Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13933 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.P., A.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato DI BONAVENTURA MASSIMO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA MARCHE SPA, gia’ Ancona Tributi S.p.a., gia’ Serit Picena
S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE MASSARUTI N.
166, presso lo studio dell’avvocato PAPA ANNALISA, rappresentata e
difesa dall’avvocato RUGGIERI ORLANDO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA, CASSA RISPARMIO DI FERMO
SPA, FINPROGETTI SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 84/2009 del TRIBUNALE di FERMO del 9/02/09,
depositata il 23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. M.P. e A.F. hanno proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Cassa di Risparmio di fermo s.p.a., l’Ancona Tributi s.p.a. (gia’ Serit Picena s.p.a.), la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. e la s.r.l.
Fin Progetti) avverso la sentenza del 23 febbraio 2009, con cui il Tribunale di Fermo ha rigettato l’opposizione da loro proposta, per asserite ragioni di impignorabilita’ per l’esistenza di un fondo patrimoniale, avverso due esecuzioni forzate immobiliari, rispettivamente iniziate dalla Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. e dal calzaturificio Petracchi Andrea s.r.l., nelle quali erano intervenuti come creditori i suddetti intimati.
Ha resistito al ricorso con controricorso la s.p.a. Equitalia Marche (qualificandosi come gia’ Ancona Tributi s.pa.).
3. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perche’ i quattro motivi su cui si fonda – siccome ha eccepito al resistente – sono carenti del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma (abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47) che trova, pero’, applicazione, al di la’ dell’ultrattivita’ stabilita’ dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 (che concerne i ricorsi proposti dopo il 4 luglio del 2009 contro provvedimenti pronunciati prima di detta data), in quanto nella specie il ricorso per cassazione e’ stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, alla quale, per esplicare effetti avrebbe dovuto essere attribuita efficacia retroattiva.
Nessuno dei quattro motivi, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 infatti, si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto ed il quarto, che deduce anche vizio di motivazione non si conclude e non contiene la ed. “chiara indicazione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, si veda Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono state mossi rilievi.
3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della parte resistente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010