Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13929 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7461/2009 proposto da:

P.P., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato GATTEGNA Renzo,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARASCHI

ALBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del suo avvocato, nella Sua qualità di

mandataria della società Castello Finance S.r.l., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

GARGANI Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NEGRI VINCENZO, giusta procura alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3023/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

4/11/08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.P. e G.R. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Intesa Gestione Crediti, avverso la sentenza del 17 novembre 2008, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato con gravame delle spese del grado l’appello da loro proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi in primo grado nella controversia inter partes, avente ad oggetto un’azione revocatoria ordinaria avverso la costituzione di un fondo patrimoniale, esercitata da detta società, in quanto acquirente di crediti in sofferenza vantati contro i qui ricorrenti dalla s.p.a.

Cariplo.

Al ricorso ha resistito con controricorso la s.p.a. Italfondiario s.p.a., qualificandosi come mandataria della s.r.l. Castello Finance, a sua volta cessionaria delle posizioni creditorie legittimanti all’esercizio dell’azione revocatoria, per atto del 6 dicembre 2005.

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare improcedibile.

I ricorrenti hanno allegato che la sentenza impugnata venne loro notificata il 30 gennaio 2009, ma non hanno prodotto, con la copia autentica di essa, la relativa relata di notifica.

Viene, in conseguenza, in rilievo il principio di diritto, di cui a Cass. sez. un. n. 9005 del 2009.

3.1. – Il ricorso sarebbe anche – per come eccepito dalla resistente – inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, pur alludendo i due motivi a documenti, non ne fornisce l’indicazione specifica (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008)”.

p.2. Il Collegio rileva che, in vista dell’adunanza della Corte, è sono state depositate rituale dichiarazione dei ricorrenti di rinuncia agli atti del ricorso ed altrettanto rituale dichiarazione della resistente di accettazione della detta rinuncia.

La rinuncia è ammissibile (Cass. sez. un. (ord.) n. 19514 del 2008).

Ne consegue che il processo di cassazione dev’essere dichiarato estinto.

p.3. Le spese del giudizio di cassazione si compensano giusta la concorde richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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