Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13928 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17276/2015 proposto da:

Ditta Daniel di G.G., in persona del titolare pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104,

presso lo studio dell’avvocato Antonia De Angelis, rappresentata e

difesa dall’avvocato Massimo Camiciola, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 334/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal consigliere VELLA Paola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 06/05/2014, ha ricettato l’appello proposto da G.G., titolare della ditta Daniel, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda revocatoria L.Fall., ex art. 67, comma 2, proposta nei suoi confronti dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l., dichiarando l’inefficacia del pagamento di Lire 3.500.000 eseguito in suo favore dalla società poi fallita nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

1.1. La corte del merito, per ciò che in questa sede ancora rileva, ha affermato che la prova del presupposto oggettivo dell’azione doveva ritenersi raggiunta sulla scorta della scritture contabili di (OMISSIS) – ove il pagamento risultava annotato come eseguito per cassa il 10/01/2000 – e del fax inviato alla società in pari data dal G., con il quale questi si diceva costretto ad accettare il versamento proposto dalla debitrice a saldo e stralcio della maggior somma dovutagli; la circostanza che il rapporto fosse stato definito col versamento dedotto in giudizio trovava, peraltro, conferma nel fatto che al predetto fax non aveva fatto seguito ulteriore corrispondenza fra le parti, apparendo inverosimile che il creditore non avesse svolto alcuna rimostranza per il caso di mancato incasso di quanto promessogli.

1.2. G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2. Con il primo motivo – rubricato “Omessa valutazione da parte del Giudice dell’appello della peculiarità della posizione di pars appellante quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. “Art. 360 c.p.c., comma 1 – n. 5″ – il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia tenuto conto che egli, quale titolare di una piccola impresa artigiana, aveva optato per la forma di contabilità semplificata, ragion per cui gli era a priori preclusa la possibilità di una disamina comparativa tra le proprie scritture e le scritture contabili di (OMISSIS), tenute nella forma ordinaria”; osserva poi (testualmente) che “tale lamentata e comprovata disparità rendeva a priori impossibile la comparazione tra le scritture delle due imprese, vanificando lo spirito di par condilo, e rendendo inique le conclusioni contenute nella sentenza impugnata”, aggiungendo che le risultanze delle scritture contabili di una società fallita non possono far prova a favore dello stesso imprenditore che le ha redatte senza alcun riscontro di conferma.

3. Con il secondo mezzo – rubricato testualmente “Omessa valutazione da parte del Giudice dell’Appello delle argomentazioni, deduzioni ed eccezioni di pars appellante in punto di valutazione delle prove, tutti quali fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Art. 360 c.p.c., comma 1 – n. 5” – il G. lamenta che la corte messinese “dopo aver correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 2710 c.c., in punto di prova legale a favore del soggetto redattore delle scritture contabili”, abbia ritenuto assolto l’onere della prova sulla base di elementi indiziari (l’originaria esistenza di un debito della (OMISSIS) s.r.l. nei suoi confronti; il pagamento parziale per cassa risultante dalle scritture contabili della debitrice; il fax da lui inviato di accettazione della proposta di pagamento parziale a saldo e stralcio) senza valutare le sue argomentazioni logiche volte a far notare che, poichè egli risiedeva nelle Marche e la debitrice aveva sede in Sicilia, era impossibile che il pagamento in contanti fosse stato eseguito nello stesso giorno in cui aveva accettato la proposta.

4. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in guanto non rispettano i canoni dei novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, in ossequio all’art. 366, comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4): 1) il fatto storico (principale o secondario) il cui esame sia stato omesso; 2) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente (segnatamente dal testo della sentenza o dagli atti processuali); 3) il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; 4) la sua “decisività”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 26764/2019, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018, 1241/2015).

4.1. In particolare, nel secondo motivo il ricorrente non ha assolto l’onere di specifica indicazione della collocazione processuale del fatto storico allegato – la distanza geografica tra le sedi delle due imprese – nonchè delle modalità di controversia sul punto e della sua decisività (v. Cass. 19987/2017, in questi stessi termini), essendosi limitato a riportare in ricorso un brano del tutto decontestualizzato, asseritamente tratto dall’atto di appello, senza allegare quest’ultimo al ricorso stesso e senza perciò consentirne un’agevole riscontro. Sotto il profilo della decisività, il ricorrente avrebbe dovuto altresì indicare in qual modo la valorizzazione del suddetto fatto storico avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una decisione diversa (v. Cass. 26764/2019), tenendo conto che nel caso di specie la corte d’appello ha particolarmente valorizzato il contenuto del fax inviato dal creditore (“Esperite tutte le azioni legali possibili senza successo siamo costretti ad accettare quanto da voi sopra proposto a saldo e stralcio. Tale dichiarazione verrà da noi conservata a fini fiscali per giustificare la perdita del credito”) e la circostanza che “in data successiva all’accordo intervenuto e alla precisata dichiarazione non vi sia stata alcuna ulteriore corrispondenza tra la ditta Daniel e la società (OMISSIS) (…) essendo del tutto inverosimile che, in caso di mancato incasso della somma accettata, la ditta Daniel non avesse espresso in una qualsivoglia forma la propria rimostranza”.

4.2. In definitiva, le doglianze in esame finiscono per trascendere i confini dello scrutinio ammesso nel giudizio di legittimità, traducendosi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti storici allegati in giudizio, diversa da quella operata in entrambi i gradi del giudizio di merito (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016).

5. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, che prospetta – per le stesse ragioni esposte nel secondo ed in subordine rispetto ad esso la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. qualora si ritenesse applicabile la preclusione ex art. 348 ter c.p.c.”, la quale non è operante ratione temporis (in quanto il giudizio d’appello è stato proposto con citazione del 2009).

6. Poichè il Fallimento intimato non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi dei ricorso, assorbito il terzo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA