Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13929 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9134/2006 proposto da:

ITAL CONDOTTE ACQUE SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 8,

presso lo studio dell’avvocato DONNAMARIA VINCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAN BONIFACIO

ALESSANDRO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

BANCA MPS SPA (MONTE DEI PASCHI DI SIENA), elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DEI NORMANNI 1, presso lo studio dell’avvocato DI

GIAMBATTISTA ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 72/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 24/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAN BONIFACIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 72/05/05, depositata il 24.6.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. nei confronti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) e nei confronti del Concessionario del servizio riscossione tributi per la Provincia di Roma (Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), avverso la sentenza, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella esattoriale per sanzioni e interessi, in materia di IVA, per gli anni di imposta 1982, 1986 e 1989.

2. La CTR riteneva, invero, che la dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento fosse stata sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., e – dando atto del giudicato interno formatosi in relazione agli anni di imposta 1982 e 1986 – reputava di confermare l’iscrizione a ruolo per l’anno 1989, essendo maturato il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 72/05/05 ha proposto ricorso – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario del servizio riscossione tributi per la Provincia di Roma, la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., articolando tre motivi, ai quali gli intimati hanno replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. La CTR del Lazio avrebbe, invero, errato, ad avviso della ricorrente, a ritenere applicabile all’iscrizione a ruolo per l’anno 1989, in materia di IVA, la prescrizione ordinaria decennale, dovendo applicarsi anche alle imposte diverse da quelle dirette, e segnatamente all’IVA, la decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), (abrogato dalla L. n. 156 del 2005, ma applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis). In forza di tale disposizione, invero, le somme dovute dai contribuenti in base agli accertamenti dell’Ufficio, devono essere iscritte in ruoli resi esecutivi, “a pena di decadenza”, “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

L’impugnata sentenza avrebbe, invece, del tutto apoditticamente ed erroneamente ritenuto – ad avviso della contribuente – che alla fattispecie in esame sia applicabile l’ordinaria prescrizione decennale, senza, tuttavia, indicare le ragioni di tale ritenuta applicabilità; donde la censura concernente il vizio motivazionale da cui sarebbe, inoltre, affetta, a parere della Società Italiana per Condotte d’Acqua, l’impugnata sentenza della CTR del Lazio n. 72/05/05.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.2.1. Osserva, invero, la Corte che, a seguito della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal D.P.R. n. 43 del 1988 – che ha esteso il sistema della riscossione a mezzo ruoli oltre l’ambito delle imposte dirette – il disposto dell’art. 17, lett. e) – in forza del quale le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli resi esecutivi, “a pena di decadenza”, “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo” -si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, segnatamente, anche all’IVA. E tuttavia, la decorrenza del termine suindicato per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di IVA e relativi accessori non può che essere fatta risalire alla data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, avvenuta l’1.1.90, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 2935 c.c. – applicabile anche alla decadenza – in forza del quale la decorrenza dei termini stabiliti per il compimento di determinati atti, a pena di preclusione, è inibita finchè non vi è la possibilità legale di esercizio del diritto.

Pertanto, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, (corrispondente in materia di IVA al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), l’iscrizione a ruolo dell’imposta in parola deve avere luogo, non già entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., ma entro il termine di decadenza di quattro anni, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il dies a quo (1.1.90), e cioè (trattandosi di IVA per l’anno 1989) entro il 31.12.94 (cfr., in tal senso, Cass. 13140/01, 718/07, 10590/07, 22065/10). 1.2.2. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che, nel caso di specie, ha errato il giudice di appello nel ritenere applicabile – peraltro con motivazione insufficiente, poichè limitata all’affermazione, del tutto apodittica, di doversi “riconoscere il termine prescrizionale decennale già affermato in primo grado”, senza alcuna ulteriore precisazione idonea a supportare tale convincimento – alla fattispecie il termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., anzichè quello di decadenza di cui al menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Ne discende che l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, in relazione a tale motivo di ricorso.

2. Con la. seconda censura proposta avverso l’impugnata sentenza, la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. deduce, poi, l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per violazione dell’art. 3 Cost., laddove tale norma venga interpretata – come ha fatto, nella specie, la CTR del Lazio – nel senso che essa si riferisca esclusivamente alle imposte dirette, e non anche all’IVA. Ed infatti, ad avviso della ricorrente, la disposizione suindicata, così intesa, verrebbe a collidere con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., giacchè il contribuente destinatario di un atto impositivo ai fini IVA verrebbe ad essere assoggettato alla riscossione coattiva del tributo nell’ordinario termine decennale, laddove il contribuente che fosse destinatario dello stesso atto, ma ai fini dell’imposta sul reddito, sarebbe soggetto al più breve termine di decadenza.

2.1. Ciò posto, è del tutto evidente che tale censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, atteso che, l’avere questa Corte esteso – in via interpretativa – il regime giuridico dell’iscrizione a ruolo delle imposte dirette anche all’IVA, ha finito col dare una lettura costituzionalmente orientata della menzionata norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. deduce, infine, la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

3.1. Rileva, invero, la ricorrente che la CTR avrebbe ritenuto sanata ex tunc, per effetto della tempestiva proposizione del ricorso, “la nullità della notifica della cartella di pagamento”, laddove essa istante aveva censurato la decisione di prime cure per l’errata interpretazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ossia con riferimento, non già alla validità della notifica della cartella di pagamento, bensì alla sua tempestività, in relazione al termine previsto per la notifica di tale atto dalla norma suindicata.

3.2. La censure in esame si palesa, peraltro, del tutto inammissibile, per violazione del c.d. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, con il quale è stato introdotto un nuovo n. 6, al comma 1, dell’art. 366 c.p.c., a tenore del quale il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo (art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso, e senza attingere ad altri atti, il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

3.3. Ebbene, nel caso di specie, la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. non ha nè trascritto, nè depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorso in appello, onde consentire alla Corte di verificare quale fosse l’effettivo oggetto del motivo di gravame concernente la notifica della cartella di pagamento, ed in particolare se ne fosse stata censurata la validità, o piuttosto la tempestività, ai fini della decadenza dal potere di riscossione.

Ne consegue, per le ragioni suesposte, che la relativa censura deve essere ritenuta del tutto inammissibile.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR Del Lazio, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, l’iscrizione a ruolo per l’IVA deve avere luogo, non già entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., ma entro il termine di decadenza di quattro anni, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il dies a quo, da individuarsi nella data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, avvenuta l’1.1.90”.

5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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