Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13928 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21213-2013 proposto da:

T.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARIATERESA ELENA POVIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO ZAULI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del suo procuratore

Dott. L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA VENTURELLI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 854/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ISABELLA VENTURELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005, T.P., in proprio e quale legale rappresentante della società P.&.E. s.r.l., convenne in giudizio N.G. e la Banca Popolare Italiana. Espose l’attore che il N. dopo aver sottoscritto il 1 ottobre 2001 presso la banca Bipielle Romagna (ora Banca Popolare italiana) un atto di fideiussione a favore della P.&.E. s.r.l. per l’importo di 1 miliardo di Lire, invece di adempiere l’obbligazione assunta adottò un comportamento gravemente illecito, assumendo in due esposto –

denuncia che sarebbe stato, a suo dire, indotto e costretto attraverso una sorta di violenza fisica e/o morale dal T. e da S.E.M. a sottoscrivere un atto di fideiussione a loro favore per l’importo di 50 milioni di Lire e di essere venuto successivamente a scoprire che, in realtà, l’atto fideiussorio da lui prestato riguardava l’importo di 1 miliardo di Lire. A seguito delle denunce del N., la fideiussione da lui sottoscritta era stata sottoposta a sequestro, su delega del P.M., e il T. indagato per il reato di estorsione. Tale procedimento era stato poi archiviato dal GIP presso il Tribunale di Forlì. Con tale comportamento il N. aveva posto in essere una condotta illecita al fine di impedire alla società P.&.E. s.r.l. ed al T., quale suo amministratore, di poter usufruire della fideiussione e perdere così 1 miliardo di Lire altrimenti immesso nella gestione aziendale ed in ogni caso, la falsa prospettazione dei fatti all’autorità giudiziaria, aveva procurato danni materiali non patrimoniali non solo alla società ma anche al Tieni in proprio.

Pertanto, quest’ultimo e la P.&.E. s.r.l. chiesero di dichiararsi la piena validità ed efficacia della fideiussione di lire 1 miliardo prestata dal N. e l’obbligo della Banca Popolare italiana di porre, senza ritardo, a loro disposizione la suddetta somma, con condanna della N. al risarcimento dei danni da entrambi subiti, da liquidarsi nella somma di Euro 150.000 ciascuno, o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Il N. si difese contestando tutti i fatti e riportò quanto già esposto nella querela del 28 novembre 2002. E cioè che l’attore insieme alla sua compagna S.E.M. nel mese di agosto 2001 lo avevano costretto a recarsi presso la sede della Banca Bipielle di (OMISSIS) per prestare un avallo per l’apertura di un conto corrente in favore della signora, per la somma di 50 milioni di Lire. Successivamente, a distanza di un anno, la banca lo aveva convocato per conferire, urgentemente, quale garante delle posizioni di S.E.M. ed in quell’occasione ebbe modo di scoprire che al documento da lui sottoscritto erano state successivamente aggiunte a macchina una nuova data, la cifra di 1 miliardo di lire e il nome della società beneficiaria. Sentito dai carabinieri, il direttore della banca convenuta aveva confermato che i dati identificativi della società beneficiaria e l’importo erano stati aggiunti in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione della fideiussione ed analoga deposizione aveva reso, sentito come teste, nell’ambito del processo penale promosso davanti al Tribunale di Forlì nei confronti dell’attore per ulteriori e diversi reati commessi sempre in danno del N. Tra l’altro il convenuto eccepì anche la carenza assoluta di legittimazione attiva dell’attore sia in proprio che quale legale rappresentante della società in quanto come persona fisica il T. non avrebbe potuto beneficiare della pretesa fideiussione e la società parimenti non poteva avvalersene trattandosi di garanzia viziata da nullità per carenza di suoi elementi costitutivi, e non avendo, esso N., mai inteso prestarla a favore di detta società. Chiese, anche, in subordine, di essere tenuto indenne dalla Banca Popolare Italiana. In via riconvenzionale chiese la condanna dell’attore, al risarcimento dei danni, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Si costituì anche la Bipielle s.p.a., società di gestione del credito, quale mandataria della Banca Popolare italiana, ed eccepì che trattandosi di una fideiussione omnibus rilasciata dal N. a garanzia delle obbligazioni già contratte o ancora da contrarre da parte della società sino alla concorrenza di 1 miliardo di Lire, nessun diritto di escussione potevano vantare gli attori essendo essa banca l’unico soggetto legittimata a far valere le obbligazioni assunte da N. Escluse, anche, la propria responsabilità per eventuali condotte illecite poste in essere da quest’ultimo e concluse aderendo alle domande dell’attore.

Il Tribunale di Forlì, con la sentenza numero 475/2008, dichiarò il difetto di legittimazione attiva di T.P. in proprio, respinse la domanda dell’attore sia nei confronti della banca convenuta sia nei confronti del N. mancando comunque la prova che la denuncia in questione fosse stata inoltrata da N. al solo scopo di invalidare la fideiussione. Dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale del N. nei confronti della banca convenuta per l’illecita condotta del personale dell’istituto.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 854 del 10 giugno 2013. La Corte territoriale pur accogliendo il motivo di gravame del Tieni con cui censurava la sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto privo di legittimazione attiva ha ritenuto di dover confermare nel merito la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione, T.P. sia in proprio sia nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della P.&.E. s.r.l. di cui era amministratore legale rappresentante, dichiarata fallita, propone ricorso in Cassazione sulla base di 13 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso il Banco Popolare Società Cooperativa.

3.2. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per mancato accertamento incidenter tantum, e cioè in sede ed ambito civile, della sussistenza del reato di calunnia e conseguente violazione dell’art. 34 c.p.c. e art. 368 c.p.”. Lamenta il T. che i giudici del merito non hanno accertato, benchè fosse stata esplicitata la richiesta in sede civile, la sussistenza del reato di calunnia. La sentenza quindi è nulla perchè la corte territoriale non coglie l’essenza della questione dedotta dal ricorrente che domandava ai giudici di merito di accertare l’esistenza in sede civile degli elementi configuranti il reato di calunnia.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto;

l’onere della prova e la violazione dell’art. 2697 c.c.”. Il T. contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’onere della prova della sussistenza di tale reato accertabile in sede civile solo incidente tantum, ricadrebbe a carico del ricorrente.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Il ricorrente si limita a richiamare in modo apodittico quelle che sarebbero per lui le circostanze che dovevano essere valutate dal giudice. Il giudice dell’appello ha correttamente respinto le domande del ricorrente in quanto non provate. Infatti, come esplicitato in sentenza, non potendosi il T. avvalere di nessun accertamento penale era suo onere provare i fatti posti a fondamento della domanda e quindi, in primo luogo provare la falsità della denuncia del N.. Il giudice del merito spiega anche in motivazione che il ricorrente non ha provato nè chiarito i rapporti sussistenti tra il N. e la società ed in quale contesto e per quali ragioni maturò la sua intenzione di costituirsi fideiussore.

Non solo, il giudice ha anche detto che i testi da escutere sono stati indicati dal T. solo in sede di appello e che nessun capitolo di prova sia mai stato articolato.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa la reiterazione del dolo da parte di N. Giorgio anche in sede civile, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Contesta la sentenza della corte d’Appello di Bologna nella parte in cui non considera la reiterazione dell’intento lesivo da parte del N. ai suoi danni. L’intento calunnioso e diffamatorio del N. emerge sia dalle dichiarazioni rese in sede di esposto della denuncia-querela sia dalla richiesta di archiviazione prospettata dal PM, ed integralmente accolta dal gip. Il motivo è infondato. Nessuna violazione può essere addebitata al giudice del merito che ha motivatamente ritenuto non provato il dolo del N..

4.4. Con il quarto motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione del principio del più probabile che non”. Il giudice del merito nel discernimento delle prove assunte in sede di giudizio ha violato il principio, generale ed assoluto, riconosciuto dal nostro ordinamento nella valutazione delle prove. Il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente si limita ad affermazioni apodittiche e non spiega quali sono gli elementi probatori e come la commissione del reato da parte del N. sarebbe stata ampliamente provata.

4.5. Con il quinto motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 error in iudicando per violazione o falsa applicazione dell’art. 368 c.p. in ordine alla sussistenza del reato di calunnia” Contesta la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui esclude l’esistenza del reato di calunnia in contrasto con le allegazioni le produzioni.

In realtà le circostanze concrete del caso specifico evidenziano l’esistenza del reato di calunnia e l’intenzionalità di N. di commettere siffatto reato.

4.6. Con il sesto motivo, denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nuova formulazione): error in procedendo per aver escluso il reato di calunnia ex art. 368 c.p.”. Ha errato la Corte d’Appello perchè rispetto al reato di calunnia si è limitata a sostenere che non esisterebbe processuale successivò perchè vi fu archiviazione e non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’esistenza dello stesso, quando secondo il ricorrente la prova è per tabulas. Anche il quinto e sesto motivo sono infondati. Il ricorrente, nel caso di specie, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed error in procedendo, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

4.7. Con il settimo motivo, lamenta “error in iudicando per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto dell’art. 360 c.p.c., n. 3: in ordine alla sussistenza del reato di ingiuria e di diffamazione ove si ritenga sussistere una motivazione implicita sulla domanda di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da diffamazione”.

4.8. Con l’ottavo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 4;

nullità della sentenza per il mancato accertamento, in sede civile, della sussistenza del reato di diffamazione e la conseguente violazione dell’art. 34 c.p.c. e art. 595 c.p.”.

4.9. Con il nono motivo, lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: error in procedendo per aver escluso il reato di diffamazione in relazione e violazione di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

Si duole il ricorrente, con i tre motivi, che la corte d’appello non abbia considerato la domanda di ristoro dei danni per diffamazione e ingiuria benchè fosse stata prospettata. Lamenta, ancora, sotto profili diversi, compreso quello di omessa motivazione, l’erroneità della sentenza laddove il giudice del merito non ha verificato il fatto che, la condotta del N., ove non sussumibile nella fattispecie di calunnia, configurasse il diverso delitto della diffamazione. Sostiene, infatti, che ha esposto chiaramente che in primis si reputava sussistere la calunnia ed in subordine la diffamazione, fermo restando che si può procedere congiuntamente per entrambi i reati. Inoltre rileva, con riferimento al delitto di diffamazione, che il dolo generico di tale fattispecie delittuosa non necessita di prova tutte le volte in cui, come in questa circostanza, il carattere diffamatorio emerga ictu acuti sulla base delle dichiarazioni effettuate dall’agente. Anche tali motivi sono infondati. E’ principio consolidato di questa Corte che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice (Cass. n. 17580/2014). In ogni caso, nel caso di specie, il giudice del merito ha espressamente detto che la domanda risarcitoria del ricorrente (intesa nel suo complesso) doveva essere respinta per mancanza di prova.

4.10. Con il decimo motivo, denuncia la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la corte territoriale evocato una giurisprudenza assolutamente non pertinente rispetto alla domanda relativa all’asserita e pretesa carenza di legittimazione ad agire e capacità processuale attiva del T.P. nella sua qualità di amministratore della s.r.l. P&E”.

4.11. Con l’undicesimo motivo, denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del connesso principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

4.12. Con il dodicesimo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e del R.D. n. 267 del 1942, art. 43 per ritenuta incapacità processuale del fallito pur nell’ipotesi conclamata di inerzia e di disinteresse del curatore (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con i precedenti tre motivi il T. si duole, sotto profili diversi, che la Corte d’Appello non abbia esplicitato gli elementi che hanno determinato il giudice a ritenere carente di capacità processuale il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della s.r.l. P&E, anche nel caso di inerzia del curatore. Ed inoltre, sostiene la nullità della sentenza per violazione del 112 c.p.c. perchè non si sarebbe attenuta al principio dispositivo secondo cui il thema decidendum compete alle parti ed avrebbe sollevato d’ufficio un’eccezione non pertinente. I motivi sono infondati. La società dichiarata fallita è priva della capacità di stare in giudizio. Pertanto correttamente il giudice dell’appello ha fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte e da cui non ci sono motivi per discostarsene (Cass. 5637/2014; Cass. 18128/2013). Inoltre non vi è prova in giudizio nè che il curatore sia stato informato del giudizio nè tantomeno che sia rimasto inerte. Totalmente inconferente è poi la questione relativa al fatto che il giudice avrebbe sollevato d’ufficio l’incapacità della società fallita di stare in giudizio perchè in sentenza è stato espressamente specificato `come ex adverso eccepitò.

4.13. Con il tredicesimo motivo, denuncia la “violazione di legge dell’art. 360 c.,p.c., n. 3: la mancata pronuncia in ordine alla violazione dei doveri di lealtà e di probità per avere, anche in corso della causa civile, continuato a sostenere di aver sottoscritto una fideiussione con elementi essenziali diversi da quelli pattuiti”.

Tale motivo è inammissibile sia perchè nuovo sia perchè è generico. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.800,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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