Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13926 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28743-2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), B.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato LUCIO IANNOTTA, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente in carica pro

tempore, Dott. G.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO ROSSI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato LUCIO IANNOTTA;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Confermando la decisione di prime cure la Corte d’appello di Perugia con sentenza 2.5.2013 n. 157 ha rigettato l’appello proposto da C.L. e B.N. condividendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU incaricato in primo grado in ordine alla impossibilità di individuare con certezza il fatto generatore del danno lamentato dagli appellanti all’immobile in proprietà in conseguenza del parziale cedimento della fondazione del fabbricato.

In particolare, osservavano i Giudici di appello, il fenomeno fessurativo delle murature dell’immobile era stato riscontrato solo tre anni dopo la esecuzione da parte della Provincia di Perugia, nell’anno 1994, dei lavori di scavo a cielo aperto in banchina, sulla attigua strada provinciale, per la messa in opera di una canalizzazione con tubazione in cemento (dai quali, secondo l’assunto dei danneggiati, sarebbe derivato in conseguenza di durature ed abbondanti precipitazioni atmosferiche il ristagno prolungato di acqua che avrebbe intriso il terreno su cui poggiavano le fondamento dell’edificio), mentre nello stesso periodo in cui aveva lavorato la Provincia il medesimo luogo era stato interessato da lavori di scavo eseguiti anche dal Comune di Passignano sul Trasimeno e dai proprietari di un immobile vicino. Inoltre dalla relazione geologica emergeva che in presenza di maggiori apporti idrici con scorrimento lento dell’acqua la morfologia del terreno, che presentava non eccellenti caratteristiche meccaniche, non escludeva che la falda idrica superficiale potesse andare ad interessare aree più estese.

La sentenza notificata in data 10.10.2013 è stata impugnata con ricorso per cassazione dai proprietari dell’immobile danneggiato che hanno dedotto con sei motivi vizi logici di motivazione, violazione di norme di diritto sostanziali e processuali.

Ha resistito con controricorso la Provincia di Perugia.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., nonchè vizio di errore di giudizio per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) i ricorrenti deducono che l’accertamento effettuato dal CTU concernente la morfologia dei terreni di sedime dell’edificio, interamente ripreso nella motivazione della sentenza impugnata (i terreni sono “interessati da una circolazione idrica naturale, fortemente influenzabile dagli andamenti stagionali ed in grado di condizionare significativamente il comportamento meccanico dei terreni, generando fenomeni di lenta propagazione e ristagno di acque provenienti dall’attigua strada provinciale e dalla relativa banchina”: sentenza, in motiv. pag. 5) risulta del tutto compatibile, e diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di appello non si pone in antitesi, con l’altro accertamento secondo cui i lamentati effetti delle acque provenienti dal piano viabile dell’attigua strada provinciale e dalla relativa banchina, possono senz’altro interessare detti terreni – in caso di flussi prodotti in occasione di precipitazioni abbondanti e durature – “sia traslando superficialmente, sia infiltrandosi nel sottosuolo con fenomeni di lenta propagazione e ristagno”. Secondo i ricorrenti, pertanto, venendo in questione un concorso di cause naturali (morfologia del terreno) con cause umane (opere realizzate in banchina), ha errato la Corte d’appello a ritenere indeterminabile la causa del cedimento della fondazione dell’immobile, atteso che i lavori eseguiti dall’ente pubblico territoriale si inserivano nel processo causale unitario diretto alla produzione del medesimo evento dannoso e dunque alla Provincia avrebbe dovuto essere attribuita la responsabilità in relazione all'”intero danno” subito dall’immobile che non si sarebbe verificato se i lavori stradali non fossero stati eseguiti.

Con il secondo e terzo motivo i ricorrenti deducono sempre il vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè il vizio di errore di giudizio per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), criticando la sentenza di appello che aveva escluso la esistenza di una prova certa della riconducibilità del danno ai lavori eseguiti dalla Provincia, da un lato, dato il tempo trascorso (circa tre anni) dalla esecuzione delle opere stradali, prima che fossero notati i segni fessurativi sull’immobile (1997), successivamente aggravatisi al momento di proposizione della domanda, e dall’altro, essendo stata rilevata la presenza di “chiavi di contenimento” in ferro applicate in tempo risalente sulle murature dell’edificio, che induceva a ritenere la pregressa manifestazione di cedimenti strutturali dell’immobile per altre cause.

I ricorrenti sostengono, al contrario, che il tempo trascorso era compatibile con la tenta propagazione e ristagno dei flussi idrici, mille le chiavi di ancoraggio, “dal punto di vista tecnico della scienza ingegneristica”, era notorio che trovavano impiego per il contenimento delle forze orizzontali e non anche dei cedimenti di fondazione.

E’ opportuno esaminare congiuntamente ai precedenti motivi anche il quarto motivo con il quale i ricorrenti deducono il vizio di violazione degli artt. 40 e 41 c.p., nonchè dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, accertata la materialità del danno e la determinante efficienza causale di una concausa, la Corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere sfornita di prova la relazione eziologica tra i lavori stradali, ma avrebbe piuttosto dovuto escludere il nesso causale tra le altre concause e l’evento.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto è errato il parametro del sindacato di legittimità: la censura è infatti interamente incentrata, non sulla “omissione di un fatto” che è stato discusso tra le parti (come richiesto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che il fatto in questione – e cioè la potenziale incidenza delle infiltrazioni nel terreno dovute al deflusso idrico dalla sede stradale e dalla banchina in caso di precipitazioni di notevole intensità e durata – è stato espressamente considerato e vagliato dalla Corte d’appello (che ha ritenuto il fenomeno potenzialmente idoneo a produrre il danno, ma ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della riferibilità certa dei danni lamentati a tale causa potenziale, trattandosi di danni manifestatisi anteriormente ai lavori stradali, e sussistendo altre distinte autonome cause potenziali di danno, individuate nella tipologia del terreno di fondazione ed in altri lavori di sbancamento eseguiti, in tempi diversi, anche sulla banchina stradale dal Comune di Passignano e dai proprietari di un immobile vicino), bensì sulla asserita errata applicazione da parte della Corte d’appello della norma giuridica relativa alla causalità materiale (art. 40 e 41 c.p., art. 2043 c.c.) che avrebbe dovuto allora essere denunciata sotto il profilo del vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il riferimento in rubrica all’art. 115 c.p.c., comma 2, – fatto notorio – è privo di seguito, non essendo svolti argomenti a sostegno di tale censura nel primo motivo). In ogni caso, come già evidenziato, il motivo si palesa inammissibile anche in relazione al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, atteso che la prospettazione da pane dei ricorrenti di una ipotesi di concorso causale ai sensi del comma primo dell’art. 41 c.p., viene a risolversi nella inammissibile richiesta di revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito in ordine alla diversa ricostruzione della fattispecie come coesistenza di cause alternative ed autonome, ciascuna di esse potenzialmente idonea ad essere causa efficiente esclusiva nella produzione del danno, risultando in tal modo la censura del tutto eccedente dai limiti della critica vincolata consentita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformato che rimane circoscritta al controllo motivazionale inteso come riscontro del vizio risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, che si traduca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, o nella “motivazione apparente”, o nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o ancora nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; id.

Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015).

Anche il secondo e terzo motivo, difettano della indicazione del “fatto omesso” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi, rispettivamente, in una diversa prospettazione di fatti già valutati dalla Corte territoriale, ed in una mera allegazione sfornita di riscontri. Il Giudice di appello infatti, da un lato, ha ritenuto non raggiunta la prova causale, in quanto gli stessi proprietari dell’immobile nell’atto di citazione avevano riferito che le lesioni fessurative erano state rilevate già sei anni prima della esecuzione nel 1994 dei lavori stradali, mentre altre “microlesioni” erano state rilevate circa tre anni dopo (1997) la esecuzione di detti lavori, deducendo, in base al criterio di prossimità della causa, che i lunghi intervalli temporali non consentivano di ritenere raggiunta la prova della riconducibilità causale delle lesioni ai lavori della Provincia, ben potendo le stesse essere attribuite ai lavori eseguiti dal Comune di Passignano o dai proprietari dell’immobile vicino, od ancora ai fenomeni meccanici dovuti alle caratteristiche del terreno;

dall’altro lato ha condiviso l’accertamento tecnico svolto dal CTU secondo cui le chiavi di ancoraggio “risalenti ad epoca remota” dimostravano “la sussistenza di fenomeni deformativi sin da tale epoca”: tale valutazione tecnica non viene contrastata da un fatto (omesso) ma da una mera allegazione (“le chiavi di ancoraggio…e le catene…hanno la funzione non già di contrastare i cedimenti in fondazione bensì di equilibrare forze orizzontali di spinta prodotte da archi, volte ed altre strutture in elevazione”) sfornita di qualsiasi riscontro in ordine a riferimenti dottrinari o testi scientifici o ancora ad altri dati oggettivi concernenti la comune prassi ingegneristica, e non integrante gli elementi del “fatto notorio” – richiamato dalla censura per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, formulata nel terzo motivo – che può ravvisarsi soltanto in relazione alla conoscenza comune dell’accadimento di un fatto-storico – da intendersi in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, in un dato tempo e luogo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile -, ma non certo in relazione ad un enunciato esplicativo di una funzione tecnica (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 05/10/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 22950 del 29/10/2014).

Il quarto motivo è inammissibile per difetto della esposizione del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

I ricorrenti censurano la sentenza per violazione delle norme che disciplinano i criteri delle relazioni causali (art. 40 e 41 c.p. ed art. 2043 c.c.), senza tuttavia individuare l’errore ascritto alla sentenza impugnata, limitandosi a richiamare il precedente di questa Corte n. 488/2003 che ribadisce il principio secondo cui ravvisata la efficienza causale determinante di un fattore causale, le altre concause se preesistenti, debbono essere relegate a meri presupposti occasionali e se susseguenti ma inidonee a cagionare autonomamente l’evento dannoso (in quanto fenomeni prevedibili già al momento dell’operare della causa precedente della quale costituiscono uno svolgimento “normale” della sequenza causa-effetto), non elidono la efficienza della causa prima.

E’ appena il caso di osservare che il mero richiamo al precedente giurisprudenziale non inficia la statuizione impugnata, che non viene sottoposta a critica nella parte in cui riconosce alla conformazione geologica del terreno (falda idrica) su cui insistono le fondamenta dell’edificio, caratteristiche meccaniche idonee ad incidere sulla statica dell’edificio in presenza di fenomeni meteorici di notevole proporzione, individuando ulteriori ma distinte cause potenziali di dissesto, nei lavori di scavo eseguiti sul medesimo tratto stradale o in prossimità di esso dal Comune di Passignano e dai proprietari dell’immobile vicino e concludendo per la mancanza di prova certa che consenta di riferire “in via esclusiva” all’una piuttosto che all’altra causa (ciascuna autonomamente in grado di determinare l’evento lesivo) l'”intero danno” lamentato dagli attuali ricorrenti, in considerazione della manifestazione di tali eventi lesivi in tempi diversi, anche anteriori ai fatti per cui è causa, e comunque distanti dalla esecuzione dei lavori da parte della Provincia.

I ricorrenti in particolare omettono di espone le ragioni per le quali la causa successiva (lavori della Provincia), dovrebbe prevalere quanto alla efficienza causale nella determinazione del dissesto, sulla causa originaria individuata nella morfologia del terreno, nè forniscono indicazioni in ordine al carattere recessivo che vengono ad assumere le altre cause, indicate in sentenza, rispetto ai lavori eseguiti dalla Provincia, limitandosi ad affermare anapoditticamente la violazione delle norme di diritto indicate in rubrica.

Il quinto motivo con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. – principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato –

in relazione all’art. 196 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza (genericità delle censure).

Da un lato, infatti, la censura di omessa pronuncia della Corte sulle domande formulate dai danneggiati, è priva di qualsiasi specificazione in ordine alle singole domande pretermesse: laddove poi tali domande dovessero individuarsi in quelle di accertamento della responsabilità della Provincia e di condanna al risarcimento del danno, la censura sarebbe evidentemente infondata essendo state entrambe espressamente esaminate e decise dalla Corte d’appello;

dall’altro lato difetta del tutto qualsiasi individuazione del tempo e del luogo in cui sono state richieste e quali istanze istruttorie siano state formulate, dovendo in ogni caso rilevarsi come la mancata ammissione da parte del Giudice di appello non integra il vizio di “omessa pronuncia” che concerne esclusivamente domande od eccezioni attinenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e neppure vizio di attività processuale per omessa motivazione sul rigetto di istanza istruttoria in quanto la Corte territoriale, quanto al rifiuto di rinnovo della c.t.u. ha esercitato un proprio potere discrezionale, ritenendola superflua in considerazione degli elementi istruttori già raccolti e ritenuti esaustivi (con la conseguenza che, eventuali carenze logiche o ricostruttive della fattispecie concreta, verrebbero a ridondare nel vizio logico di motivazione e non certo in quello di omessa pronuncia o violazione dell’art. 196 c.p.c.), ed i ricorrenti non hanno neppure prospettato se e quali elementi “decisivi” dovevano essere sottoposti alla nuova indagine del CTU ai fini di una diversa soluzione della controversia.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per la parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA