analoga soluzione rispetto all’omologa questione del termine prescrizionale del credito per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze d’imposta versata, costituente obbligazione accessoria e autonoma rispetto a quella relativa al capitale, Cass. n. 7180/2009,- n. 23843/2009; n. 25717/2009; n. 2589/2010.

Non pertinenti appaiono al riguardo i precedenti giurisprudenziali evocati dalla società, in quanto riferiti a fattispecie non soggette al disposto citato, sebbene al distinto tema dei crediti evidenziati nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dichiarazione soggetta al potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

5. – La sentenza impugnata, ritenendo il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione coincidente col momento in cui il rapporto tributario si esaurisce per decorso del termine per l’esercizio del potere di controllo sostanziale, ha sostenuto esser risultata l’azione di rimborso correttamente intrapresa nei termini.

Ma in questo modo ha contraddetto l’affermazione, atteso che (per quel che risulta dalla sentenza medesima) il termine decennale devesi ritenere iniziato a decorrere a far data dal 4.6.1988 (27 mesi dopo la data di presentazione della dichiarazione contenente l’istanza – 3.3.1986). Donde il detto termine, nel luglio 2000 (allorchè si dice essere avvenuto il sollecito di pagamento), venne interrotto non “all’approssimarsi dello scadere del decennio dall’accertamento della sussistenza del credito” (come ritenuto in sentenza), sebbene oltre il decennio stesso.

Invero neanche gli atti ulteriormente mentovati, con riferimento all’invio della richiesta di documentazione comprovante, l’ultimo dei quali asseritamente del dicembre 1989, appaiono coerenti con l’affermata tempestività del sollecito dell’istanza di rimborso del luglio 2000.

Consegue che, seppure nei termini appena evidenziati, è fondata la doglianza dell’amministrazione in ordine alla non ritenuta (dal giudice d’appello) prescrizione del credito vantato, essendo la sentenza impugnata, sullo specifico punto, contraria a diritto.

Vi. – Non rileva in senso impeditivo della prescrizione quanto prospettato dalla controricorrente di riflesso alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 (legge finanziaria 2004).

Il comma 58 del ripetuto art. 2 (recante disposizioni in materia di entrate) stabilisce in effetti che “Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.

Ma, anche prescindendo dalla limitata funzione della norma (dalle sezioni unite di questa Corte ricostruita come di mero invito rivolto agli uffici finanziari, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice – cfr. sez. un. n. 2687/2007), resta la duplice essenziale considerazione che trattasi di disposizione che: (a) introduce in ogni caso un’eccezione alla regola generale contenuta nell’art. 2934 c.c., comma 1, refrattaria all’applicazione analogica in ordine a imposte diverse da quelle in essa considerate (Irpef e Irpeg) (v. già Cass. 4786/2009); (b) si palesa successiva alla formazione della fattispecie che qui rileva, nella quale la prescrizione risulta fatta valere dall’amministrazione già nell’anno 2001.

7. – Le superiori considerazioni inducono alla cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti al riguardo, può la Corte decidere il merito del ricorso originario avverso il diniego di rimborso, con pronuncia di rigetto.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono per intero la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il diniego di rimborso.

Condanna l’intimata alle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 (di cui Euro 700,00 per onorari) quanto a ciascuno dei gradi di merito, e in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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