Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13925 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13925

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13424/2014 proposto da:

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCAMPELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CRESCITA COMUNITARIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., CAMPO DEL VESCOVIO

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A

R.L., CENTRO DI CRESCITA COMUNITARIA PROGETTI COOPERATIVA SOCIALE,

COMETA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE, CRESCITA VAL DI MAGRA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IL FIORE

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, LA FONTE – COOPERATIVA SOCIALE,

CRESCITA INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/03/2014 R.G.N. 710/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la decadenza di R.L. dall’impugnativa di licenziamento a lei intimato in data 17 ottobre 2011 per mancata proposizione del ricorso giudiziale nel termine di 270 giorni previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in quanto l’atto era stato depositato il 20 luglio 2012.

La Corte ha ritenuto che detto termine non avesse subito alcun differimento per la disposizione di cui al D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, conv. nella L. n. 10 del 2011.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.L. con un unico articolato motivo. Non hanno svolto attività difensiva le società intimate.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il mezzo di gravame si denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la sentenza impugnata innanzi tutto errato nel ritenere che il differimento al 31 dicembre 2011, di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, riguardi solo il termine per l’impugnazione stragiudiziale e non quello posto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, per l’impugnazione giudiziale.

2. Il motivo è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte (tra le altre v. Cass. n. 23865 del 2016).

Il comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame, così dispone: “In sede di prima applicazione le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

Tale dettato normativo, è stato oggetto di ripetuti interventi ermeneutici da parte di questa Corte (vedi Cass. n. 9203 del 2014; n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015; cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) che, in ordine alla questione qui scrutinata, ha espresso il seguente principio di diritto: “la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato”.

La Corte è pervenuta a tali approdi sul rilievo che il legislatore non ha testualmente limitato la proroga dell’efficacia del comma 1 novellato alle ipotesi in precedenza non contemplate, ma ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del comma 1 dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione: il che va riferito proprio al diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale. Ne discende che, attraverso il differimento “in sede di prima applicazione” della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al comma 2, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011 (così in motivazione, Cass. cit. n. 9203 del 2014), rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza (vedi Cass. S.U. n. 4913 del 2016).

Orbene, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. n. 15144 del 2011 e, più di recente, in motivazione, Cass. n. 18579 del 2016).

3. Conclusivamente il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e regolerà le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA