Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13926 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 22/05/2019), n.13926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19357/2014 proposto da:

Tm Trasporti Melfa S.r.l. e Ariccia Calcestruzzi S.r.l., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Porro n. 18, presso lo studio dell’avvocato

Vivaldi Jacopo, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Pizzutelli Marco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Laghetto Conglomerati S.r.l., Ice S.r.l., Stradaioli S.r.l.;

– intimati –

contro

Autorità Portuale (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Vaiano Diego, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1501/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1501/2014, depositata in data 5/3/2014, – in controversia concernente una domanda avanzata dall’Autorità Portuale di (OMISSIS), nei confronti del Consorzio Produttori Conglomerati, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell’indennità di occupazione corrispondente al periodo di tempo durante il quale il Consorzio aveva utilizzato una porzione di suolo demaniale marittimo, malgrado la scadenza della relativa concessione, non rinnovata, ed al risarcimento dei danni conseguenti al deturpamento dei luoghi ed alla difficoltà di transito nel porto turistico determinato dall’occupazione dell’area, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attoree (per difetto di prova) e dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal Consorzio convenuto (per mancata concessione di una diversa area portuale e rimozione coattive delle attrezzature consortili).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, stante la non contestazione da parte del Consorzio in ordine alla misura del canone concessorio applicato, L. n. 400 del 1993, ex art. 8, il Consorzio doveva essere condannato al pagamento dell’importo di Euro 245.748,30, a titolo di indennità di occupazione dovuta, mentre le altre pretese risarcitorie dell’Autorità Portuale dovevano essere respinte per difetto di prova.

Avverso la suddetta pronuncia, T.M. Trasporti Melfa srl ed Ariccia Calcestruzzi srl (quali consorziate, essendosi il Consorzio C.P.C. nel frattempo cancellato dal Registro delle Imprese ed estinto) propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) (che resiste con controricorso). Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omesso esame, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, delle eccezioni e difese svolte dal Consorzio appellato (in ordine all’insussistenza di un’occupazione sine titulo, essendo in corso un procedimento amministrativo finalizzato alla proroga o al rinnovo della concessione n. 79/2000) nonchè dell’appello incidentale proposto dal medesimo; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 400 del 1993, art. 8, conv. in L. n. 494 del 1993 e L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, All. E, nonchè l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discissione tra le parti, per l’ipotesi in cui, in relazione ai profili descritti nel primo motivo, si dovesse ravvisare una statuizione implicita di rigetto; infine, con il terzo motivo, si denuncia sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme e principi in materia di compensazione impropria o atecnica, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione al credito risarcitorio vantato dal Consorzio per i danni cagionati anche dalle operazioni materiali di sgombero dell’area e di rimozione dei silos, eseguite o fatte eseguire dall’Autorità Portuale.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della terza censura, ma non comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Invero, la sentenza impugnata non fa riferimento all’appello incidentale proposto dal Consorzio, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado per difetto di giurisdizione; come ripetutamente sancito da questa Suprema Corte, tuttavia, l’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della decisione impugnata, nè rileva come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. 22784/2018; Cass. n. 24445 del 2010; Cass. 12412 del 2006).

Invero, l’appello incidentale proposto era comunque inammissibile, in quanto il Consorzio aveva riproposto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a seguito delle demolizioni operate dall’Autorità Portuale, senza tuttavia censurare la statuizione di primo grado riguardante il difetto di giurisdizione.

Ora, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali.

Il caso ricorre nella specie perchè la domanda era inammissibile stante la mancata impugnazione della statuizione sul difetto di giurisdizione e conseguente giudicato interno sul punto.

Quanto poi all’omesso esame delle eccezioni e difese svolte dal Consorzio, la censura è inammissibile, atteso che, come costantemente ribadito da questa Corte (Cass. 13649/2005; Cass. 11844/2006; Cass. 7406/2014), “non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte”.

In memoria, si obietta che, se per effetto della mancata contestazione del difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale sulla domanda riconvenzionale del Consorzio, era precluso coltivare in appello la domanda riconvenzionale, ciò non incideva sulla fondatezza dell’eccezione, in senso lato, di compensazione impropria, comunque sollevata dal Consorzio, al fine soltanto di paralizzare la domanda principale dell’Autorità Portuale.

La questione risulta nuova ed è pertanto inammissibile; peraltro, la compensazione impropria presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, ma, nella specie, da un lato, vi era la richiesta dell’Autorità portuale di pagamento dell’indennità di occupazione del suolo demaniale a concessione pacificamente scaduta e, dall’altro lato, il Consorzio chiedeva il risarcimento dei danni subiti per effetto dello sgombero dell’area in questione, ordinato dall’Autorità portuale.

3. Il secondo motivo è inammissibile, essendo rivolto a porre in discussione un capo della sentenza di primo grado non impugnato e quindi passato in giudicato, consistente nell’affermazione della mancata contestazione, da parte del Consorzio, della determinazione relativa alla scadenza della concessione ed al mancato rinnovo della concessione relativa alla specifica area, e quindi sulla illegittimità della persistente occupazione da parte del Consorzio di un’area demaniale marittima già oggetto di una concessione scaduta.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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