Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13932 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9605/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDIL FUZA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due avvisi di rettifica, l’agenzia delle entrate di Benevento contestò alla s.r.l. Edil Fu.Za. evasioni dell’Iva per gli anni 1996 e 1997.

Gli avvisi vennero ritenuti illegittimi, su ricorso della società, dalla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, confermando la decisione di primo grado, ritenne la contestazione basata sulla acritica ricezione di rilievi di polizia tributaria, facenti riferimento a un’induttiva erogazione di corrispettivi, nella misura del 20%, a opera della ditta individuale F.G., mandataria in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Sostenne che l’amministrazione non aveva adempiuto all’onere di ricercare validi riscontri idonei a supportare l’induzione, non essendo stata acquisita la prova di passaggi di denaro tra le parti;

e che, di contro, la società aveva dimostrato di aver lavorato, nello stesso periodo, per altri clienti con consistenti fatturazioni.

Osservò infine la commissione che anche gli accertamenti relativi alle imposte dirette erano stati annullati in sede contenziosa.

Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 28.1.2005, l’agenzia delle entrate deduce un motivo di ricorso contenente due censure.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ascrivendo alla sentenza di essersi posta in contrasto col consolidato orientamento che reputa legittima la motivazione dell’accertamento per relationem al verbale di constatazione della G.d.F.; nonchè omessa, o comunque insufficiente, motivazione sul punto decisivo rappresentato dalla consistenza degli elementi sintetizzati nel verbale detto, risultanti dal controllo incrociato sulle imprese in associazione temporanea.

il ricorso – notificato a mezzo posta – è inammissibile, non essendo stato allegato – nè depositato successivamente, prima dell’inizio della discussione in pubblica udienza – l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, e stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata (v. sez. un. n. 627/2003).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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