Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13927 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13927 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Vincenzo Micella, Giuseppe Cappelletto, Marcello
Mirimao, elett.te dom.ti in Roma, via G. Ferrari 4, c/o
studio Coronas, rappresentato e

difeso

dagli avv.ti

Salvatore e Umberto Coronas per procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrenti contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
rappresentato e difeso

Ministro pro tempore,

2-ket
201)

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente 1

Data pubblicazione: 03/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia
emesso il 13 maggio 2010 e depositato il 20 maggio
2010, R.G. n. 108/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 10 febbraio 2009 Vincenzo
Micella, Giuseppe Cappelletto, ~ceno Mirimao
hanno chiesto alla Corte di appello di Venezia la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio proposto davanti alla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, con ricorso del 18 febbraio 1998 e
definito con sentenza del 30 novembre 2007.
2. La Corte di appello di Venezia ha accolto
parzialmente la domanda e ha liquidato, in favore
di ciascun ricorrente, un indennizzo pari a euro
3.375 ritenendo una durata non ragionevole del
giudizio di complessivi 6 anni e 9 mesi e
applicando un parametro di liquidazione annuo di
500 euro.
3. Ricorrono per cassazione Vincenzo ~ella,

rigetto del ricorso;

Giuseppe

Cappelletto,

Marcello

Mirimao

affidandosi a tre motivi di impugnazione,
illustrati con memoria difensiva, con i quali
deducono: a) la insufficienza e contraddittorietà
della motivazione, b) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 della legge n. 89/2001

applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., 75 disp.
att. c.p.c., 57, 59, 60, 64 del r.d.l. n.
1578/1933 convertito in legge n.36/1934 e del
D.M. n. 127/2004 nonché difetto della motivazione
concernente la liquidazione delle spese
processuali.
4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
5. Il primo e secondo motivo di ricorso sono
infondati. Se è vero che la giurisprudenza di
legittimità ritiene irrilevante, ai fini del
riconoscimento del diritto all’equa riparazione
ex legge n.

89/2001, la proposizione collettiva

dell’azione, è peraltro da rimarcare come il
criterio di liquidazione utilizzato dalla Corte
di appello non infici nel suo complesso la
compatibilità della liquidazione con i parametri
derivanti dalla giurisprudenza europea e di
legittimità. La Corte di appello Venezia, pur
menzionando come motivo specifico di scostamento
dai parametri indicati dai ricorrenti la
proposizione

ga-r

collettiva

3

del

ricorso

e

e 6 della C.E.D.U., c) la violazione e falsa

l’affievolimento dell’esposizione emotiva che ne
deriva (criterio valutativo che non può di per sé
ritenersi illogico ma che neanche può costituire
una presunzione di affievolimento del danno) ha
operato comunque una valutazione complessiva del
giudizio, svoltosi davanti al giudice

determinazione complessiva dell’indennizzo annuo
che deve ritenersi compatibile con la
giurisprudenza di questa Corte e della Corte
E.D.U. Quest’ultima, in numerosi giudizi di lunga
durata svoltisi davanti alle giurisdizioni
amministrative, nei quali risultava uno scarso
interesse dei ricorrenti alla sollecita
definizione del giudizio, ha liquidato un
indennizzo a forfait per l’intera durata del
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha
oscillato tra gli importi di 350 euro e 550 euro
per anno (cfr. Caos. Civ. VI-1 n. 14974/12).
6. /1 terzo motivo di ricorso è altresì infondato
perché deduce senza dimostrare una violazione dei
minimi tariffari e imputa alla Corte territoriale
una eliminazione di voci ritenute non dovute
assolutamente legittima sul presupposto erroneo
di un obbligo di motivazione del giudice
articolato su ogni voce della richiesta di parte.
7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle
spese del giudizio di cassazione.

4

amministrativo, ed è pervenuta a una

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dì
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

13 novembre 2012.

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