Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13926 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16863/2008 proposto da:

P.L. quale erede di P.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 1, presso lo studio

dell’avvocato TROIANI ANTONIO, rappresentata e difesa dagli avvocati

GALLO Luciano, GALLO GALILEO, GALLO GIUSEPPE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2008 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.L., nella qualità di erede del defunto P. F., ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro D.V.G. avverso la sentenza del 5 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, in accoglimento dell’opposizione proposta dal D.V. avverso l’esecuzione forzata per rilascio da lei minacciata nella detta qualità con precetto notificato il 1 marzo 2003 e fondato su sentenza di reintegra nel possesso del fondo denominato (OMISSIS), in agro di (OMISSIS), emessa il 30 dicembre 1995 dal Pretore di Crotone a favore di P.F..

Al ricorso, proposto con atto notificato il 18 giugno 2008, l’intimato non ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.3. – Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, l’illustrazione dei primi due motivi di ricorso, deducenti violazione di norme di diritto, non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il terzo, deducente vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude con e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

E’ appena il caso di precisare che l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile al ricorso in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie, essendo stato il ricorso proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che l’ha disposta, sarebbe potuta venire in rilievo ai fini del ricorso in esame soltanto se una norma avesse disposto l’applicabilità ai processi pendenti dell’abrogazione con effetto retroattivo e, quindi, derogatorio del principio tempus regit actum. Viceversa, detta abrogazione, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, questa norma, letta a contrario, comporta che l’art. 366 bis c.p.c., dispieghi efficacia ultrattiva riguardo alla controversia in esame, con sostanziale vigore della regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel comma 1 dello stesso art. 58 e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni. Regola che, peraltro, sarebbe stata effettivamente rilevante solo se il ricorso fosse stato proposto dopo il 4 luglio 2009 e, quindi, l’abrogazione de qua si fosse dovuta applicare secondo la regola normale dell’efficacia della legge solo per l’avvenire, che, quando viene abrogata una norma diretta a disciplinare il contenuto di un atto processuale, opera nel senso che l’abrogazione non può – in mancanza di una norma diretta a disporlo espressamente, in via sostanzialmente retroattiva o di altra che provveda a regolare direttamente gli effetti dell’atto già compiuto – regolare il contenuto di atti già compiuti.

4. – Il terzo motivo in ogni caso si profila del tutto generico nelle sue asserzioni e, quindi, inammissibile anche per tale ragione.

Ove, poi, si ritenesse di integrarne le allegazioni con quanto in relazione alla sentenza ed al procedimento che vi si evocano, con quelle fornite dall’illustrazione degli altri due motivi, si dovrebbe prendere atto: a) che il riferimento – contenuto nell’illustrazione del primo motivo di ricorso – all’avere lo stesso opponente al precetto evocato nell’atto di opposizione la sentenza n. 204 del 2001 (sulla cui rilevanza il terzo motivo deduce l’omessa motivazione) non è rispettoso del principio di autosufficienza (ora codificato dall’art. 366 c.p.c., n. 6), in quanto non si riproduce il contenuto con cui il riferimento sarebbe avvenuto; b) che, riguardo al riferimento alla procedura n. 556 del 2007, sempre contenuto genericamente nel terzo motivo, l’arricchimento con quanto riguardo ad essa si sostiene nel secondo motivo, non sarebbe utile al ricorrente, perchè non appare pertinente con la motivazione espressa nella sentenza – a torto o a ragione relativamente alla non riferibilità degli effetti interrattivi della prescrizione alla qui ricorrente, per essere riferibili solo a P.G., il che evidenzierebbe che il terzo motivo, pur integrato con quanto dedotto nel secondo, non critica l’effettiva motivazione della sentenza impugna”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella memoria sono opposte considerazioni che non appaiono in alcun modo idonee a superarle.

Secondo la memoria il primo ed il secondo motivo sarebbero conclusi da quesito di diritto, che si rinverrebbe nelle seguenti due proposizioni poste al termine dell’illustrazione del motivo.

Con riguardo al primo motivo – deducente “violazione e la falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2935, 2943, 2945 e 2946 c.c., per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omessa od insufficiente motivazione” – il quesito sarebbe rappresentato dalla seguente proposizione, che ne conclude l’illustrazione: “pertanto, dica la Suprema Corte se il tenni ne prescrizionale del diritto conteso in giudizio, resta sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza”.

Riguardo al secondo motivo – prospettante “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 460 e 480 c.p.c., per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omessa od insufficiente motivazione” – il quesito sarebbe questo: “pertanto, dica la Suprema Corte se gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere da ciascun erede, siano atti conservativi dell’eredità stessa ed, in ogni caso, esplichino l’effetto interruttivo anche in favore degli altri”.

Entrambe le proposizioni sono inidonee ad assolvere la funzione di cui all’art. 366 bis c.p.c., per la loro totale astrattezza e mancanza di riferimenti alla vicenda ed al giudizio di merito, che si risolve nel difetto della conclusività richiesta da detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, sì che risulti evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto è giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Riguardo al terzo motivo si vorrebbe che la c.d. chiara indicazione (che a rigore avrebbe dovuto accompagnare anche i primi due motivi, posto che essi deducono, a stare all’intestazione, anche vizi di motivazione) fosse costituita dall’intera illustrazione – pur breve – del motivo, la quale, però, nella relazione a ragione è stata detta generica, il che integra di per sè inammissibilità del motivo:

infatti, l’illustrazione de qua si riduce a quanto qui si riporta: Il Giudicante in primo grado, infatti, ha omesso di motivare in relazione al potere interruttivo e sospensivo del termine prescrizionale della procedura instaurata innanzi al medesimo Tribunal di Crotone, iscritta al n. 556/07 nonchè in relazione alla causa conclusasi con la sentenza d’appello n. 204/01, procedimenti richiamati, tanto da parte opponente (nell’atto di opposizione e nella comparsa conclusionale) che da parte opposta (nella comparsa di costituzione e risposta).

La memoria, inoltre, non si fa carico di quanto dalla relazione osservato, condivisibilmente secondo il Collegio, a proposito dell’inutilità dell’eventuale integrazione del terzo motivo con gli altri due.

Si deva anche rilevare che il secondo motivo appare inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sulla notifica di un atto di precetto in data 15 ottobre 1997, del quale non si indica se e dove venne prodotto in sede di merito e se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimità, onde si tratta di documento riguardo al quale non è stata fornita indicazione specifica ai sensi di detta norma (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

Ove, peraltro, ma lo si osserva per assurdo, l’indicazione della produzione di quel precetto si identificasse con quanto enunciato in chiusura del ricorso come “offerto in comunicazione”, cioè con la “copia sentenza del Tribunale di Crotone n. 95/95 con pedissequo atto di precetto” (e ciò nonostante l’assenza di una specifica enunciazione che ne consenta l’identificazione), si dovrebbe rilevare che tale produzione dovrebbe fare i conti con il fatto che la sentenza impugnata ha espressamente affermato (pagina 2) che il qui ricorrente non aveva indicato se e quando fosse stato notificato altro atto di precetto, essendosi limitato ad affermare che “….

nell’anno 1997 P.G. …. ha iniziato procedura esecutiva …. con richiesta di fissazione delle modalità di esecuzione che è stata dichiarata, con provvedimento discutibile, estinta con provvedimento del 14 dicembre 2004 ….”. Onde la produzione effettuata, se anche coincidesse con quella su cui si fonda il motivo, sarebbe stata effettuata inammissibilmente in questa sede di legittimità, in violazione dell’art. 372 c.p.c..

p.3. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile.

p.4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Terza, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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