Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13931 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIALOIA 6, presso lo studio dell’avvocato TEODORO KLITSCHE DE LA
GRANGE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN
CARLO FERRARI, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MODENA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 271/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
16.1.07, depositata l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. D.G.R. ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Modena avverso la sentenza dell’11 febbraio 2008, con la quale la Corte d’Appello di – Bologna ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva rigettato la domanda da lui proposta contro il detto Comune per ottenere il risarcimento di danni sofferti a causa di una caduta occorsagli mente stava scendendo da un marciapiede su una strada comunale.
L’intimato non ha resistito al ricorso.
3. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perche’ i due motivi su cui si fonda sono carenti del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma (abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47) che trova, pero’, applicazione, al di la’ dell’ultrattivita’ stabilita dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, (che concerne i ricorsi proposti dopo il 4 luglio del 2009 contro provvedimenti pronunciati prima di detta data), in quanto nella specie il ricorso per cassazione e’ stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, alla quale, per esplicare effetti avrebbe dovuto essere attribuita efficacia retroattiva.
I due motivi, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, infatti, non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto.”.
2. Il Collegio rileva che, in vista dell’adunanza della Corte, e’ sono state depositate rituale dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia agli atti del ricorso.
La rinuncia e’ ammissibile (Cass. sez. un. (ord.) n. 19514 del 2008).
Ne consegue che il processo di cassazione dev’essere dichiarato estinto.
3. Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010