Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13928 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5376/2009 proposto da:

S.S. in proprio e quale erede di C.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato D’AMORE Severino, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO Fabio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGENTI GIACOMO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1092/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 3.1.08,

depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Severino D’Amore che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giacomo Augenti che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. S.S., in proprio e nella qualità di erede del marito C.C., ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro M.C. e la s.p.a.

Intesa San Paolo, avverso la sentenza del 15 gennaio 2008, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da essa ricorrente e dal defunto marito, avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di conversione del pignoramento da loro proposta in una procedura esecutiva immobiliare introdotta da detta s.p.a. e nella quale, essendo seguita la vendita, delegata ad un notaio, la M. si era resa aggiudicataria.

Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la M..

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione agli esecutivi, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Invero, il ricorso risulta notificato, dal punto di vista del perfezionamento per il notificante, il 25 febbraio 2009”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, le quali non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni della memoria difensiva, che prospettano la tesi che la sottrazione all’operare della sospensione dei termini per il periodo feriale in relazione ai procedimenti di opposizione agli atti dovrebbe riguardare soltanto la fase sommaria, specie dopo che la riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, ha previsto che la fase a cognizione piena consegua ad un’iscrizione a ruolo.

L’assunto invoca, in primo luogo, del tutto a torto Cass. n. 9154 del 1991. relativa al giudizio di convalida del sequestro ed all’operare, quando la convalida era prevista, della sospensione, atteso che l’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario alludeva come allude nominatim ai procedimenti cautelari, così identificandoli nel loro profilo normativo, che concerneva come concerne solo trattazione con cognizione sommaria.

La novità introdotta rispetto al passato nel procedimento di opposizione agli atti (ma non diverse considerazioni valgono per l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2), nel quale la consecuzione della fase a cognizione piena seguiva sostanzialmente attraverso un provvedimento di adeguamento del rito alle regole della cognizione piena, disposto dallo stesso giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione quanto alla fase sommaria, appare, poi, del tutto inidonea a svolgere effetti innovativi sulla questione, perchè:

a) assolutamente inidonea a spiegare effetti sulla letterale onnicomprensività della formula con cui ai giudizi di opposizione agli atti allude l’art. 92 dell’ordinamento Giudiziario (“procedimenti … di opposizione all’esecuzione”), tradizionalmente intesa come riferentesi allo svolgimento del giudizio di opposizione agli atti (come alle altre opposizioni esecutivi) in tutte le sua fasi, anche ai fini del giudizio di impugnazione);

b) del tutto incompatibile con il profilo teleologico della sottrazione alla sospensione, che non tollera una distinzione fra la fase sommaria e quella a cognizione piena, se si considera che, qualora vengano adottai provvedimenti idonei a bloccare il corso dell’esecuzione (cioè di sostanziale sospensione dell’esecuzione, provvedimento ora testualmente previsto dall’art. 618 c.p.c., comma 2) ed essi si consolidino in sede di reclamo, appare vieppiù logico che la trattazione, pur secondo le regole della cognizione piena, abbia luogo sollecitamente e senza subire la sospensione per il periodo feriale.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Anche a seguito della riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come del resto le altre opposizioni in materia esecutiva) sono sottratte all’operare della sospensione dei termini per il periodo feriale, di cui alla L. n. 42 del 1969, sia quanto alla fase sommaria, sia quanto alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un’attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento”.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrente e resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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