Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6866/2006 proposto da:

B.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STENICO LORENZO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.M., D.T.S., D.T.R.;

– intimati –

sul ricorso 11829/2006 proposto da:

D.T.R., DE.TI.ST., DE.TI.CR., B.

R., D.T.M., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio

dell’avvocato CATTANI ALTOBELLA che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TONON MEGGIOLARO VALENTINA, con procura

speciale della Dott.ssa Elena Corso, Notaio in Lavis, del 25/06/2010,

rep. n. 1650.

– ricorrenti –

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STENICO LORENZO, giusta delega a

margine del ricorso principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/12/2004, depositata il

13/01/2005 R.G.N. 126/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito l’Avvocato CATTANI ALTOBELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia, previa riunione e compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 13 gennaio 2005 la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in data 21 febbraio 2003 che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale, a istanza di M., S. e D.T.R., era stato ingiunto a B.B. di restituire la somma da essi pagata in esecuzione di altra sentenza del medesimo ufficio giudiziario, riformata in sede di gravame, dichiarando altresì inammissibile la domanda relativa alla restituzione delle spese notarili e cessata la materia del contendere in ordine a quella di risarcimento danni, così provvedeva: a) revocava il provvedimento monitorio; 2) dichiarava rinunciata la domanda di risarcimento danni proposta da B.B.; 3) condannava gli opposti a rimborsare all’opponente le spese del decreto ingiuntivo in Euro 567,90; 4) dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B. B. formulando due motivi.

Hanno resistito con controricorso D.T.M., D.T. R., De.Ti.St., D.T.C. e B. R., proponendo altresì ricorso incidentale, al quale B. B. ha a sua volta replicato.

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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