Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13924 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 06/07/2020), n.13924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21824/2015 proposto da:

LA.RA. S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n.

10, presso lo studio dell’avvocato Colombaroni Francesca,

rappresentata e difesa dall’avvocato Marino Aurelio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.a., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Gargani Benedetto, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rocco Di Torrepadula Nicola, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2850/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal cons. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Aurelio Marino che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Riccardo Casafina, con

delega orale, che ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società LARA srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Sanpaolo Banco di Napoli spa e premesso di aver aperto presso il Banco di Napoli spa più conti correnti di corrispondenza (i conti nn. (OMISSIS)), nel corso del tempo (a partire dal 1991), che erano stati tutti successivamente estinti (a partire dal 1993) con saldo pari a zero e che il Banco di Napoli spa era stato incorporato dalla Banca Sanpaolo Imi spa che successivamente aveva conferito al Sanpaolo Banco di Napoli spa il ramo d’azienda denominato “Direzione territoriale sud” (ricomprendente tutte le succursali dell’ex Banco di Napoli aventi sede in Campania), che per l’effetto la società conferitaria era subentrata in tutti i rapporti giuridici inerenti all’attività bancaria svolta nelle predette succursali, tutto ciò premesso, la predetta LARA srl esponeva che aveva chiesto all’istituto creditizio convenuto la restituzione di tutte le somme indebitamente incamerate nel tempo a titolo di interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale; infatti, il saldo dei conti correnti indicati andava corretto dall’illegittimo addebito delle voci sopra indicate, ed epurati da dette voci, tutti i conti avrebbero dovuto presentare un saldo attivo. Chiedeva, quindi, in sede giudiziale la restituzione delle somme illegittimamente trattenute nel tempo, oltre al pagamento degli interessi attivi non corrisposti e le maggiorazioni dovute per gli accessori di legge, attraverso la rideterminazione del saldo dei vari conti corrente.

Nella resistenza della banca (che eccepiva, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del Sanpaolo Imi spa trattandosi di rapporti estinti alla data – 30.6.2003 – del conferimento del ramo d’azienda), il Tribunale rigettava la domanda, perchè i rapporti bancari oggetto di controversia erano estinti con saldo pari a zero alla data del conferimento, cioè il 30.6.2003, da Sampaolo Imi spa a Sampaolo Banco di Napoli spa, e il predetto conferimento comprendeva esclusivamente i rapporti giuridici e i contratti ancora in essere e in fieri.

Veniva proposto appello da parte della LARA srl che la Corte d’appello rigettava.

La Corte disattendeva, a tal fine, l’eccezione della società appellante di giudicato esterno costituito da precedente sentenza inter partes -la sentenza n. 155/07 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore – con cui era stata accolta la domanda ex art. 119 TUB proposta dalla società per ottenere gli estratti del conto (OMISSIS) (e di un altro conto non oggetto del presente giudizio), osservando che la sentenza passata in giudicato non aveva accertato il dovere della banca di provvedere in quanto titolare del rapporto bancario, bensì in quanto titolare della mera disponibilità della relativa documentazione, conseguente al possesso dei locali in cui era precedentemente ubicata la filiale interessata.

La Corte disattendeva, altresì, la ulteriore censura dell’appellante, la quale aveva osservato che la banca, in fattispecie “gemelle”, aveva ammesso o implicitamente riconosciuto di essere l’esclusiva titolare del rapporto giuridico controverso, e che l’atto notarile di conferimento di ramo d’azienda del 1 luglio 2003 andava interpretato nel senso che le parti vollero la successione della conferitaria in tutti i crediti e debiti afferenti al ramo d’azienda ceduto. La Corte osservava al riguardo, che l’art. 3 dell’atto di conferimento contiene (in particolare nel seguente passaggio: “Le parti convengono che il ramo d’azienda oggetto del conferimento viene conferito nella sua organica unità, ad un valore pari a quello per il quale il complesso aziendale risulta iscritto nella contabilità del SAMPAOLO IMI SPA e consta delle attività e passività evidenziate dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2003 di cui alla Relazione di Stima.”) espressioni denotanti inequivocabilmente la volontà delle parti di limitare l’oggetto del conferimento alle attività e passività relative alla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2003 risultanti dalla Relazione di Stima, nè possono trarsi argomenti in contrario dall’art. 7 del medesimo atto (“…senza che la successiva elencazione possa essere comunque intesa come limitativa o restrittiva, il conferimento comprende, in relazione al compendio oggetto del conferimento, tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili perchè il ramo d’azienda oggetto del conferimento viene conferito nella sua organica unità…”) in quanto, da un lato, resta fermo che, in base all’art. 3, il compendio trasferito è individuato attraverso il riferimento alla Relazione di stima; dall’altro è evidente che le conseguenze giuridiche di rapporti estinti, non conosciute all’epoca della cessione, possono logicamente ritenersi comprese nel patrimonio oggetto di conferimento solo se espressamente menzionate. Poichè l’attrice non aveva prodotto in giudizio la Relazione di stima, che aveva l’onere di produrre, la sua tesi non poteva essere accolta.

La società LARA srl ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte partenopea affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, la banca convenuta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l’eccezione del controricorrente di tardività del ricorso, in quanto lo stesso è stato notificato via pec l’ultimo giorno utile, ex art. 155 c.p.c., u.c. (conteggiando 46 giorni di periodo feriale del 2014 e 31 giorni di periodo feriale del 2015), che cadeva il 5 settembre 2015 che era un sabato (e, quindi, il termine è “slittato” al 7 settembre 2015).

Del pari infondata è l’eccezione del controricorrente di eccessiva lunghezza del ricorso, che lo renderebbe inammissibile, per violazione del dovere di sinteticità espositiva degli atti giudiziari, in quanto, manca nell’ordinamento civile una norma che sanzioni con la nullità e/o inammissibilità una siffatta violazione (Cass. n. 21297/16).

Con il primo motivo di ricorso viene riproposta l’eccezione di giudicato esterno disattesa dalla Corte d’appello.

Il primo motivo è fondato.

Infatti, nella sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di Frattamaggiore, si dà per assodato che il Sanpaolo Banco di Napoli spa era legittimato passivo per le questioni attinenti ai conti sopra indicati, oggetto di quel giudizio (quindi, il relativo rapporto rientrava nel conferimento di ramo d’azienda tra Sanpaolo Imi spa e Sampaolo Banco di Napoli spa), mentre la lettura di tale sentenza fornita dalla Corte d’appello non ha fondamento, in quanto, nella sentenza del tribunale di Napoli non si fa questione di mera disponibilità materiale della documentazione, conseguente all’apprendimento, da parte della cessionaria, dei locali della filiale e dei beni mobili in essa contenuti. Va tuttavia disattesa la richiesta della società ricorrente di estendere il giudicato oltre i limiti suoi propri costituiti dal conto n. (OMISSIS) (p. 36 del ricorso), cui soltanto esso si riferisce, non essendovi alcuna ragione per estenderlo anche agli altri tre rapporti di conto corrente dedotti nel giudizio che ci occupa.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione, si censura la lettura data dalla Corte d’appello degli artt. 3 e 7 dell’atto di conferimento; si lamenta che la Corte non abbia considerato l’art. 11, comma 2, del medesimo atto, che fa riferimento alla eventualità di sopravvenienze passive a carico della conferitaria; si lamenta, altresì, l’omessa considerazione del comportamento tenuto dalla banca conferitaria successivamente alla stipula dell’atto, in particolare in alcuni giudizi e di fronte ad alcune richieste di documentazione bancaria, riguardanti altri soggetti, in cui la banca non aveva eccepito il difetto di titolarità passiva del rapporto.

Il motivo è inammissibile: quanto al primo profilo, perchè trattasi di sostanziali censure di merito; quanto al secondo, perchè trattasi di deduzione nuova, dato che la stessa non risulta dalla sentenza impugnata, nè il ricorso precisa se e come sia stata sollevata nel giudizio di merito; quanto al terzo, perchè ha ad oggetto rilievi non decisivi, riguardanti altre vicende processuali e corrispondenti strategie difensive.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 100 c.p.c., si sostiene che l’onere di produrre la Relazione di stima relativa al conferimento d’azienda incombeva sulla banca, che aveva sollevato l’eccezione di difetto di titolarità del rapporto.

Il motivo è infondato, perchè la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un. 2951/16), nella specie insussistenti.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 111 Cost., artt. 88 e 116 c.p.c., artt. 1175,1176 e 1375 c.c., si sostiene che, in base al principio di prossimità della prova, era la banca a dover produrre la relazione di stima, attinente a un contratto da essa stipulato.

Il motivo è infondato, in quanto non vi è ragione di ricorrere al principio di prossimità della prova, dato che gli atti di trasferimento di aziende bancarie, sono a disposizioni di tutti, essendo iscritti nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 58 TUB e art. 2556 c.c..

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 58 TUB e vizio di motivazione, si sostiene che la limitazione della responsabilità della banca conferitaria ai soli debiti risultanti dall’atto di conferimento è consentita solo in presenza di idonea pubblicità della limitazione nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Poichè nella specie, la banca non aveva neppure dimostrato di aver pubblicato l’avviso, non poteva beneficiare di tale limitazione.

Il motivo è inammissibile. A prescindere, infatti, dal merito della tesi della ricorrente, si tratta di censura nuova, contenente la inammissibile deduzione di un fatto nuovo, ossia la mancanza di pubblicazione dell’avviso del conferimento sulla Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si adeguerà al giudicato esterno sopra individuato quanto al rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo e il quarto, dichiara inammissibili il secondo e il quinto.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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