Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep.19/01/2018),  n. 1393

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.3.15, M.V. proponeva reclamo, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in accoglimento dell’opposizione presentata da Poste Italiane s.p.a. avverso l’ordinanza emessa il 2.8.14, aveva accertato la legittimità del licenziamento intimatole da detta società con lettera del 23.4.12 per superamento del periodo di comporto di malattia.

In particolare, il Tribunale aveva escluso che la M. avesse assolto all’onere probatorio, su di lei gravante, in ordine alla riconducibilità ad infortunio della propria assenza protrattasi dal 1.4.01 al 1.4.14.

Con sentenza depositata il 9.6.15, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile il reclamo per essere stato depositato allorquando il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado tramite p.e.c. – avvenuta il 28.1.15 – era ormai decorso. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M., affidato ad unico motivo. Resiste la società Poste Italiane con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-La M. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che il suo legale, per documentati problemi tecnici inerenti la ricezione della notificazione tramite p.e.c. del deposito della sentenza di primo grado, non aveva potuto rispettare il termine di trenta giorni per il deposito del gravame, chiedendo così alla Corte d’appello la rimessione in termini.

Si duole che la medesima Corte, si sia limitata ad affermare che la dichiarazione fornita dal tecnico che curava l’invio delle p.e.c. al domicilio del suo legale era insufficiente, senza spiegare adeguatamente il perchè, e senza spiegare perchè la comunicazione non venne inoltrata tramite fax.

Il ricorso è inammissibile in quanto diretto, nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 ad una diversa valutazione del fatto storico decisivo, ampiamente esaminato dalla corte milanese. Deve infatti considerarsi che l’art. 360 cod. proc. civ., nuovo testo del n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, secondo le sezioni unite di questa Corte, non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito, ed in particolare l’insufficienza della generica documentazione di un tecnico privato, in tesi curante le notifiche p.e.c. presso il PC del difensore, circa i dedotti problemi di ricezione. Nella specie del resto la ricorrente richiama la vecchia formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5.

Giova comunque considerare che la L. 22 febbraio 2010, n. 24, art. 4, comma 2, ha stabilito che del D.L. n. 112 del 2008, art. 51, i commi 1, 2 e 3 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti: “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui all’art. 170 c.p.c., comma 1 la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1 settembre 2010… il Ministro della giustizia…accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Per quanto concerne il Circondario di Milano è stato emanato il D.M. 26 maggio 2009, n. 57 (in G.U. n. 124/2009, in vigore dal 1.6.09).

Nella specie le attuali doglianze sono dirette ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie (circa l’idoneità della generica documentazione proveniente da un soggetto privato – Linea Ufficio s.n.c. con sede in (OMISSIS) – inerente l’esistenza di un problema di rete, ovvero l’irrilevanza dell’indicazione, nella p.e.c. in esame, della data di lettura del dispositivo, valendo quella del deposito della sentenza), senza adeguata contestazione circa l’accertamento della corte di merito secondo cui la notificazione della sentenza di primo grado avvenne il 28.1.15.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA