Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13933 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 5404=2012 proposto da:

COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), GIA’

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

88, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SANTONI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avvocato IRENE MONTUORI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta

procura notarile in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4156/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/09/2011 R.G.N. 6609/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA per delega orale Avvocato

FRANCESCO SANTONI;

udito l’Avvocato IRENE MONTUORI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 20791/2010 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta, con due ricorsi successivamente riuniti, da C.A., dichiarava la nullità del contratto di stage intervenuto tra la ricorrente e la CTP Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli spa – in data 19.5.2003 e la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 19.5.2003 con diritto alla riammissione nel posto di lavoro; dichiarava, altresì, il diritto all’inquadramento nella qualifica di Collaboratore di ufficio par. 175; condannava, infine, la convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio delle differenze economiche maturate dal 19.2.2009 al di della reintegra effettiva, oltre accessori.

2. La pretesa della ricorrente era fondata sul fatto che, all’esito della partecipazione al 2^ Master in “Human Resources”, organizzato dalla Business School de “Il Sole 24 ore”, era stata indirizzata presso la CTP spa per eseguire uno stage in azienda della durata di mesi tre ma di avere effettuato, sin dall’inizio e, cioè, dal maggio del 2003, le mansioni assegnate sotto le forme di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con l’osservanza di modalità ed orari di lavoro ben precisi. Aveva esposto, altresì, la dott.ssa C. di avere dovuto sottoscrivere solo nel corso del rapporto lavorativo, cessato nell’aprile del 2004 senza soluzione di continuità, un progetto datato 3.9.2003 e nel febbraio 2004 altro contratto di affidamento di incarico. Aveva dedotto, pertanto, in relazione al primo periodo lavorativo, l’assoluta inesistenza di un progetto formativo e, quanto al secondo periodo, la nullità dello stage stante la evidente genericità degli obiettivi indicati nel progetto.

3. Adita in sede di gravame la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4156/2011, dichiarava inammissibile l’impugnazione.

4. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado rilevavano che il capo della sentenza, relativo alla accertata inesistenza del contratto di stage per assoluta mancanza in atti di documenti che ne dimostrassero l’avvenuta costituzione unitamente all’avvenuta prestazione lavorativa con continuità, con l’inserimento dell’organizzazione aziendale e la sottoposizione alle direttive datoriali, non era stato oggetto di specifica impugnazione e, dunque, essendo passato in cosa giudicata, determinava l’inammissibilità dell’appello.

5. Per la cassazione propone ricorso la CTP – Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli – spa affidato ad un unico articolato motivo.

6. Resiste con controricorso C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con l’unico articolato motivo la società lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1112 c.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 341 e 433 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce che dal contenuto dell’atto di appello, nel modo in cui era stato formulato, emergeva chiaramente come il gravame fosse stato reso nei riguardi della impugnata decisione e conteneva tutti i requisiti richiesti dal codice di rito. Obietta, inoltre, che nessun profilo di acquiescenza avrebbe potuto, peraltro, ravvisarsi nel suindicato atto, anche perchè l’appello aveva contestato in pieno la violazione della normativa sui tirocini pratici o stage, regolata dalla L. n. 196 del 1997, art. 18 e dal D.M. 25 marzo 1988, n. 142, adducendo pure l’inesistenza del vincolo di subordinazione rivendicato dalla lavoratrice. Infine, censura l’omessa valutazione sulla doglianza, svolta nell’atto di impugnazione in secondo grado, in ordine alla corretta applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 18, lett. d) che, nel porre le direttive per la emanazione delle disposizioni ministeriali in materia di tirocini di orientamento, si riferiva chiaramente ad attività formative “non costituenti rapporti di lavoro”.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La ratio decidendi della gravata sentenza è chiara: in relazione al primo periodo di permanenza della dott.ssa C. presso la CTP spa (maggio 2003 – settembre 2003), in cui secondo l’assunto del primo giudice non era stata “ravvisata l’esistenza di alcun contratto di stage, l’appellante non aveva formulato specifici motivi di impugnazione di talchè il capo della sentenza era passato in giudicato.

5. Con il presente ricorso la CTP spa censura tale assunto limitandosi a riportare la trascrizione dell’intero atto di appello ma senza indicare i singoli stralci da cui emergerebbe la censura che la Corte territoriale ha ritenuto non proposta.

6. La Suprema Corte (cfr. Cass. 10.1.2012 n. 86) ha chiarito che l’esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività di esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge, ma risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura.

7. Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 23.3.2005 n. 6225), senza limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 10.11.2011 n. 23420).

8. Tale specificazione, come detto, nel motivo di impugnazione non è stata compiuta di talchè la censura si rivela inammissibile.

9. Anche le altre doglianze, oggetto del ricorso per cassazione, sono parimenti inammissibili, o perchè tendenti ad un riesame dei fatti non possibile in sede di legittimità (problematica sulla natura subordinata del rapporto di lavoro), o perchè prive del carattere di decisività (questione della L. n. 196 del 1997, art. 18, lett. d) che per la sua operatività richiede la presenza di un contratto che, nella fattispecie in esame, in relazione al periodo maggio 2003 – settembre 2003, non risulta essere stato comunque stipulato).

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore costituito della controricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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