Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13932 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 12705/2 008 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Condominio (OMISSIS) avverso la sentenza del 15 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Napoli ha pronunciato sull’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Napoli.

Il Condominio intimato non ha resistito al ricorso.

3. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso presenta dubbi di tempestivita’.

Dalla copia autentica della sentenza impugnata, emerge, infatti, che, evidentemente ad istanza dello stesso ricorrente, la sentenza venne notificata al Condominio intimato, sia pure direttamente e non presso il suo difensore (e, quindi, in maniera inidonea a determinare a sua carico il decorso del termine breve per impugnare). Quella notifica fece, invece, decorrere il termine breve a carico del notificante, cioe’ del L.. Tuttavia, quel decorso, non determinandosi a carico del notificante effetti in conseguenza del perfezionamento della notificazione dal suo punto di vista (sent. n. 28 del 2004, della Corte cost.), ebbe a verificarsi soltanto dalla data del perfezionamento della notificazione nei confronti del Condominio.

Ora, sulla copia autentica il perfezionamento della notificazione, avvenuta a mezzo posta, dal punto di vista del notificante risulta avvenuto il 26 gennaio 2009, data di spedizione del plico postale.

Non risulta, invece, allegato l’avviso di ricevimento, onde parte ricorrente va invitato a produrlo. Solo ove la ricezione fosse avvenuta a partire dal 31 gennaio 2009 compreso il ricorso potrebbe essere considerato tempestivo, atteso che la sua consegna per la notificazione (data di perfezionamento della stessa per il notificante) risulta effettuata il 31 marzo 2009.

3.1. – Il ricorso, in ogni caso, e’ inammissibile anche per violazione del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Cio’, alla stregua del seguente principio di diritto: “E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, ne’ in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi ne’ nell’ambito della loro illustrazione. (Cass. (ord.) n. 20393 del 2009; in precedenza: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, secondo cui: La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non puo’ ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, ne’ accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura).

Il ricorso e’ appunto strutturato nei sensi di cui ai due citati precedenti.”.

2.1 Il Collegio rileva che l’ipotesi di inammissibilita’ formulata nella relazione, quanto alla intempestivita’ del ricorso per decorso del termine breve dalla notificazione della sentenza, non e’ fondata, perche’ la notificazione della sentenza e’ avvenuta personalmente alla parte e lo e’ stata presso il suo domicilio e non preso il domicilio eletto dalla stessa presso il suo difensore. Al riguardo, la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente e’ pienamente pertinente.

2.1. Il Collegio, viceversa, condivide la valutazione di inammissibilita’ del ricorso alla stregua dell’art. 36 c.p.c., n. 3 che le considerazioni svolte dal ricorrente sono del tutto inidonee a superare.

Nella parte che precede la riproduzione degli atti dello svolgimento processuale, cui si allude nel ricorso e’, invero, esposta solo la vicenda che precedette l’introduzione della controversia, sicche’ apparirebbe idonea solo a dar conto dell’esposizione del fatto sostanziale anteriore alla lite, mentre l’esposizione del fatto processuale risulta – nelle intenzioni del ricorrente, strutturata nei termini indicati nella relazione, sicche’, una volta che si consideri che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 concerne sia il fatto sostanziale sia quello processuale, i rilievi della relazione restano fermi, atteso che si palesa l’insufficienza dell’esposizione quanto ad una delle parti del “fatto” (al riguardo, si ricorda che costituisce principio consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilita’, non e’ possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente: Cass. n. 1959 del 2004, seguita da numerose conformi).

Quanto, poi, al rilievo che nel ricorso gli atti processuali non sarebbero stati riprodotti ne’ con il sistema della “spillatura”, ne’ con il sistema della riproduzione fotostatica, cui alludono i precedenti di cui alla relazione, si rileva che nel ricorso si dice che gli atti vengono trascritti ed appare evidente che la forma prescelta (evidentemente di trascrizione susseguente a scansione degli atti e successiva omologazione al carattere del resto del ricorso) appare assolutamente equipollente negli effetti ai due indicati sistemi.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA