Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13925 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13925 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Evasio Riccio, Liviana Pancellini, Aldo, Patrizio e
Pier Alessandro Pinazza, Vito Mario Trentadue, Remo
Agnoletto, Giovanni Elia Lutzu, Antonio ~nei elett.te
dom.ti in Roma, via G. Ferrari 4, c/o studio Coronas,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore e Umberto
Coronas per procura speciale in calce al ricorso;

ricorrenti

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

Data pubblicazione: 03/06/2013

- controxlcorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia
emesso il 13 maggio 2010 e depositato il 20 maggio
2010, R.G. n. 44/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 20 gennaio 2009 Evasi° Riccio,
Liviana Pancellini, Aldo, Patrizio e Pier
Alessandro Pinazza, Vito Mario Trentadue, Remo
Agnoletto, Giovanni Elia Lutzu, Antonio Minnei
hanno chiesto alla Corte di appello di Venezia la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio proposto davanti alla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, con ricorso del 16 settembre 1996 e
definito con sentenza del 7 giugno 2007.
2. La Corte di appello di Venezia ha accolto
parzialmente la domanda, e ha liquidato in favore
di ciascun ricorrente un indennizzo pari a euro
3.800 ritenendo una durata non ragionevole del
giudizio di complessivi 7 anni e 9 mesi e
2

Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il

applicando un parametro di liquidazione annuo di
500 euro.
3. Ricorrono per cassazione Evasio Riccio, Liviana
Pancellini, Aldo, Patrizio e Pier Alessandro
Pinazza, Vito Mario Trentadue, Remo Agnoletto,
Giovanni Elia Lutzu, Antonio Minnei affidandosi a

memoria difensiva, con i quali deducono: a) la
insufficienza

e

contraddittorietà

della

motivazione, b) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 della legge n. 89/2001
e 6 della C.E.D.U., c) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., 75 disp.
att. c.p.c., 57, 59, 60, 64 del r.d.l. n.
1578/1933 convertito in legge n.36/1934 e del
D.M. n. 127/2004 nonché difetto della motivazione
concernente la liquidazione delle spese
processuali.
4. Si difende con controricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto che:
5. Il ricorso, quanto ai primi due motivi è
infondato in quanto il criterio di liquidazione
utilizzato dalla Corte di appello non inficia nel
complesso la compatibilità della liquidazione con
i parametri derivanti dalla giurisprudenza
europea e di legittimità. In particolare va
rilevato che la Corte E.D.U. in numerosi giudizi
di lunga durata davanti alle giurisdizioni

3

tre motivi di impugnazione, illustrati con

amministrative, nei quali risultava uno scarso
interesse dei ricorrenti alla sollecita
definizione del giudizio, ha liquidato un
indennizzo a forfait per l’intera durata del
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha
oscillato tra gli importi di 350 euro e 550 euro

6. Il terzo motivo di ricorso è altresì infondato
perché deduce senza dimostrare una violazione dei
minimi tariffari e imputa alla Corte territoriale
una eliminazione di voci ritenute non dovute
assolutamente legittima sul presupposto erroneo
di un obbligo di motivazione del giudice
articolato su ogni voce della richiesta di parte.
7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 novembre 2012.

per anno (cfr. Cass. Civ. V1-1 n. 14974/12).

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