Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13928 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 409/2016 proposto da:

GILARDONI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DANOVI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO PICCIONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA COLOMBO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/11/2015 R.G.N. 885/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO GIORGIANNI;

udito l’Avvocato DARIO PICCIONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2015, in riforma della pronuncia di primo grado resa all’esito del procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da Gilardoni Spa a G.L. in data 18 marzo 2014, condannando la società a corrispondere alla lavoratrice l’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, novellato, nonchè l’indennità sostitutiva della reintegrazione a fronte dell’esercizio dell’opzione da parte della G..

In seguito all’esame del materiale istruttorio, la Corte territoriale ha affermato che “l’insussistenza dei fatti contestati priva di fondamento il licenziamento irrogato alla lavoratrice e determina l’assorbimento di ogni altra questione relativa alla rilevanza/incidenza della recidiva”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Gilardoni Spa con undici motivi. Ha resistito la G. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata annullato il licenziamento “introducendo in via del tutto autonoma un motivo di censura in relazione all’istituto della recidiva e decidendo sullo stesso”.

La censura non può trovare accoglimento perchè l’essenziale ragione della decisione della Corte territoriale è la ritenuta insussistenza dei fatti contestati alla lavoratrice, per cui le argomentazioni svolte sulla recidiva risultano ad abundantiam, tanto che nel passaggio pure ricordato nello storico della lite si dichiara “l’assorbimento di ogni altra questione relativa alla rilevanza/incidenza della recidiva”. Invero una volta escluso l’illecito disciplinare che ha dato causa al licenziamento, di recidiva, che presuppone la reiterazione di un fatto avente rilievo disciplinare, non è dato parlare.

Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente essenziale ratio decidendi della medesima (cfr. Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005; Cass. n. 7074 del 2006).

2. Con il secondo motivo si denuncia ancora nullità della sentenza e del procedimento in quanto la Corte milanese avrebbe omesso di giudicare sull’eccezione formulata dalla società “di inammissibilità dell’iniziativa avversaria, che pretenderebbe di impugnare le singole contestazioni disciplinari con il rito di cui alla L. n. 92 del 2012”.

La doglianza è infondata per le ragioni già innanzi esposte e perchè la Corte si è limitata, nel suo dictum, a pronunciarsi sulla illegittimità del licenziamento e sulle sue conseguenze, per cui la pretesa violazione processuale in alcun modo potrebbe determinare la nullità della sentenza o del procedimento che presuppone uno specifico pregiudizio processuale, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015), mentre nella specie ci si limita ad invocare la violazione della legge processuale, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali (da ultimo v. Cass. n. 4506 del 2016).

3. Il terzo mezzo denuncia sempre nullità della sentenza e del procedimento per non avere la Corte territoriale giudicato inammissibile il reclamo della G., nonostante avesse per la prima volta eccepito in detta fase la presunta “errata applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000 e di norma contrattuale ex art. 4 CCNL” ed avesse sostenuto che i fatti oggetto di addebito avrebbero dovuto ritenersi incongruenti rispetto alla lettera che aveva dato origine alla contestazione disciplinare.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza in quanto i numerosi atti processuali e documenti su cuì si fonda il medesimo sono solo richiamati o riportati in stralcio, senza consentire a questa Corte di verificare sulla base del solo esame del ricorso per cassazione la dedotta violazione processuale e la sua decisività (manifestamente non è tale la questione dell’applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, che non attinge la ragione fondamentale della decisione impugnata).

4. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106, 2119 c.c., nonchè della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 7 e 18 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non avere la Corte di Appello proceduto “in alcun modo ad una valutazione degli episodi nella loro complessiva rilevanza ed essendosi errato nel concludere per l’assenza di una giusta causa di licenziamento”.

Con il quinto motivo si denuncia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3”, per non essersi la Corte pronunciata sulla “esistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento”.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo per avere la sentenza impugnata ritenuto decisivo per la riforma della pronuncia di primo grado che i fatti addebitati con l’ultima contestazione non sarebbero punibili con una sanzione espulsiva, non essendo giustificato tale rimedio dalla presenza della recidiva, avendo invece omesso una valutazione complessiva della gravità in concreto dei fatti addebitati.

La doglianza viene sostanzialmente riproposta con il settimo motivo, sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato i precedenti disciplinari della lavoratrice, circostanze tutte “provate documentalmente” e riconducibili al fatto che la G. avrebbe “disatteso sistematicamente gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa”.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e art. 2119 c.c., per avere la Corte di Appello “assunto una nozione di gravità del fatto erronea dal punto di vista giuridico”; si sostiene che l’indagine sull’insussistenza del fatto deve essere effettuata su elementi diversi da quelli che portano ad accertare l’esistenza della giusta causa, e, dunque, necessariamente sul “fatto storico” spogliato da tutti gli elementi di contestualizzazione.

Con il nono motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione alle istanze istruttorie dedotte dalle parti ed alle produzioni documentali.

Con il decimo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per l’omesso esame dei fatti, delle risultanze istruttorie e dei documenti prodotti e per la violazione dei principi in materia di non contestazione nonchè illegittima compressione del diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Le violazioni di cui al motivo precedente si ripropongono con l’undicesimo motivo anche sotto forma della violazione e falsa applicazione di legge, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi così sintetizzati dal quarto all’undicesimo possono essere esaminati congiuntamente per connessione in quanto tutti trascurano di considerare che l’accertamento in fatto della sussistenza o meno degli addebiti disciplinari contestati alla lavoratrice attiene alla ricognizione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia che è di esclusiva competenza del giudice di merito, rispetto alla quale ogni indagine è preclusa a questa Corte al di fuori degli angusti limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Orbene nessuno dei motivi indicati, anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di legge o error in procedendo perchè nella sostanza criticano il convincimento della Corte territoriale in ordine alla quaestio facti, osserva gli enunciati posti dalle SS.UU. di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè tutti gli esposti motivi scrutinati dal Collegio, comunque riconducibili, nonostante l’involucro formale, ad una diversa ricostruzione della vicenda storica quale patrocinata dalla parte ricorrente, risultano largamente irrispettosi dei limiti posti dalle richiamate pronunce della Suprema Corte, gli stessi devono essere disattesi.

5. Conclusivamente il ricorso nel suo complesso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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