Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13932 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22001-2012 proposto da:

MAMO SNC DI G.M. & C, (OMISSIS), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore signor M.G.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATELLA

FALAGUERRA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.B. & FIGLI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2902/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato CONSOLONI FABRIZIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Lecco la s.n.c. B.P. e figli convenne in giudizio la s.n.c. MA.MO. e – sulla premessa di aver concesso in locazione alla società convenuta un immobile ad uso commerciale, con un contratto che espressamente escludeva la facoltà per il conduttore di recesso, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392 , art. 27 – chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni a titolo di costi per riparazione e sostituzioni nonchè di canoni arretrati e non corrisposti.

A sostegno della domanda espose che, essendosi rinnovato il contratto alla scadenza dei primi sei anni con stipulazione di un nuovo contratto, la società MA.MO. aveva comunicato il proprio recesso nel dicembre 2003 ed aveva poi abbandonato l’immobile alla data del 30 giugno 2004, mentre avrebbe dovuto continuare a corrispondere i canoni fino alla data di scadenza, fissata per la fine di giugno 2008.

Si costituì in giudizio la convenuta, contestando il contenuto della domanda e rilevando di aver legittimamente esercitato il recesso anticipato a causa dell’inidoneità dei locali per l’uso commerciale concordato; in via riconvenzionale, la società MA.MO. chiese, fra l’altro, la restituzione del deposito cauzionale consistente in un titolo cambiario di Lire 20 milioni, pari ad Euro 10.329,14.

Il Tribunale accolse in parte la domanda, condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 5.319,50 a titolo di risarcimento danni da illegittimo recesso, oltre interessi e rivalutazione, condannò la società attrice a restituire alla convenuta l’effetto cambiario depositato a titolo di cauzione e condannò la conduttrice alla rifusione della metà delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società P. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 marzo 2012, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha condannato la s.n.c. MA.MO. al pagamento della maggiore somma di Euro 49.590,04, oltre accessori, nonchè alla restituzione del titolo cambiario alla società appellante, oltre che alla rifusione del spese del grado.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che, secondo le previsioni della L. n. 392 del 1978, art. 4, comma 2, e art. 27, u.c., il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello di abitazione può recedere anticipatamente dal contratto, dandone preavviso tempestivo, a condizione che ne sussistano gravi motivi; motivi che devono consistere in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti tali da legittimare la fine anticipata del rapporto. Nel caso in esame, trattandosi di un contratto iniziato nel 1990 e rinnovato nel 1996, le giustificazioni addotte dalla società conduttrice erano pretestuose, tanto più che la società locatrice si era dichiarata disposta ad adeguare i locali, per quanto di sua competenza. Peraltro, non essendo stata impugnata la decisione del Tribunale da parte della s.n.c. MA.MO., era da ritenere incontestabile che la medesima fosse passata in giudicato in ordine all’accertamento della illegittimità del recesso anticipato.

La società locatrice, inoltre, aveva accettato la riconsegna dell’immobile con riserva di pagamento dei canoni, come risultava anche dalla lettera raccomandata con la quale la stessa aveva ribadito l’inefficacia della disdetta; e la locatrice aveva anche dimostrato di essersi attivata per provvedere a reperire un altro conduttore, senza successo, mentre la conduttrice non aveva provato il contrario. Sicchè, ha concluso la Corte d’appello, la società P. aveva diritto di percepire i canoni fino alla scadenza contrattuale pattuita.

2.2. Quanto, poi, alla restituzione del titolo cambiario, la Corte milanese ha dichiarato che, sulla base della documentazione prodotta, era emerso che le parti si erano accordate nel senso di costituire il deposito cauzionale mediante il rilascio di un “pagherò” cambiario che era stato depositato presso uno studio professionale del luogo.

Anzichè procedere alla stipulazione di una fideiussione, le parti avevano deciso in quel senso tramite un mandato congiunto, “caratterizzato dal fatto che il depositario era anche mandatario nell’interesse di entrambi i contraenti”, per cui in presenza di un contrasto tra le parti, il depositario non avrebbe avuto il potere di disporre del titolo, se non con l’adozione di “precise cautele”.

Da tanto la Corte d’appello ha tratto la conclusione che l’ordine di restituzione, “proprio a garanzia e protezione della posizione del depositario, avrebbe dovuto e potuto essere comunque pronunciato non in sua assenza, bensì nei confronti diretti del depositario mandatario”; con la conseguenza che il titolo cambiario doveva essere “restituito alla disponibilità anche dell’appellante”, tramite riconsegna “al depositario designato”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la s.n.c. MA.MO. con atto affidato a due motivi.

La s.n.c. B.P. e figli non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c..

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nell’errore di condannarla al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza del contratto anzichè per i soli sei mesi successivi alla comunicazione di recesso anticipato. La società locatrice era pacificamente rientrata nel possesso dell’immobile ed era a suo carico l’onere della prova di non aver potuto reperire un altro conduttore, sicchè doveva essere applicato almeno l’art. 1227 c.c., comma 2, circa i danni che sono conseguenza della colpa del creditore.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato.

Osserva il Collegio che la Corte d’appello ha correttamente rilevato (v. sentenza a p. 17) che la società oggi ricorrente, benchè soccombente in primo grado, non aveva impugnato la decisione del Tribunale, limitandosi a chiederne la conferma. Il primo giudice aveva già stabilito l’illegittimità del recesso anticipato, condannando però la società conduttrice al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella poi liquidata in grado di appello. Ne consegue che la statuizione sull’illegittimità del recesso era ormai passata in giudicato e non è più discutibile in questa sede.

Quanto alle ulteriori osservazioni contenute nel ricorso circa l’eventuale mancata prova di aver ricercato un altro acquirente, la Corte si limita ad osservare che si tratta di circostanze accuratamente valutate dalla Corte milanese, la quale è giunta alla conclusione di riconoscere il diritto del locatore a percepire tutti i canoni fino alla naturale scadenza del contratto, non essendo stata dimostrata l’esistenza dei gravi motivi che giustificano il recesso anticipato.

Si tratta, evidentemente, di un accertamento di merito che non è più sindacabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 1722 c.c., oltre a motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.

La doglianza riguarda la restituzione del titolo di credito consegnato a titolo di deposito, riguardo al quale la società ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe errato nel ricondurre il versamento alla figura del mandato congiunto, mentre dalla scrittura privata dalla quale è scaturito l’obbligo cambiario non sarebbe dato trarre alcun indizio in tal senso. Pertanto, poichè il deposito fu consegnato dalla società MA.MO. alla società P., dovrebbe trarsi la conclusione per cui il terzo era depositario per conto del solo locatore, sicchè la condanna alla restituzione doveva essere rivolta nei confronti di quest’ultimo.

2.1. Il motivo è fondato.

Occorre prendere le mosse da una constatazione di carattere preliminare, e cioè che la Corte d’appello ha rigettato l’appello della società P. nella parte in cui aveva sollecitato la condanna della società conduttrice al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni. Con tale decisione, da nessuno impugnata, la Corte milanese ha escluso che vi fosse la prova che il conduttore aveva apportato danni all’immobile diversi da quelli che derivano dal normale uso.

Una volta escluso che la società conduttrice dovesse essere condannata al risarcimento del danno, è palese che il titolo cambiario (di lire venti milioni) depositato presso lo studio professionale di un notaio aveva esaurito la sua funzione. In altri termini, poichè non è stato mai contestato che quel “pagherò” cambiario aveva la funzione di cauzione per gli eventuali danni futuri, l’accertamento dell’inesistenza di questi ultimi ne avrebbe dovuto imporre lo svincolo e la restituzione al conduttore, in assenza di altre ragioni (non risultanti dalla sentenza) per le quali mantenere il titolo presso un custode.

La Corte milanese, invece, ha ricostruito il deposito del titolo come un contratto di mandato congiunto, traendone la conclusione che l’ordine di restituzione non poteva essere pronunciato se non in presenza del professionista, a sua garanzia e protezione. La sentenza – con una motivazione, tra l’altro, intrinsecamente contraddittoria –

dopo aver affermato, in motivazione, che il titolo doveva essere “restituito alla disponibilità anche dell’appellante” e “riconsegnato al depositario”, ha poi ordinato nel dispositivo alla società conduttrice di restituire il titolo alla società locatrice.

Il motivo, pertanto, è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, affinchè il Giudice di rinvio provveda a riesaminare la questione della restituzione del titolo alla luce della motivazione della presente sentenza.

3. In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso ed è accolto il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente sentenza.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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