Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28532/19 proposto da:

-) S.M.F., elettivamente domiciliato a Napoli,

piazza Camillo Benso Conte di Cavour n. 139, presso l’avvocato Luigi

Migliaccio, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 20.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S. (alias S.) M.F., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere musulmano e di avere lasciato il proprio Paese in seguito alle minacce ricevute dai propri familiari, allorchè seppero che aveva sposato una donna di fede (OMISSIS).

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.M.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che la rigettò con ordinanza 4.4.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 20.2.2019.

Quest’ultima ritenne che l’appello “supera(va) i limiti dell’inammissibilità”, perchè l’appellante “non aveva contestato specificamente quanto dedotto dal primo giudice”.

Detto ciò, la Corte tuttavia proseguì affermando che il racconto del richiedente era inattendibile, e che comunque quel racconto non integrava “i presupposti per il riconoscimento della tutela invocata quanto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria”.

Infine, la Corte d’appello ha rigettato anche la domanda di protezione umanitaria osservando che “alla stregua di quanto detto, deve escludersi qualsivoglia rischio per l’appellante in caso di rimpatrio, ma neppure stato dedotto alcunchè circa il suo grado di integrazione in Italia”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.M.F. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Nonostante tale intitolazione, nella illustrazione del motivo si illustrano sostanzialmente due censure: la prima è che la Corte d’appello avrebbe omesso, al di là di una generica formula di stile, l’esame concreto della situazione geopolitica del (OMISSIS).

La seconda è che la Corte d’appello non avrebbe fondato la propria decisione “su alcuna fonte o report o informativa aggiornata”.

1.1. Per esaminare il merito di tale censura, è necessario preliminarmente stabilire quale sia l’effettivo contenuto precettivo della sentenza impugnata.

Questa, come accennato, contiene affermazioni tra loro apparentemente contrastanti: da un lato, infatti, afferma che l’appello “supera i limiti dell’inammissibilità”, perchè l’appellante “non aveva contestato specificamente quanto dedotto dal primo giudice”; dall’altro però non lo dichiara inammissibile, ma lo esamina e lo rigetta nel merito.

1.2. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata vada interpretata nel senso che essa abbia ritenuto l’appello ammissibile ma infondato, e che il passaggio motivazionale ove si afferma che l’appellante “non aveva contestato specificamente quanto dedotto dal primo giudice” costituisca un mero obiter dictum.

Tale conclusione è imposta sia dal rilievo che le sentenze vanno interpretate collazionando la motivazione ed il dispositivo, e quest’ultimo nel caso di specie è inequivocabilmente un dispositivo di rigetto; sia dalla considerazione che, dinanzi ad atti processuali ambigui (ivi comprese le sentenze), deve essere preferita l’interpretazione che favorisca una decisione piena sul merito dell’impugnazione, piuttosto che una pronuncia di non liquet: principio, quest’ultimo, affermato dalla corte Europea dei diritti dell’Uomo nell’interpretare l’art. 6 della Convenzione EDU (Corte EDU 7.6.2012, Centro Europa 7 s.r.l e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, p. 140; Corte EDU 17.5.2016, Karècsony ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13; e soprattutto Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. 42-44, e Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05), e più volte condiviso e ribadito da questa Corte (ex aliis, Sez. 3 -, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, in motivazione).

1.3. Posto dunque che la sentenza impugnata va interpretata nel senso che ha reputato l’appello ammissibile ma infondato, ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

La Corte d’appello infatti ha eluso l’accertamento delle condizioni del (OMISSIS), sia per quanto attiene la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (al fine dell’esame della domanda di protezione sussidiaria); sia per quanto attiene la situazione dei diritti umani.

La sentenza impugnata non contiene alcun effettivo accertamento del contesto sociale, culturale e politico del (OMISSIS), e soprattutto non richiama a fondamento delle proprie statuizioni alcuna fonte di informazione attendibile ed aggiornata.

Con tale statuizione la Corte d’appello ha dunque violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a norma del quale “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”.

2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

3. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA