Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13925 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.S., quale erede di B.M.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, sez. 64, n. 109, depositata il 15.10.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che il dante causa dell’intimato, avvocato, propose istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale con l’ausilio di un solo dipendente e con l’utilizzo di beni strumentali di modico valore;
propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, negò la ricorrenza dei “presupposti per la tassazione, pacifico essendo – anche alla stregua di quanto esposto nella dichiarazione dei redditi – che B. M. svolgeva l’attività di avvocato in via diretta ed esclusiva, con l’impiego di capitali e lavoro altrui di modesta entità”;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
Premesso:
che il dante causa dell’intimato, avvocato, propose istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale con l’ausilio di un solo dipendente e con l’utilizzo di beni strumentali di modico valore;
propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, negò la ricorrenza dei “presupposti per la tassazione, pacifico essendo – anche alla stregua di quanto esposto nella dichiarazione dei redditi – che B. M. svolgeva l’attività di avvocato in via diretta ed esclusiva, con l’impiego di capitali e lavoro altrui di modesta entità”;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010