Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13929 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3458/2016 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8744/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2015 r.g.n. 909/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA LATINO per delega verbale SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO;

udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex lege n. 92 del 2012, T.S., giornalista professionista dipendente della RAI Spa con qualifica convenzionale di “direttore” dal 2002, impugnò il licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda il 27 maggio 2014, deducendone l’illegittimità sia perchè animato da intento ritorsivo, sia perchè comunque ingiustificato.

Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa all’esito della fase sommaria l’adito Tribunale accolse il ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse “ritorsivo ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 3”, condannando la RAI alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro nonchè al pagamento di una indennità pari alla retribuzione mensile dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Detta ordinanza venne confermata a seguito dell’opposizione della RAI e la sentenza è stata reclamata dalla stessa azienda innanzi alla locale Corte distrettuale. Con sentenza del 7 dicembre 2015, la Corte di Appello di Roma ha respinto il reclamo, confermando il decisum della sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.

Ha infatti escluso la “illiceità/ritorsività del licenziamento”, ma, “in accoglimento del secondo motivo di ricorso (espressamente riproposto in secondo grado) concernente l’insussistenza del fatto”, ha ugualmente ritenuto illegittimo il licenziamento.

La Corte ha esaminato la contestazione disciplinare consistente nell’addebito al T. di essere stato presente in azienda in una cinquantina di giornate festive o previste come riposo, nel periodo 1 gennaio 2013 – 9 febbraio 2014, con diritto al compenso economico specifico, presenza che, secondo la società, non avrebbe avuto alcuna giustificazione, in considerazione di quanto dallo stesso dipendente lamentato da anni circa l’asserita privazione di ogni mansione; ha verificato che non era stato contestato come l’azienda fosse messa a conoscenza, sostanzialmente in tempo reale, della presenza del T. nei giorni suddetti; ha osservato che “tale costante, uniforme, ininterrotta assenza di qualsivoglia rilievo e/o contestazione, anche solo informale, in ordine a tale presenza del T. in azienda (presenza che viene normalmente accettata senza osservazioni per tutti i giornalisti aventi incarichi apicali come il predetto) non può che andare a discapito dell’azienda ed impone… di ritenere indotta, in capo al medesimo, la ragionevole convinzione della totale inesistenza di antigiuridicità (disciplinare) in tale suo comportamento e quindi la sua implicita, piena, liceità”.

Sotto il profilo dell’apparato sanzionatorio la Corte romana ha ritenuto applicabile della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, in quanto la “insussistenza del fatto” deve essere riconosciuta anche “quando manchi la stessa antigiuridicità del comportamento addebitato al lavoratore”, e cioè quando il comportamento, pur esistente, sia “totalmente privo di qualsiasi lesività od offensività”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAI Radiotelevisione Italiana Spa con cinque motivi. Ha resistito Sandro T. con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su eccezione sollevata dalla società all’atto della costituzione in sede sommaria, rimasta assorbita in prime cure per la pronuncia che aveva dichiarato la ritorsività del licenziamento, e riproposta dalla RAI nelle singole fasi del giudizio.

L’eccezione si radicava sulla qualifica convenzionale riconosciuta al T. di direttore giornalistico, con mansioni di condirettore, per cui, a mente dell’art. 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, il rapporto con il direttore poteva essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo, prevedendosi in tali casi solo un indennizzo fino ad un massimo di 12 mensilità in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso; ne veniva fatto discendere in memoria di costituzione della RAI che le domande proposte dal ricorrente “in via gradata (che presuppongono non la nullità del licenziamento e, dunque, in tesi la tutela di reintegra, ma solo la sua illegittimità) sono inammissibili perchè… l’unica premessa che potrebbe fondare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro è appunto quella… della illiceità del motivo sotteso al recesso”.

Si argomenta che la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970, non è applicabile ai dirigenti convenzionali, per i quali opera la nozione contrattuale di giustificatezza ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare; si deduce anche che, una volta acquisita dall’interessato la qualifica di dirigente, non rileva, al fine di rendere applicabile la disciplina limitativa dei licenziamenti, la dequalificazione unilateralmente operata dal datore di lavoro, per la nullità di siffatto provvedimento in violazione dell’art. 2103 c.c..

Pertanto, secondo la ricorrente, il mancato esame della eccezione, ritenuta assorbita in primo grado e riproposta con il reclamo, determinerebbe la nullità della sentenza.

Con il secondo motivo si ribadiscono le considerazioni di cui innanzi denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte di Appello pronunciato su tutte le questioni che le erano state sottoposte dalle parti e che assumevano rilevanza ai fini della decisione.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 27 CCNL giornalistico che stabilirebbe, a fronte del recesso datoriale ad nutum, una mera tutela indennitaria in favore del giornalista inquadrato in una delle figure apicali, sicchè la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la possibilità di dare ingresso nella specie alla tutela di reintegra, pure in caso di licenziamento intimato a fronte di un fatto in ipotesi insussistente. Il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, sostenendo che la mancanza di rilievi da parte del datore di lavoro su di una determinata condotta del lavoratore, pure in ipotesi disciplinarmente rilevante non può dispiegare i propri effetti sul piano dell’insussistenza del fatto ma, a tutto concedere, incidere sul profilo della tempestività della contestazione, con conseguente applicabilità della sola tutela indennitaria prevista dell’art. 18 novellato, comma 6. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, assumendo che il fatto la cui sussistenza va accertata al fine di stabilire se possa o meno trovare applicazione il rimedio della reintegrazione deve intendersi unicamente in senso materialistico/fenomenico, essendo irrilevante che sia stato commesso con dolo o colpa e bastando piuttosto che sia soggettivamente imputabile al suo autore in quanto commesso con uno stato soggettivo di coscienza e volontà.

2. Il Collegio reputa i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per connessione, ammissibili e fondati.

Non è dubbio che nella sentenza impugnata manchi una pronuncia, anche implicita, rispetto all’eccezione sollevata dalla RAI circa l’inapplicabilità della tutela invocata dalla parte ricorrente al dirigente, anche solo convenzionale.

Nel ricorso per cassazione sono riportati in modo sufficientemente specifico i passaggi testuali della memoria di costituzione della società in fase sommaria da cui risulta che la questione era stata sottoposta al decidente; una volta che questi aveva ritenuto ultroneo l’accertamento del carattere dirigenziale (o meno) dell’incarico rivestito dal T., visto il carattere ritorsivo del recesso (cfr. pag. 26 controricorso), l’eccezione è stata riproposta e non abbandonata dalla RAI sia nel ricorso in opposizione, sia nel reclamo, come risulta nei passaggi di tali atti pure testualmente riportati nel ricorso per cassazione; si tratta di fatti processuali direttamente verificabili da questa Corte (cfr. per tutte Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012).

Orbene, una volta che l’eccezione era stata coltivata in fase di impugnazione, la Corte di Appello, avendo escluso la natura illecita e ritorsiva del recesso, avrebbe dovuto delibarla, altrimenti incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., rubricato “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, che governa il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice.

La violazione di tale disposizione processuale per omesso esame di una domanda o di una eccezione o per la pronuncia su di una domanda o su di una eccezione non proposta evidenzia un error in procedendo del giudice di merito (cfr. Cass. n. 8008 del 2014; conf. Cass. n. 21397 del 2014).

Invero l’inosservanza del precetto processuale contenuto nella norma che regola il rapporto di interdipendenza tra istanze delle parti e decisione del giudice configura un vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla Suprema Corte: e la nullità dipende da un difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto processuale, sul quale dunque il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione. La “rottura della corretta sequenza procedimentale… investe in ultima analisi anche il medesimo giudizio di cassazione e dunque colui che vi è preposto deve direttamente accertarsene”, per cui tanto “giustifica – ed al tempo stesso impone – anche al giudice di legittimità di conoscere dell’error in procedendo in ogni suo aspetto” (ancora Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012).

Anche laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato, il vulnus al principio della domanda e del contraddittorio realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiarne l’intero sviluppo successivo (v. Cass. n. 17300 del 2016).

La questione ha nella specie anche carattere di decisività, atteso che, mentre della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, espressamente prevede che la cd. tutela reintegratoria piena prevista da detta disposizione “si applica anche ai dirigenti” e per questa ragione l’aspetto è stato evidentemente ritenuto non rilevante dai giudici del primo grado, tanto non è per l’applicabilità della tutela prevista dal comma 4 dello stesso art. 18 novellato, esplicitamente richiamato invece dalla sentenza dell’Appello territoriale a sostegno della sua decisione.

Invero questa Corte ha ancora di recente ribadito (Cass. n. 19554 del 2016), sebbene con riferimento al quadro legislativo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, ma con l’espressione di principi di diritto che ancora qui rilevano, che la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970, non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della prima legge, finanche ai dirigenti convenzionali, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori (cfr. Cass. SS.UU. n. 7880 del 2007), ad eccezione, tuttavia, degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro che dirigenti non sono, non essendo le mansioni da essi espletate riconducibili in alcun modo alla nozione ordinamentale o contrattuale del dirigente (ex plurimis, Cass. n. 25145 del 2010; Cass. n. 897 del 2011, Cass. n. 20763 del 2012) ovvero nel caso in cui la tutela reale sia stata prevista, appositamente, in sede di contratto collettivo o individuale, con l’obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (Cass. n. 24246 del 2007, Cass. n. 5579 del 2012, Cass. n. 15700 dei 2012).

Una volta rilevato l’error in procedendo in cui è incorsa la Corte territoriale la sentenza va cassata per omessa pronuncia onde consentire l’esame dell’eccezione e la verifica della sua fondatezza nel merito, anche tenendo conto di quanto dedotto dalla difesa del T. in ordine all’applicabilità della contrattazione integrativa per i giornalisti Rai – Usigrai.

Non è infatti possibile a questa Corte Suprema pronunciarsi ex art. 384 c.p.c., u.c., perchè anche in caso di omessa pronuncia è possibile evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto comunque essere decisa nel merito, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21257 del 2014; n. 9736 del 2012; n. 24914 del 2011; n. 5139 del 2011; n. 2313 del 2010; argum. ex Cass. Sez. Un., n. 13617 del 2012, ovvero ex Cass. Sez. Un., n. 61 del 2014), invece indispensabili nella specie ove la qualifica dirigenziale e l’esclusione dal regime di tutela dal licenziamento illegittimo del dipendente comune è comunque in contestazione.

3. Accolti i primi due motivi i restanti restano assorbiti, perchè successivi in ordine logico, dovendo la Corte territoriale innanzi tutto pronunciarsi sulla questione sollevata dalla società.

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello indicata in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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