Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13924 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13924
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28363-2013 proposto da:
M.C., (OMISSIS) in proprio, M.R.
L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
GRAZIANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FULVIO RICCA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), nuova denominazione sociale
dell’INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore Avv. MA.
M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO CARNEVALE giusta procura speciale in
calce al controricorso;
MI.MA. n.q. di socio della COOPERATIVA PINETA ALOUCS
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), COMUNE DI S
LAZZARO DI SAVENA, SCUOLA STATALE PEZZANI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1247/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 05/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato FULVIO RICCA;
udito l’Avvocato CARLOTTA BACCHI per delega;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per la rinnovazione della notifica del
ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato in subordine per il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.C. agì, in proprio e in rappresentanza del figlio minore M.R.L. per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle lesioni subite dal figlio il (OMISSIS), quando – mentre si trovava all’interno dell’istituto scolastico “Pizzani” di San Lazzaro di Savena, ma prima dell’inizio delle lezioni – era caduto a terra a seguito dello sgambetto di un compagno.
A tal fine, convenne in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di San Lazzaro di Savena e la Cooperativa “Pianeta Aloucs”, quest’ultima quale appaltatrice del servizio di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nella fascia oraria in cui si era verificato l’infortunio.
Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello.
Ricorrono per cassazione M.C. e M.R.L. – nel frattempo divenuto maggiorenne – affidandosi a quattro motivi;
resistono il Comune di San Lazzaro di Savena, la Generali Italia s.p.a. (già chiamata in causa, per eventuale manleva, dal Ministero) e Mi.Ma., in qualità di socia della estinta Cooperativa Pineta Aloucs a r.1.; le ultime due hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che, pur a fronte della nullità della notifica del ricorso nei confronti del Ministero, in quanto effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il Collegio ritiene di non disporre la rinnovazione (Cass., S.U. n. 608/2015) in quanto, a fronte della evidente inammissibilità delle censure concernenti la posizione del Ministero, tale attività processuale sarebbe del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass., S.U., n. 23542/2015).
2. Sempre in via preliminare, va rilevata la tardività della notificazione del controricorso della Generali Italia s.p.a. che, a norma dell’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 369 c.p.c., comma 1, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 27.1.2014 (avuto riguardo alla data di perfezionamento dell’ultima notifica, indicata dalla stessa controricorrente nel 18.12.2013) e che invece è avvenuta con atto spedito il 25.9.2014; ciò comporta l’inammissibilità del controricorso e della successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (a norma dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. periodo).
3. La Corte di Appello ha ritenuto che costituisse inammissibile modifica della causa petendi la deduzione di una responsabilità contrattuale effettuata, dagli appellanti, soltanto con la comparsa conclusionale depositata in sede di gravame.
Esaminata pertanto la domanda sotto il solo profilo della responsabilità extracontrattuale, ha escluso la legittimazione passiva sia del Ministero che del Comune, rilevando, quanto al primo, che l’infortunio si era verificato “al di fuori del servizio didattico educativo di competenza della P.A.” e, quanto al secondo, che il Comune aveva affidato il servizio di accoglienza alla Cooperativa, che ne aveva assunto l’espletamento in regime di appalto, “con propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone” e senza alcuna “ingerenza del comune appaltante nella sua esecuzione”.
Quanto – poi – alla posizione della Cooperativa, la Corte ha escluso “la responsabilità dei soggetti preposti al servizio di sorveglianza in ragione della non prevedibilità e quindi della non prevenibilità dell’evento dannoso…, avvenuto con modalità così immediate e repentine da non consentire non solo una adeguata sorveglianza ma neppure l’adozione di misure preventive”.
4. Con i primi due motivi (che deducono rispettivamente – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 C.P.C.” e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”), i ricorrenti assumono che la Corte ha “erroneamente… escluso la legittimazione passiva del Ministero e dell’amministrazione comunale, con ciò violando l’art 100 c.p.c.”.
Quanto al primo, evidenziano che l’istituto scolastico dipendeva dal Ministero e, altresì, che il fatto era avvenuto all’interno della scuola e con utilizzo delle attrezzature scolastiche anche per l’assolvimento del servizio prescolare.
Quanto alla seconda, rilevano che l’attività prescolare era gestita e controllata dall’amministrazione comunale, cui andava imputata anche una responsabilità “per culpa in vigilando e per culpa in eligendo” in relazione all’attività della Cooperativa.
4.1. I due motivi sono inammissibili in quanto sono volti, nella sostanza, a veicolare una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto e delle responsabilità tramite un improbabile richiamo all’art. 100 c.p.c. (in una controversia in cui non si discute di interesse ad agire o a resistere, ma esclusivamente di imputabilità della responsabilità) e la generica deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo.
5. Col terzo motivo (che deduce la violazione dell’art. 1218 c.c.), i ricorrenti assumono che, con la domanda introduttiva, essi avevano inteso far valere sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale e che “il fatto che non vi sia stata nell’atto introduttivo la qualificazione della domanda nel senso della responsabilità contrattuale, non è ostativo all’applicazione anche di tale titolo di responsabilità”.
4.1. Il motivo – che non prospetta effettivamente una violazione dell’art. 1218 c.c., ma censura l’interpretazione della domanda originaria, in relazione all’affermazione del successivo mutamento della causa petendi – è, a tacer d’altro, totalmente privo di autosufficienza in quanto non trascrive la domanda proposta in primo grado.
6. Col quarto motivo (che prospetta “violazione dell’art. 2048 c.c.” e “omesso esame circa un fatto decisivo”), i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto il fatto non prevedibile, evidenziando che non si era tenuto conto che la prevenibilità comportava la necessità di adottare misure idonee ad evitare episodi del genere di quello verificatosi.
6.1. Il motivo va disatteso in quanto la Corte ha correttamente applicato l’art. 2048 c.c., u.c. dopo aver compiuto una valutazione di inevitabilità del sinistro che, in quanto ampiamente e congruamente motivata con riferimento alla repentinità dello sgambetto, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 449/1973 e Cass. n. 348/1970).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei controricorrenti Comune di San Lazzaro e Mi., ma non anche in favore della Generali Italia, stante la rilevata inammissibilità del controricorso e della memoria e la mancata partecipazione alla discussione (cfr. Cass. N. 22269/2010).
8. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti Comune di San Lazzaro di Savena e Mi.Ma., liquidandole, per ciascuno di essi, in Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016