Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12103/2017 proposto da:

CAMPO DI GRANO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VALLE AURELIA

137, presso lo studio dell’avvocato LUCA ROSSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’, 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA STANI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6162/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2017 r.g.n. 5034/2014.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.A. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, assumendo di aver lavorato come cuoca unica alle dipendenze della società Campo di Grano s.n.c., esercente l’attività di panificio – tavola calda, come cuoca unica, dal 6.9 al 30.11.2010, rapporto formalizzato solo il 13.9.2010; di aver subito un infortunio sul lavoro il (OMISSIS); di aver ricevuto lettera di licenziamento il 26.10.2010 (con decorrenza dal (OMISSIS)) per mancato superamento del periodo di prova; che il presunto patto di prova era nullo in quanto concluso successivamente all’inizio del rapporto di lavoro e in quanto non stipulato per iscritto; di aver ricevuto la retribuzione solo per il mese di settembre e di non averla percepita per il mese di ottobre nonostante la sottoscrizione della relativa busta/paga; di aver diritto all’inquadramento nel livello A1 in luogo del livello A2 di cui al pertinente CCNL. La lavoratrice chiedeva l’annullamento del licenziamento con le conseguenze di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 8, con la condanna della società intimata al pagamento di Euro 4.379,34, oltre rivalutazione e interessi, per i titoli di cui si è detto. La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio. Il Tribunale rigettava il ricorso della V. con sentenza del 7.5.2014.

2. Avverso la sentenza del giudice di prime cure la lavoratrice proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Roma, e la società datrice di lavoro si costituiva nel giudizio di secondo grado.

3. Con sentenza pubblicata il 16.2.2017 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 26.10.2010 e condannava l’appellata al pagamento in favore della lavoratrice, in alternativa alla riassunzione, dell’indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 8, in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè della complessiva somma di Euro 4.003,45, oltre accessori, corrispondente al mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di ottobre nonchè alle differenze retributive dovute per il riconoscimento alla lavoratrice del livello A1. La società datrice di lavoro veniva condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accertava: a) che doveva ritenersi la costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro, essendo mancata la dimostrazione da parte datoriale del patto di prova in forma scritta, richiesta ad substantiarn ai sensi dell’art. 2096 c.c., per cui doveva essere annullato il licenziamento intimato il 26.10.2010 in quanto privo di giustificato motivo oggettivo o soggettivo; b) la cessazione del rapporto di lavoro dal 30.11.2010, osservando che, pur essendo mancata la prova dell’infortunio di lavoro in itinere allegato dalla lavoratrice come occorso l’ultimo giorno di lavoro, il (OMISSIS), l’efficacia del licenziamento decorreva dalla cessazione dello stato di malattia della lavoratrice, che era incontroverso nel periodo indicato; c) che era dovuta la retribuzione del mese di ottobre essendo mancata la prova del relativo pagamento da parte datoriale; d) che le mansioni affidate alla lavoratrice dovevano C1 effettivamente essere inquadrate al livello Al previsto dal pertinente CCNL, essendo il livello A2 assegnatole previsto per il lavoratore specializzato dipendente da altro lavoratore specializzato per la responsabilità tecnica, mentre era incontroversa la mansione di cuoco unico della V..

5. Contro la sentenza della Corte territoriale la società Campo di Grano s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. e della L. n. 109 del 1990, art. 8 e successive modifiche e integrazioni, dell’art. 2110 c.c., comma 2, art. 2118 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata inerenti al “patto di prova”, alla ritenuta illegittimità del licenziamento e alla decorrenza di quest’ultimo dalla cessazione dello stato di malattia riconosciuto alla lavoratrice.

2. Con il secondo motivo la società Campo di Grano deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, nonchè degli art. 1325,1362 e segg., artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla statuizione della Corte territoriale secondo la quale la firma della busta paga da parte della lavoratrice non costituiva prova del pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 22 CCNL Panificatori-Federpanificatori e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine al riconosciuto inquadramento della controricorrente al livello A1.

4. Il ricorso è infondato.

5. Con riguardo al primo motivo, in effetti la società ricorrente ammette che, ai sensi dell’art. 2096 c.c., in assenza di apposito patto redatto in forma scritta non può darsi luogo a licenziamento in seguito all’esito non soddisfacente della prova, e riconosce quindi l’illegittimità del licenziamento intimato. Nè vengono sviluppate le ragioni per le quali sarebbe stato violato la L. n. 109 del 1990, art. 8.

6. La sola censura contenuta nella doglianza riguarda la decorrenza degli effetti del licenziamento, fissata dalla sentenza impugnata al termine del periodo di inabilità temporanea al lavoro dovuto allo stato di malattia della lavoratrice “incontroverso” tra le parti.

7. La ricorrente invoca dell’art. 2110 c.c., comma 2, che secondo la sua lettura, nei casi di cui al comma 1 della stessa disposizione, quindi anche di malattia, consentirebbe al datore di lavoro di recedere dal rapporto, a norma dell’art. 2118 c.c., con il preavviso previsto dal CCNL, preavviso che sarebbe di 15 gg., giacchè in quest’ultimo sarebbe da individuare il periodo indicato nello dell’art. 2110 c.c., stesso comma 2, periodo “stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equita”, decorso il quale il datore di lavoro potrebbe, per l’appunto, procedere con il recesso, dando il preavviso previsto.

8. A parte l’inammissibilità del motivo per la mancata riproduzione della pertinente stipulazione del CCNL la doglianza non ha fondamento perchè il periodo preso in considerazione dalla norma invocata dalla datrice di lavoro non è il preavviso di cui all’art. 2118 c.c., comma 1, ma il periodo di comporto, cioè il tempo, fissato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, per il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza per malattia del lavoratore (v. ex multis Cass. SU sentenza n. 12568 del 2018).

9. Relativamente al secondo motivo, la ricorrente fa leva essenzialmente sulla L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l’imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza tra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato, funzione che era stata valorizzata dalla giurisprudenza di merito e anche da una giurisprudenza di questa Corte risalente nel tempo (Cass. n. 14479 del 2001; n. 25095 del 2005) nell’individuare nella sottoscrizione del prospetto paga da parte del lavoratore il riconoscimento dell’adempimento del debito da parte del datore di lavoro nei limiti degli importi indicati come percepiti.

10. Implicitamente la ricorrente invita questa Corte a rivisitare la giurisprudenza di cui al precedente citato dalla sentenza impugnata, cioè Cass. n. 13150 del 2016, secondo cui le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

11. La Corte non vede ragioni per tornare sulla questione, risolta in modo soddisfacente dalla giurisprudenza indicata, i cui principi sono stati recentemente riaffermati dall’ordinanza, sempre di questa Corte, n. 10306 del 2018, per la quale la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicchè la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti.

12. La statuizione della sentenza impugnata circa il mancato raggiungimento della prova del pagamento da parte della datrice di lavoro, anche con riferimento alla mancata conferma del fatto del pagamento “da alcuno dei testimoni” non viene direttamente censurata dalla ricorrente, che inammissibilmente invoca una diversa ricostruzione fattuale, valorizzando anche l’ammissione da parte della lavoratrice di aver ricevuto la retribuzione relativa al primo mese di lavoro e si duole del mancato ricorso a presunzioni.

13. Sempre nell’ambito di questa doglianza la società ricorrente lamenta il fatto che sebbene il giudice di prime cure avesse ammesso la prova testimoniale sul pagamento brevi manu della mensilità litigiosa, senza però che il relativo capitolo di prova venisse formulato al testimone escusso, la corte di appello non abbia ritenuto necessario espletare attività istruttoria.

14. Sul punto si deve osservare che l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso a un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex multis, Cass. n. 12717 del 2010), e quindi, oggi, nel vigore del testo di questa disposizione introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, quando ricorra l’omesso esame circa un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Non è quindi prospettabile il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice di appello nel processo del lavoro come error in procedendo come adombrato dalla ricorrente.

15. Pertanto, nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili prospettati.

16. Infine, relativamente al terzo motivo, inerente all’inquadramento della lavoratrice al livello contrattuale “A1” in luogo di quello “A2” riconosciuto dall’azienda, la ricorrente denuncia in primo luogo che la mansione di “cuoco unico” della V. non era incontroversa come ritenuto dalla sentenza impugnata, perchè era stata contestata in primo grado; in secondo luogo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità del CCNL Panificazione – Aziende artigiane, mentre la ricorrente lo aveva contestato, invocando l’applicazione del CCNL Panificatori.

17. Federpanificatori; in terzo luogo, si deduce che la lavoratrice non aveva dimostrato e provato le mansioni superiori vantate.

18. In relazione ai primi due profili la doglianza è inammissibile perchè non rispettosa del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. Il ricorrente per cassazione, se propone una censura che implichi un accertamento in fatto e che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata – tali sono sia la contestazione della qualità di unico cuoco della lavoratrice sia quella dell’applicabilità del CCNL Panificazione-Aziende artigiane – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciare il vizio di omessa pronuncia, indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (Cass. S.U., n. 19874 del 2018). Non avendo la società ricorrente assolto tale onere, questa parte del motivo è inammissibile. Ciò per il mancato rispetto, che deve essere rigoroso, delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

19. Inammissibile è anche il terzo profilo, con il quale la società ricorrente si limita a dedurre che la lavoratrice non aveva dimostrato e provato le mansioni superiori vantate, senza confrontarsi con la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impupata, che, previo esame delle declaratorie professionali, ha giudicato fondata la rivendicazione avanzata dalla controricorrente sulla base dell’avere ella la responsabilità esclusiva della cucina, così proponendo una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella ritenuta dalla Corte d’appello di Roma, ma senza individuare vizi della motivazione della sentenza impugnata.

20. Segue alle svolte considerazioni il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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