Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13927 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI 4, presso lo Studio degli avvocati PIOLI

ALESSANDRO, LUCCHETTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL

VECCHIO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –

UFFICIO AFFARI CIVILI, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI

ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4746/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/11/08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Notaio C.R. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia avverso la sentenza del 17 novembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso del 23 marzo 2007 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con cui gli era stata contestata una violazione disciplinare delle norme della Legge Notarile, artt. 64 e 138, gli aveva applicato la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00.

2. Al ricorso nessuno degli intimati ha resistito.

3. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso si fonda, infatti, sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio disciplinare a suo tempo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ma non indica se copia di esso sia stato prodotto in questa sede di legittimita’ e dove, al fine del possibile esame da parte della Corte per il riscontro della fondatezza dei motivi prospettati. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso per cassazione si fonda avrebbe dovuto fornirsi detta specificazione, che e’ contenuto della prescrizione di specificita’.

Cio’, e’ stato ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte a proposito dei documenti su cui il ricorso si fonda (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; in precedenza, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, seguita da altre) ed e’ stato gia’ piu’ volte affermato anche per gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (a proposito della c.t.u., si veda Cass. (ord.) n. 26266 del 2008, seguita numerose conformi), a nulla rilevando che essi possano rinvenirsi in originale nel fascicolo d’ufficio del grado cui si riferiscono, specie quando l’atto sia relativo al fascicolo del giudizio di primo grado (che potrebbe non essere stato acquisito in sede di appello o non esservi piu’ presente) e dovendosi considerare che la parte che fonda il ricorso per cassazione su determinati atti processuali e’ tenuta comunque a produrli (eventualmente in copia), giusta l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che lo impone a pena di improcedibilita’ del ricorso (onere di produzione che si impone anche in considerazione della circostanza che, pur richiesta, la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale e’ stata emessa la sentenza impugnata, potrebbe non essere pervenuto al momento della trattazione (e al riguardo viene in rilievo, naturalmente il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che, al lume della prescrizione della norma ora detta, non dovrebbe consentire un ritardo della decisione per l’acquisizione del fascicolo).

D’altro canto, nel ricorso non si dice neppure – e non sarebbe stato sufficiente, proprio tenuto del citato art. 369 c.p.c, comma 2, n. 4 – che si fa riferimento al ricorso del 23 marzo 2007 in quanto presente nel fascicolo d’ufficio per cui si e’ fatta istanza ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

4. – Il ricorso appare, dunque, inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e tale inammissibilita’ preclude la possibilita’ del rilievo della prescrizione dell’azione disciplinare, che si assume maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata (si veda, in termini, Cass. n. 24350 del 2008).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, se non che sempre nello stesso senso della giurisprudenza citata nel ricorso si segnalare Cass. n. 4201 del 2010, che ha deciso su ricorso anteriore all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ma argomenta anche riguardo al regime da esso introdotto.

3. Il ricorso e’ conclusivamente dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA