Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13924 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento B.M. e C.A., in persona del

curatore pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Monte Santo

n. 25, presso lo studio dell’avv. TATI Alessandro, rapp.to e difeso

dall’avv. Finocchiaro Piergiorgio, giusta procura in atti;

– ricorrente in revocazione –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Ministero delle Finanze, in persona del legale rapp.te pro tempore e

C.S.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento B.M. e C.A. ricorre per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 26181/08 depositata il 30/10/2008 all’esito del ricorso proposto dal Fallimento medesimo avverso la decisione della CTR della Sicilia n. 268/2006 depositata il 27/3/2007. Assume il ricorrente l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte che, pur affermando di condividere la relazione ex art. 380 bis c.p.c. – secondo la quale il ricorso era fondato- avrebbe rigettato il ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che propone anche ricorso incidentale assumendo anch’essa l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente principale ha depositato memoria;

il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi.

Il ricorso principale e quello incidentale sono inammissibili.

L’errore di fatto che legittima la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realta’ effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, cosi’ che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonche’ posto a fondamento dell’argomentazione logico – giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimita’ (Sez. 3, Ordinanza n. 16447 del 15/07/2009).

Tale errore non sussiste nel caso in esame in cui il collegio non ha sostanzialmente condiviso la relazione ex art. 380 bis c.p.c., come si rileva sia dalla diversa motivazione con la quale sono stati ritenuti infondati i motivi che denunciano l’insufficienza della motivazione, sia dal motivato rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso (motivi ritenuti assorbiti dal relatore). Il collegio ha ritenuto poi di non dover rinviare la causa alla pubblica udienza, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in Camera di consiglio, conformemente al principio espresso dalle SS.UU. con Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente principale con la propria memoria. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando tra le parti le spese del giudizio tra le parti costituite.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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