Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13933 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. III, 20/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35770-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA PARAMANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1391/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.M., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dal proprio zio, in ragione del furto di una vacca perpetrato ai suoi danni, e per l’ulteriore timore di essere arrestato dalla polizia locale a causa della denuncia sporta a suo carico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 15/6/2017;

tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 1/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver sottolineato come la domanda del ricorrente, in sede di appello, fosse stata limitata alla sola rivendicazione della protezione sussidiaria e, in via subordinata, della protezione umanitaria – ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.M. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria, trascurando di adeguare, le indagini svolte d’ufficio sulle condizioni del paese di provenienza dell’istante, alle specifiche criticità dallo stesso espressamente dedotte, con particolare riferimento al paventato timore di essere arrestato e sottoposto a pene detentive nel quadro di un sistema carcerario largamente lesivo dei più elementari diritti della persona;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purchè si tratti di fonti qualificate e affidabili, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi inammissibilmente limitata ad esaminare le criticità relative al paese di provenienza dell’odierno istante con esclusivo riguardo alle questioni concernenti la pretesa sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale (ossia con riguardo alla specifica ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza estendere la propria indagine allo specifico rischio paventato dal ricorrente con particolare riferimento al rischio di essere sottoposto a una pena detentiva all’interno del sistema carcerario (OMISSIS);

varrà sottolineare come la corte territoriale, non avendo espresso alcuna valutazione di inattendibilità in ordine al racconto di vita reso dal ricorrente (con la conseguente assenza di alcuna smentita, circa la verosimiglianza delle circostanze di fatto dedotte a sostegno delle forme di protezione rivendicate), avrebbe necessariamente dovuto orientare le forme della propria cooperazione istruttoria (circa le condizioni del paese di origine) anche in relazione al paventato pericolo di un danno grave alla persona riconducibile ai casi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B ossia in relazione al pericolo che, a seguito della verosimile eventualità della carcerazione dell’istante, in caso di rimpatrio, lo sarebbe non sarebbe esposto al rischio di torture o di altre forme di pena o trattamenti inumani o degradanti, con la conseguente necessità di acquisire le opportune informazioni idonee escludere il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in favore del richiedente, della protezione sussidiaria dallo stesso rivendicata;

da tali premesse deriva la necessità di disporre la cassazione della sentenza impugnata sul punto indicato, spettando al giudice del rinvio il compito di estendere le indagini sul paese di origine dell’odierno ricorrente, al fine di ammettere (o di escludere) il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria dallo stesso invocata in relazione ai presupposti di fatto dallo stesso dedotti in giudizio;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente escluso i presupposti per il riconoscimento del c.d. protezione umanitaria in proprio favore, non avendo il giudice a quo provveduto a commisurare le forme di vulnerabilità soggettiva, connesse alle proprie dedotte condizioni di salute, rispetto all’effettiva idoneità delle strutture organizzative del paese di origine a farvi fronte senza porre in pericolo il nucleo essenziale del proprio diritto fondamentale alla salute;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio personalizzato mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla biografia) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica vulnerabilità) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (qualitativa) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale dei richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver dato atto del riscontro documentale di talune patologie d’indole psichiatrica o psicologica sofferte dal ricorrente, si è limitato alla generica esclusione che dette patologie non potessero trovare adeguata assistenza nel paese di origine, aggiungendo come le criticità “attualmente presenti in (OMISSIS), con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali della persona, non sembrano tali da dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata”, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa, tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, attraverso l’individuazione delle specifiche fonti documentali (dotate di adeguata attendibilità e puntuale aggiornamento) suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione, tanto alle condizioni del sistema socio-sanitario (OMISSIS), quanto all’effettiva adeguatezza dello stesso di far fronte alla cura delle specifiche patologie (psichiatriche o psicologiche) dedotte in giudizio dal ricorrente, così sottraendosi al corretto adempimento del dovere di accertare che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. minimo costituzionale;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza di entrambe le censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA