Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13932 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5262/2012 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL POGGIO LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

TRENTADUE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI NUNNO;

– ricorrente –

contro

COVER 50 S.R.L. (GIA’ COVER MANIFATTURA S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI TRENTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/03/2011 R.G.N. 486/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANCARLO FERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 940/2009 il Tribunale di Brescia accoglieva parzialmente la domanda proposta da S.M. nei confronti della ex preponente Cover srl, condannando la società al pagamento dell’importo di Euro 33.875,81 a titolo di provvigioni su affari non andati a buon fine per fatto della preponente medesima e per la restituzione di somme trattenute a titolo di garanzia per perdite su affari procacciati, mentre respingeva la domanda di liquidazione dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. o, in alternativa, in base all’accordo collettivo.

2. La Corte di appello di Brescia, adita in sede di gravame, con sentenza n. 123/2011 respingeva l’appello principale proposto da S.M. e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 21.742,61, oltre interessi, compensando tra le parti le spese del doppio grado.

3. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure evidenziavano che: a) l’agente era receduto dal rapporto di agenzia, con preavviso, in data 5.8.2002, nella quale nulla era stato contestato sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi della mandante; b) dalla prova testimoniale espletata era risultato che il recesso era stato motivato dalla volontà di accettare una migliore offerta dell’azienda concorrente presso cui era iniziato un nuovo rapporto lavorativo con assunzione anche della carica di amministratore delegato; c) non era pertinente, nella specie, il principio di immutabilità delle contestazioni con le quali era stato motivato il recesso, per l’agente, a differenza che per il datore di lavoro; d) il punto decisivo, nel caso di specie, era stato il mancato assolvimento, per il S., dell’onere di dimostrare che i motivi del recesso fossero riconducibili ad un inadempimento della preponente; e) non vi era nesso di causalità tra il recesso ed il patto di garanzia stipulato tra le parti, sia per il periodo di tempo trascorso sia perchè il fatto era stato liberamente accertato dall’agente, così come non vi era un rapporto di causalità con la clausola n. 13 dell’originario contratto del 1997 che prevedeva lo “star del credere”; f) analogamente non era ravvisabile alcuna interdipendenza tra il recesso e l’omessa provvigione su affari che non sarebbero andati a buon fine; g) essendo stato il recesso una libera scelta dell’agente non ricorrevano le condizioni per la liquidazione dell’indennità di cessazione del rapporto ex art: 1751 c.c. o, in alternativa, per la indennità contrattuale ex art. 10, accordo collettivo; h) tali ragioni sorreggevano anche la decisione di rigetto della istanza di esibizione di tutte le scritture contabili e di accertamento tecnico al fine di accertare l’eventuale esistenza di altri crediti, con la medesima causale perchè, da un lato, l’agente era già in possesso di tutti i dati per procedere alle contestazioni e, dall’altro, perchè gli accertamenti richiesti avrebbero rivestito una finalità meramente esplorativa; i) era, invece, fondato l’appello incidentale essendo stato provato che l’unica trattenuta operata dalla società era quella di Euro 1.703,39 per cui l’appellante principale andava condannato alla restituzione degli importi ricevuti con la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione propone ricorso S.M. affidato ad un unico motivo.

5. Resiste con controricorso la Cover 50 srl (già Cover Manifattura srl).

6. Risulta pervenuta memoria ex art. 378 c.p.c., fuori termine, nell’interesse del ricorrente principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa un punto da lui prospettato e, cioè, i fatti posti a base del recesso. Si duole dell’errata valutazione dal parte di giudici di seconde cure in ordine al fatto che la mancata contestazione immediata dei motivi di recesso non fosse necessariamente collegabile ad una volontà tacita di rinunziare al diritto, ma avrebbe potuto essere messa in relazione anche con la necessità di tollerare la situazione per non perdere il posto di lavoro. Nel caso in esame, il S. sostiene che il non avere corrisposto la società le provvigioni per presunte garanzie per l’insolvenza dei clienti costituiva grave inadempimento della preponente. Censura, poi, la decisione di non essere stato concesso l’esame dei libri contabili ad ampio spettro nonostante fosse emerso, in modo certo, che la società convenuta aveva stornato molti ordini per insolvenza dei clienti quando, invece, si sarebbe potuto accertare che le provvigioni non erano state versate per fatti addebitabili alla società.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Le censure riguardanti un’asserita omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della motivazione sulle ragioni che avevano indotto il S. ad esercitare il diritto di recesso sono inammissibili sia perchè tendenti ad ottenere un riesame dei fatti e delle prove non consentito in sede di legittimità (tra le altre Cass. 25.8.2003 n. 12467; Cass. 11.7.2007 n. 15489), sia perchè la Corte territoriale ha valutato, in modo congruo e logico, tutte le risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che il recesso di S.M. era stato giustificato dalla volontà di accettare una migliore offerta di lavoro presso la Malcom Industria Confezioni srl.

4. In virtù di tale insindacabile accertamento, non acquista rilevanza decisiva neanche la doglianza riguardante il principio di diritto secondo cui alcuna formalità di comunicazione delle ragioni del recesso è imposta per l’agente (a differenza che per il preponente) perchè, comunque, nel caso in esame i giudici di seconde cure hanno accertato che effettivamente le motivazioni furono quelle di accettare un posto di lavoro ritenuto più vantaggioso e non quelle collegabili a fatti addebitabili alla società circa l’insolvenza dei clienti che, secondo l’assunto dell’agente, erano stati asseritamente taciuti per convenienza al momento del recesso stesso.

5. Quanto, infine, alla decisione di rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’istanza di esibizione di tutte le scritture contabili, va ribadito che tale strumento istruttorio residuale può essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non ha finalità meramente esplorative.

6. La valutazione della ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito ed il mancato esercizio da parte di costui non è sindacabile in sede di legittimità se non in difetto di motivazione o se il mezzo di prova risulti funzionale alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (cfr. Cass. 29.9.2004 n. 19521).

7. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione del rigetto dell’istanza avendo precisato che il S. era in possesso di tutti i dati, informazioni e documenti necessari per contestare specificamente gli ordini non eseguiti o eseguiti parzialmente e che, relativamente a tali punti, vi era stato un difetto di allegazione di talchè l’accertamento avrebbe avuto una finalità meramente esplorativa.

8. La congruità e correttezza di siffatte argomentazioni impongono, pertanto, il rigetto dell’esaminata censura alla stregua del principio sopra riportato.

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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