Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13925 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11940-2013 proposto da:

D.C.A., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA MAZZIA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.V., (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

P.A. (OMISSIS), G.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

55, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PETRELLA TIRONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO TAGARIELLO giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.C.R., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BOGGIA, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA MAZZIA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 160/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato PAOLA PETRELLA TIRONE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21.5.2004 n. 9703 questa Corte di legittimità cassava con rinvio la sentenza n. 195/2000 della Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto rilevando lacune motivazionali quanto al mancato accertamento dell’eventuale concorso causale degli stessi danneggiati – proprietari dell’immobile in (OMISSIS), che presentava lesioni sul muro di confine cagionate da dissesti statici dello stabile del Condominio al civico n. (OMISSIS) nonchè alla quantificazione dal danno per il mancato utilizzo dell’immobile.

Investita del giudizio di rinvio dai danneggiati G.V. e P.A., la Corte d’appello di Lecce con sentenza 5.3.2012 n. 160, rilevato il passaggio in giudicato interno delle questioni concernenti la rilevanza causale delle condizioni di dissesto dello stabile condominiale (civico n. (OMISSIS)) nella produzione del danno subito dall’adiacente edificio, nonchè la esclusione di qualsiasi incidenza causale della sopraelevazione di due piani realizzata sul preesistente edificio dei danneggiati (civico n. (OMISSIS)), accertava la responsabilità del danno, nella misura del 50%, a carico dei condomini (stabile civico n. (OMISSIS)), in considerazione dell’azione disgregante della sottofondazione dell’edificio di proprietà G. – P. determinata dalle acque reflue e meteoriche infiltratesi nel terreno sottostante a seguito della rottura del collettore di collegamento dello stabile condominiale (civico n. (OMISSIS)) con la rete fognaria urbana, liquidando in conseguenza i danni patrimoniali in relazione alle spese per lavori di ripristino e per le opere necessarie alla eliminazione dei fenomeni fessurativi, nonchè per l’indennizzo che i danneggiati avevano dovuto corrispondere al conduttore di un locale adiacente per consentire alla esecuzione dei predetti lavori, ed ancora i danni da lucro cessante per inutilizzo del locale commerciale e per il mancato uso della abitazione nel periodo intercorrente tra la ordinanza di sgombero e la pronuncia del Giudice di rinvio.

Impugnano la sentenza di appello, con ricorso per cassazione, D. P.A. ed altri undici condomini dello stabile al civico (OMISSIS), deducendo con sei motivi vizi logici ed errori di norme di diritto sostanziale e processuale.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo G.V. e P.A..

I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale, nonchè memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotto il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti evidenziano che il CTU Mo., nella relazione a chiarimenti (trascritta parzialmente a pag. 11-13 ricorso principale), aveva rilevato che: la “lesione ad andamento verticale in corrispondenza del cornicione del civico n. (OMISSIS)” non dipendeva dal cedimento del muro confinario ma era imputabile a fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche che fuoriuscivano dal pluviale del palazzo dei danneggiati il cedimento della fondazione dell’edificio condominiale (civico (OMISSIS)) aveva interessato la zona compresa “tra la muratura esterna che delimita il cortile e la testata del vano scala”, sul lato ovest della palazzina confinante con il civico n. (OMISSIS), quindi dal versante opposto al muro confinario con l’edificio dei danneggiati al civico (OMISSIS) lo stabile dei danneggiati (n. (OMISSIS)) era già stato in precedenza oggetto di interventi di stabilizzazione (placcaggio della muratura a piano terra) nel lato confinante con l’immobile del civico n. (OMISSIS), e la realizzazione di un vespaio al piano terra era indicativa di fenomeni di “risalita di umidità per capillarità” la lesione al vano piano terra dello stabile n. (OMISSIS), in corrispondenza alla zona di ampliamento del locale commerciale, presentava “una inclinazione contraria rispetto al resto del quadro fessurativo che potrebbe essere ricondotto al precedente dissesto che ha portato alla esecuzione dei lavori di rinforzo della muratura a piano terra posta a confine dell’edificio al civico (OMISSIS)”.

Tali rilievi condurrebbero a ritenere, secondo i ricorrenti, che solo alcune lesioni riscontrate sull’immobile al civico n. (OMISSIS) erano da imputare a responsabilità dei condomini, non essendo pertanto compiutamente motivata la sentenza impugnata sulla graduazione di responsabilità, avendo omesso i Giudici di appello di ridurre la “misura di corresponsabilità” in relazione alle diverse “concause” imputabili agli attuali resistenti.

Il motivo difetta del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Dagli stralci della relazione peritale riportati nel motivo non è dato, infatti, comprendere “se e quali” specifici danni riportati dall’edificio civico n. (OMISSIS) sarebbero stati attribuiti dal CTU a fenomeni attributi in via esclusiva ai proprietari dell’edificio danneggiato, così da dovere essere espunti dalla liquidazione risarcitoria. I fenomeni indicati dai ricorrenti sembrerebbero piuttosto essere ricompresi negli accertamenti delle “conseguenze” dovute alla concausalità dei fenomeni rilevati dal CTU, ed imputati in parte alla imperfetta realizzazione delle sottofondazioni dell’edificio danneggiato ed in parte al cedimento delle fondazioni di entrambi gli stabili adiacenti per la prolungata infiltrazione di acque nel terreno sottostante, non risultando, pertanto, enucleabili dall’accertamento svolto dall’ausiliario danni specificamente attribuibili, in via esclusiva, all’una piuttosto che all’altra delle concause indicate.

Occorre osservare che, anche in relazione alla “lesione ad andamento verticale” dovuta alla fuoriuscita di acqua meteorica dal pluviale dello stabile di proprietà G. – P., che sembrerebbe collocarsi al di fuori delle conseguenze determinate dalle predette concause, il motivo si palesa comunque privo di autosufficienza non essendo stato neppure allegato dai ricorrenti se i lavori di ripristino, relativi a tali danni, siano stati “erroneamente” considerati nell’importo risarcitorio liquidato nella sentenza impugnata. In particolare il motivo omette del tutto di specificare:

– se la “lesione ad andamento verticale” sia stata ricompresa tra i danni oggetto del risarcimento;

“se e quali” eventuali lesioni preesistenti nell’immobile dei danneggiati siano state esattamente individuate dal CTU ed attribuite “erroneamente” dalla sentenza di appello a responsabilità dei condomini n (OMISSIS), sebbene invece imputabili con certezza a “precedenti fenomeni” di cedimento riconducibili in via esclusiva ad altre cause che avevano interessato soltanto l’immobile al civico (OMISSIS).

Inoltre il motivo, laddove tende a denunciare la assoluta inefficienza causale del cedimento verificatosi nella fondazione dello stabile condominiale (civico (OMISSIS)) nella zona verso il lato ovest (distante dal lato in cui insisteva l’immobile danneggiato di proprietà G.- P.), si palesa manifestamente inammissibile, atteso il giudicato interno formatosi in punto di accertamento della efficienza causale sul danno del cedimento delle fondazioni di entrambi gli stabili adiacenti dovuto alla infiltrazione delle acque fognarie causate dalla rottura del collettore dello stabile condominiale (cfr. sentenza di appello in motivazione, pag. 11, nonchè sentenza della SC n. 9703/2004 che circoscrive l’ambito di cognizione del rinvio esclusivamente alla verifica di eventuali “concause” riferibili ai danneggiati).

Quanto alla asserita errata attribuzione, nella sentenza impugnata, a responsabilità dei condomini – nella misura del 50% – del danno subito dal “locale commerciale al piano terra”, osserva il Collegio che il CTU pur constatando che l’immobile era stato certamente interessato da “precedenti” fenomeni di dissesto (che avevano reso necessario eseguire il placcaggio della parete a piano terra a confine con il civico n. (OMISSIS)), ha tuttavia rilevato che tale fenomeno pregresso non può esser riconosciuto come causa prossima del danno, che deve, invece, eziologicamente individuarsi (per la parte di responsabilità attribuita ai condomini) nella continua dispersione, nel terreno su cui insistono le fondazioni, delle acque reflue e meteoriche derivanti dalla rottura del collettore fognario di allacciamento alla rete urbana dello stabile condominiale, e (per la parte di responsabilità attribuita ai danneggiati) alla scarsa resistenza che presentava il sistema fondale dell’edificio (dovuta alle caratteristiche dello strato di spianamento intermedio) tanto al piano di posa delle fondazioni, quanto alla soprastante muratura.

Neppure assume carattere dirimente, ai fini dell’accertamento della concorrente maggiore responsabilità dei danneggiati, per difetti della tessitura delle murature, la rilevazione effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo dal tecnico incaricato dal Comune di Taranto (Ing. N.), delle “tracce” eseguite per la sistemazione di una canna fumaria e per la posa dell’impianto elettrico, in corrispondenza della muratura di confine al locale piano terra: il CTU non ha, infatti, trascurato di considerare tale elemento, che costitutiva specificamente oggetto della indagine richiesta al Giudice del rinvio, ma ha ritenuto di non considerare tali irregolarità “di particolare rilevanza ai fini della individuazione di eventuali concause nei dissesti degli immobili”, e gli attuali ricorrenti principali non deducono specifici errori commessi dalla Corte d’appello nel recepire tale valutazione tecnica del CTU, nè individuano fatti ulteriori, omessi od inesattamente valutati dal Giudice di appello, che porterebbero a ritenere errata alla stregua di criteri tecnico-scientifici la valutazione effettuata dal CTU. Non assume rilievo, poi, la circostanza che nella relazione svolta in sede di ATP sia stata prospettata la possibile rilevanza causale della assenza di fondazione e di difetti di tessitura nelle murature dell’edificio danneggiato, occorrendo considerare che, nel caso in cui nel corso del giudizio siano state espletate più c.t.u. tra loro contrastanti, il Giudice di merito nell’assumere a fondamento del “decisum” una di esse, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3787 del 15/03/2001): orbene, nella specie, tali giustificazioni risultano compiutamente dalla motivazione della sentenza in quanto, da un lato, la Corte d’appello ha chiaramente evidenziato le ragioni per le quali riteneva di condividere le risultanze dell’ultima indagine peritale (cfr.

sentenza, in motiv. pag. 13-14), dall’altro, gli accertamenti concernenti la esistenza di fondazioni e sottofondazioni nonchè la adeguatezza della tessitura delle pareti dell’edificio al civico n. (OMISSIS), resisi necessari in sede di rinvio in considerazione delle questioni prospettate nella relazione tecnica svolta in sede di ATP, sono stati puntualmente effettuati dal CTU nominato dalla Corte d’appello e risolti in senso positivo, sia quanto alla esistenza del piano di fondazione (del quale sono state descritte le caratteristiche mediante scavi e prelievi), sia quanto alla inesistenza nella tessitura di irregolarità tali da poter assurgere ad elemento concausale delle lesioni riscontrate nell’immobile danneggiato.

Non riveste, inoltre, carattere di contraddittorietà rispetto alle conclusioni raggiunte nel primo elaborato peritale la attribuzione, nella relazione a chiarimenti del CTU, della responsabilità dei condomini, nella misura del 50%, dei danni relativi ai fenomeni fessurativi riscontrati nei livelli dell’immobile dei danneggiati soprastanti il locale commerciale a piano terra.

Il CTU, nel primo elaborato peritale, aveva ritenuto che l’apertura praticata nella muratura del locale al piano terra dell’immobile di proprietà G.- P. aveva “determinato l’indebolimento del maschio murario e l’incremento delle tensioni in fondazione”, riconoscendola come concausa delle lesioni riscontrate ai piani superiori, correggendo, successivamente, tale valutazione tecnica, nella relazione a chiarimenti, non – come ipotizzato dai ricorrenti –

in modo apodittico, ma giustificando puntualmente la diversa conclusione in esito ai risultati dei calcoli di resistenza statica, in quanto 1′ “incremento delle tensioni sulle murature” determinato dall’apertura muraria era avvenuto “senza superamento dei valori massimi ammissibili (in condizioni iniziali sicure)” e dunque non poteva attribuirsi a tali lavori di ampliamento alcuna incidenza concausale diretta, che andava invece interamente attribuita alle caratteristiche strutturali dello “stato di spianamento sottofondale” dell’immobile danneggiato che presentava una “resistenza meccanica inferiore sia alla muratura che allo strato sottostante calcarenitico”. Ad analoga conclusione lo stesso CTU era pervenuto, peraltro, anche riguardo all’altra causa concorrente del danno, relativa al cedimento dello stabile condominiale, per quanto concerneva l’incremento delle tensioni sul piano di fondazione determinato dalla sopraelevazione dei piani terzo e quarto dell’edificio condominiale (civico n. (OMISSIS)), avendo rilevato l’ausiliario che anche tale incremento tensionale rientrava nei limiti di tolleranza consentiti, e dunque non doveva essere preso in considerazione ai fini della incidenza causale sul danno (cfr.

ricorso, pag. 18 e controricorso pag. 13), dal chè risulta manifestamente infondata la censura rivolta alla sentenza impugnata per non aver tenuto conto della indifferenza causale delle sopraelevazioni eseguite nello stabile condominiale ai fini della riduzione del grado di responsabilità dei condomini.

La Corte d’appello, condividendo la relazione peritale, come integrata dagli ulteriori chiarimenti forniti dall’ausiliario, non è incorsa, pertanto, in alcun vizio di insufficienza logica, atteso che tutti gli elementi indicati dai ricorrenti risultano essere stati considerati dal CTU nelle sue risposte tecniche, e le risultanze peritali coerentemente verificate dal Giudice di merito e poste a fondamento della decisione impugnata.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di determinazione del danno subito dai proprietari per mancato utilizzo dell’appartamento.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello, dopo aver rilevato che il CTU aveva individuato il periodo di indisponibilità dell’immobile tra la data dell’ordinanza sindacale di sgombero (gennaio 1996) e la fine dei lavori “con riferimento alla relazione dell’ing. N. (tecnico incaricato dal Comune di Taranto per la messa in sicurezza dei due edifici interessati dai fenomeni di dissesto)”, ha poi apoditticamente aderito alla diversa quantificazione del danno, prospettata dallo stesso CTU nella relazione a chiarimenti, prolungando il periodo di indisponibilità dell’immobile danneggiato “fino alla data della presente decisione”.

Il motivo è infondato.

L’ipotizzata contraddizione tra il primo elaborato peritale (“i fenomeni di dissesto del fabbricato di proprietà P. non hanno avuto ulteriori sviluppi dopo gli interventi di presidio statico eseguiti. Il fabbricato a seguito dei cedimenti e lesioni ha raggiunto una nuova situazione di equilibrio statico”) e la relazione a chiarimenti nella quale il CTU, dopo il nuovo sopralluogo dallo stesso eseguito il 31.12.2009, ha ritenuto ancora attuale a tale data la inutilizzabilità dell’appartamento, non considerando – secondo l’assunto dei ricorrenti – che la mera ulteriore infiltrazione di acque “meteoriche” (e non anche di acque luride) non aveva, allo stato, alterato la situazione di nuovo equilibrio raggiunta tra i due edifici, deve ritenersi insussistente.

Il CTU ha riferito, infatti, nelle note a chiarimento (che i ricorrenti principali hanno omesso di trascrivere, ed invece risultano trascritte per esteso dai resistenti nel controricorso pag.

22), che a causa del persistere di infiltrazioni determinate anche solo da acque “meteoriche” (non essendo stato più abitato l’immobile condominiale civico n. (OMISSIS) dopo lo sgombero) si potrebbero verificare “ulteriori cedimenti che interessino altre zone della struttura” in quanto “la causa del dissesto non è stata eliminata del tutto, atteso che le infiltrazioni di acque meteoriche dai pluviali non si sono mai arrestate (non è stato eseguito alcun intervento di riparazione delle condotte fognarie)”.

Incontestata la mancata riparazione del collettore fognario, non risulta rimossa la causa originaria del danno, venendo quindi allegata dai ricorrenti soltanto una riduzione del flusso idrico infiltrante (determinato solo da acque meteoriche e non anche da acque luride) che aveva disgregato lo strato di sottofondazione del fabbricato dei danneggiati, costituito “da un impasto di materiale inerte, terre marnose, calce e scapoli di pietre di spessore variabile” (cfr. sentenza, motiv. pag. 15), circostanza dalla quale può inferirsi al più la necessità di una maggiore durata della progressiva erosione della sottofondazione, ma non certo la insussistenza della causa della erosione e del pericolo di ulteriori cedimenti strutturali degli edifici, apparendo in conseguenza del tutto logica la motivazione della sentenza impugnata che ha considerato la permanente indisponibilità dell’appartamento fino alla data della decisione.

Con il terzo motivo (violazione dell’art. 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) i ricorrenti principali si dolgono che il danno per mancato utilizzo del locale commerciale a piano terra, sia stato liquidato con riferimento al canone di locazione del locale commerciale “occupato in parte da B. A. titolare di un’attività commerciale diretta alla vendita di libri, articoli di cancelleria e riviste” (cfr. sentenza, motiv. pag.

17) relativo ad un contratto locativo stipulato “inter alios” e che era stato acquisito irritualmente dal CTU, trattandosi di documento non prodotto nei termini perentori stabiliti dall’art. 184 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il CTU deve adempiere al proprio incarico secondo le specifiche indicazioni stabilite dal Giudice che può autorizzarlo “a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi ed a eseguire piante, calchi e rilievi” (art. 194 c.p.c., comma 1). Orbene tra dette “informazioni” debbono ricomprendersi anche quelle che rivestono carattere strumentale a fornire al Giudice, come nel caso di specie, elementi utili per una quantificazione del danno patrimoniale. Trattasi dunque di elementi “propedeutici” alla risposta richiesta dai quesiti peritali, e che se pure acquisiti nel corso della indagine, in quanto tali, non rivestono alcuna funzione probatoria, nel senso che appartengono agli strumenti utilizzati dal CTU (regole tecniche, dati di esperienza, dati statistici, indagini di mercato) e si riverberano, sul piano giurisdizionale, in una modalità di applicazione del criterio di liquidazione per equivalente, e non svolgono, pertanto, alcuna efficacia dimostrativa di un fatto storico (principale o secondario) diretto alla affermazione od alla negazione del diritto controverso.

Il contratto in questione, non deve quindi essere riguardato, nel caso di specie, come “prova” del danno, ma come semplice parametro di riferimento utilizzato dal Giudice per la liquidazione monetaria del danno patrimoniale già accertato nella sua dimensione: che il CTU abbia acquisito come elemento informativo da utilizzare nella determinazione del valore commerciale dell’immobile un documento –

contratto, in luogo di acquisire aliunde informazioni sui valori medi dei canoni locativi di immobili analoghi a quello condotto in locazione dal terzo, non immuta la predetta conclusione sulla natura non probatoria di tale documento, in relazione al quale non opera la preclusione di cui all’art. 184 c.p.c..

Il quarto motivo con il quale i ricorrenti censurano la sentenza di appello per vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c.,. comma 1, n. 5 è inammissibile. La questione relativa al titolo proprietario del locale commerciale sito a piano terra dell’immobile al civico n. (OMISSIS), e della titolarità del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal mancato utilizzo dello stesso, non apparteneva infatti all’oggetto del giudizio “chiuso” di rinvio limitato esclusivamente alla quantificazione del danno in questione (nè risulta sia stata mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio), sicchè è del tutto fuori centro la critica rivolta alla sentenza impugnata per non aver rilevato che il contratto locativo era stato stipulato “inter alios” e che alcun risarcimento spettava ai proprietari G.V. e P.A..

Quanto poi alla asserita errata determinazione del canone mensile di Euro 284,50 preso a riferimento per la valutazione del danno da lucro cessante, in quanto il locale a piano terra era classificato catastalmente alla categoria C/2, la censura si palesa del tutto priva di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non fornisce alcuna indicazione in ordine alla differente entità del corretto canone di locazione che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere assunto altrimenti a base della liquidazione del danno patrimoniale, rimanendo pertanto precluso qualsiasi accertamento sul “fatto decisivo” che se considerato dal Giudice di merito avrebbe determinato con certezza una diversa decisione favorevole ai ricorrenti.

Il quinto motivo (vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) con il quale si lamenta che la sentenza di appello ha applicato a decorrere dalla domanda (luglio 1996) gli interessi al tasso legale e la rivalutazione sugli importi liquidati per le spese necessarie alla esecuzione dei lavori di eliminazione dei danni subiti dall’immobile al civico n. (OMISSIS) ed in particolare per le opere di puntellamento e placcaggio delle murature, sebbene i resistenti, nel ricorso per riassunzione, avessero espressamente chiesto la conferma della liquidazione operata nella sentenza di primo grado dal Tribunale (e dunque con interessi e rivalutazione decorrenti dal gennaio 1998, epoca di riferimento della stima del costo dei lavori effettuata dal CTU nominato in primo grado), deve ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per mancata esposizione del “fatto processuale”, avendo omesso i ricorrenti di trascrivere la statuizione adottata sul punto dal primo giudice, non consentendo quindi alla Corte di apprezzare direttamente la congruità della censura rispetto alla statuizione della sentenza di appello impugnata.

Non soccorre alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come “error in judicando de jure procedendi” –

in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la fase di ammissibilità da quella – cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “errores in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio” – che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez.. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id.

Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

Anche il sesto motivo (violazione degli artt. 1224 e 1283 c.c.) deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito di specificità.

La Corte d’appello, relativamente ai danni per mancato utilizzo dell’appartamento e del locale commerciale a piano terra ha liquidato, rispettivamente, l’importo di Euro 42.784,76 e l’importo di Euro 23.284,29 entrambi aggiornati al 31.12.2009, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal gennaio 2010 e fino alla presente decisione, nonchè interessi al tasso legale calcolati anno per anno sulla somma rivalutata e fino al soddisfo.

I ricorrenti lamentano che, essendo stati liquidati dal CTU tali importi già comprensivi di interessi (relazione a chiarimenti, pag.

44), la Corte d’appello avrebbe illegittimamente duplicato gli importi risarcitori, applicando la rivalutazione sulla somma già rivalutata e calcolando gli interessi legali successivi al 2010 non più soltanto sull’importo risarcitorio annualmente rivalutato, ma su tale importo già maggiorato degli interessi precedentemente maturati.

La censura omette di indicare quale criterio di determinazione del danno patrimoniale sia stato seguito (parrebbe dal CTU) nella liquidazione degli importi alla data del 31.12.2009, ed in particolare quali fossero gli importi calcolati alla data della domanda e se e come tali importi siano stati attualizzati ed ancora se siano o meno comprensivi anche del computo degli interessi cd.

compensativi, con la conseguenza che in assenza dei predetti indispensabili elementi in fatto, alla Corte non è consentito procedere alla verifica del prospettato errore di duplicazione del risarcimento del danno e di applicazione di interessi di tipo anatocistico.

Venendo a trattare del ricorso incidentale autonomo, con l’unico motivo si censura la sentenza di appello per vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono i ricorrenti incidentali che le indagini peritali avevano accertato che la causa principale scatenante il fenomeno di dissesto degli immobili (cedimento del sistema fondale) era da individuarsi nella continua fuoriuscita di acque dalla rottura della condotta fognaria dello stabile condominiale che venivano a disperdersi nel terreno, infiltrandosi nel massetto di spianamento (composto da “una miscela di terre, scapoli di pietra e calce”) dell’immobile sito al civico n. (OMISSIS), con la conseguente trasformazione della malta a base di calce in “idrossido di calce ed altri prodotti similari caratterizzati da inferiori capacità leganti ed elastoplastiche” (cfr. c.t.u. trascritta a pag. 21-22 del controricorso). Ne seguiva che la ripartizione del grado percentuale di responsabilità (al 50%) non trovava alcun riscontro in condotte negligenti, imprudenti od imperite dei proprietari degli immobili danneggiati.

Orbene, il CTU, nella indagine ad esso demandata dalla Corte d’appello in merito ad eventuali concause del danno ha rilevato che, se era da escludere che le modifiche consistenti nell’ampliamento di aperture nelle murature al piano terra avessero comportato un incremento critico delle tensioni, non essendo stati superati i valori di resistenza consentiti dal piano di fondazione e del terreno, dall’altro ha invece accertato la non corretta realizzazione dello strato di sottofondazione, in quanto costituito da un impasto di materiale inerte terre marnose, calce e scapoli di pietre di spessore variabile, inidoneo a resistere alla prolungata erosione idrica.

Ne segue la infondatezza del motivo in quanto non vengono dedotte critiche specifiche a tale valutazione tecnica, dovendo escludersi pertanto un vizio motivazionale della sentenza impugnata avendo ritenuto la Corte d’appello, coerentemente alle indicate risultanze peritali, che la mancanza di un massetto costruito a regola d’arte, nella sottofondazione dell’immobile al civico n. (OMISSIS), aveva contribuito al fenomeno di dissesto, in quanto se fosse stato correttamente realizzato non avrebbe subito o avrebbe contenuto l’erosione determinata del flusso delle acque disperse nel terreno e non avrebbe concorso a determinare il cedimento delle fondazioni dell’edificio.

In conclusione tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale debbono essere rigettati, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale e ed il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la loro impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater da parte dei ricorrenti principale ed incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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