Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1393 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11545-2012 proposto da:
NAPOLI GAETANO NPLGTN84P16E223C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio
dell’avvocato CIAFFI VINCENZO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA in persona del
procuratore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI
PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale
alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 23/01/2014

PISTILLI FRANCESCO;
– intimato avverso la sentenza n. 20/2012 del TRIBUNALE di BARI – Sezione
Distaccata di MODUGNO del 26.1.2012, depositata 1’8/02/2012;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Stefania Coletti (per delega
avv. Pierfilippo Coletti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 11545 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

40) R. G. n. 11545/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Bari — sede distaccata di
Modugno 08/02/2012, notificata il 08/03/2012) confermava la sentenza di
primo grado con cui il Giudice di pace di Modugno dichiarava la paritaria

compensando integralmente le spese di lite. Secondo il Giudice territoriale,
vista la mancanza di ulteriori elementi di prova addotti dalle parti, non
poteva che operare la regola sussidiaria della presunzione di concorso in
pari grado di colpa di cui all’art. 2054 c. 2. Il medesimo Giudice riteneva
non accoglibile la censura mossa dall’allora appellante (odierno ricorrente)
in merito alla richiesta di risarcimento del danno morale subito, atteso che
questo non forniva alcuna prova per tale voce di danno.
1. — Ricorre in Cassazione Napoli Gaetano con 4 motivi di ricorso; resiste
con controricorso Duomo Uni One assicurazioni s.p.a.
2. — Col I motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2054 c. 1 c.c.. Il giudice a

quo, a giudizio del ricorrente avrebbe errato nell’applicare alla fattispecie in
esame la presunzione di pari responsabilità di cui al II comma dell’art. 2054,
dovendosi piuttosto applicare il I comma della norma da ultimo richiamata.
Sulla medesima circostanza il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.
1 n. 5 c.p.c., motivazione omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente; – Col
II motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex
art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2059 c.c., non avendo il giudice di merito
accordato il risarcimento del danno morale in merito al sinistro di causa; Col III motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per violazione, ex
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.1, 116 c.p.c. Il giudice
dell’impugnazione, secondo il ricorrente, non avrebbe posto a fondamento
della decisione le prove fornite dalle parti ma semplici presunzioni. Sulla
medesima circostanza il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5
c.p.c., motivazione omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente; – Col IV
motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in
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responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro di causa,

relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli ara. 91 c. 1 e 92 c. 2 c.p.c., per
avere il giudice di primo grado operato compensazione delle spese di lite
(statuizione confermata poi dal giudice di appello), nonostante (a suo
giudizio) l’odierno ricorrente sarebbe risultato interamente vittorioso.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Quanto al primo motivo di ricorso, con la denunciata violazione di
legge, il ricorrente si limita a censurare valutazioni correttamente e

processuali. Quest’ultimo, considerate le lacune probatorie addebitabili
all’allora attore (odierno ricorrente), ha con motivazione congrua ritenuto
non addebitabile ad alcuna delle parti in via esclusiva la colpa del sinistro,
né tantomeno ha ritenuto possibile individuare un grado particolare del
concorso di colpa di ciascuno, dovendo, in difetto di tali elementi,
necessariamente applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art.
2054 c. 2. Deve al riguardo ribadirsi che il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge
assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura
è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione e
nei limiti di deducibilità di tale vizio (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010;
4178/07; 10316/06; 15499/04). Nonostante il ricorrente abbia censurato la
sentenza anche sotto tale ultimo vizio, la sentenza impugnata, lungi dalle
lamentate carenze, ha congruamente spiegato le ragioni della decisione. In
questo caso, le censure mosse dal ricorrente muovono da una personale
lettura della norma e dei fatti di causa.
4.2 — Venendo al secondo motivo di ricorso, la censura è impropriamente
formulata sotto il canone della violazione dell’art. 2059 c.c.. dovendosi
anche in tal caso richiamare le sovraesposte considerazioni in merito al vizio
ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Il motivo manca oltretutto di riferibilità alla decisione
impugnata, non avendo il ricorrente colto che il Tribunale ha escluso il
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motivatamente effettuate dal giudice di merito, in base alle risultanze

riconoscimento del danno morale solo perché l’odierno ricorrente non aveva
fornito prova alcuna di questo ulteriore patimento che potesse giustificare
l’attribuzione di tale ulteriore danno.
4.3 — Quanto al terzo motivo di ricorso, anch’esso si rivela privo di pregio.
Ripropone in realtà accertamenti di fatto e valutazioni di merito, senza tener
conto che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la

idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un
valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/2008; n. 26886/2008).
Nel caso di specie, considerata la riconosciuta assenza di attività istruttoria
espressamente imputata all’odierno ricorrente, il Giudice di appello ha
ricostruito con ragionamento presuntivo la dinamica del sinistro, con
argomentazioni logiche rese evidenti in motivazione. Non vale ad inficiare
tale ragionamento la mancata attendibilità della teste introdotta dall’odierno
ricorrente, posto che il giudizio sull’attendibilità del testimone è attività
riservata esclusivamente al giudice di merito e come tale incensurabile in
questa sede.
4.4 — Deve infine rilevarsi l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso.
Al riguardo giova ribadire che, per costante giurisprudenza di questa S. C.,
il sindacato in questa sede in tema di regolamento di spese processuali è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del
Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in
parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia
nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 264/2006, n.
16012/2002). Nel caso di specie è evidente che l’odierno ricorrente non è
stato totalmente vittorioso nel primo grado di giudizio, avendo il giudice di
pace posto a suo carico una pari responsabilità del sinistro.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
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concludenza, scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute

La parte resistente ha presentato memoria.
Le argomentazioni addotte con la memoria sono sostanzialmente adesive
rispetto ai motivi che sono alla base della relazione
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente

le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita (Uni
One); nulla per le spese nei confronti dell’altro intimato, che non ha svolto
attività difensiva in questa sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nei confronti della parte costituita, che liquida in Euro
1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per compensi, oltre access ri di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

infondato;

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