Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13924 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27103/2011 proposto da:

SOMI IMPIANTI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MISCIONE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/08/2011 r.g.n. 1068/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE MISCIONE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Somi Impianti s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che le aveva respinto l’azione di accertamento negativo intentata nei confronti del verbale col quale gli ispettori dell’Inps le avevano contestato di aver sottratto alla contribuzione, per un importo complessivo di Euro 286.088,00, le somme erogate ad ottantadue dipendenti nel periodo luglio 2006 – luglio 2007, dopo averle impropriamente indicate in busta paga come indennità di trasferta.

Nel confermare l’impugnata sentenza la Corte territoriale ha spiegato che i predetti lavoratori ricevevano la cosiddetta “trasferta Italia” non in occasione dello spostamento da un luogo di lavoro all’altro, ma in misura fissa e predeterminata tutti i giorni, a prescindere dall’esistenza di luoghi di lavoro diversi o dalla variazione del cantiere di lavoro, che era quello di (OMISSIS), mentre in (OMISSIS) venivano reclutati solo per l’assunzione, con la conseguenza che era fondata rispetto a tali emolumenti la pretesa contributiva dell’Inps.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Somi Impianti s.r.l. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura l’impugnata sentenza, in via principale, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 e dell’art. 26 del CCNL dell’Industria Metalmeccanica, nonchè per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la Corte d’appello ravvisato nella fattispecie la ricorrenza dei presupposti per la configurazione dell’istituto della trasferta e per non aver considerato che le somme pagate ad ottantadue lavoratori, sulle quali si basa la pretesa contributiva dell’Inps, corrispondevano ad altrettanti importi erogati a titolo di trasferta in via temporanea e come tali esenti da contribuzione, non trattandosi di compensi attribuiti a lavoratori trasferisti in via definitiva.

In via subordinata la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 e dell’art. 26 del CCNL dell’Industria Metalmeccanica, nonchè del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte di merito ravvisato nella fattispecie neppure l’ipotesi del cosiddetto “trasfertismo”, provocandole, in tal modo, l’esclusione dal diritto all’esenzione dei contributi nella misura del 50%.

Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, la ricostruzione eseguita dai giudici d’appello in punto di fatto e di diritto in ordine alla natura delle somme erogate dalla ricorrente ad ottantadue dipendenti a titolo di “trasferta italia”, ritenendole delle vere e proprie poste retributive non esentabili da contribuzione piena o parziale (come richiesto in via subordinata), è corretta e va condivisa, non senza tralasciarsi di considerare che le censure denotano, altresì, un evidente profilo di inammissibilità nella parte in cui fanno riferimento all’art. 26 del contratto collettivo dei metalmeccanici, senza che la ricorrente ne produca, tuttavia, il relativo testo contrattuale.

Orbene, premesso che il T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, non richiede per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa, dal momento che ciò che rileva è unicamente che si tratti di erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e, quindi, al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita, ciò non esclude la necessità che sia verificata la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la riconducibilità dell’emolumento alla specifica causale, a norma della disciplina legale e della contrattazione collettiva.

Tale indagine è stata compiutamente eseguita dalla Corte territoriale con apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e giuridici, che le ha consentito di appurare che nel caso in esame la prestazione lavorativa si doveva svolgere, per tutto l’arco del rapporto in base al contratto a tempo determinato, presso i cantieri di (OMISSIS), che rappresentava il luogo in cui i lavoratori in questione esercitavano normalmente la loro attività lavorativa. Nè per tali lavoratori poteva parlarsi, secondo la Corte d’appello, di “trasfertismo”, visto che per i trasferisti neppure esiste un normale luogo di lavoro, per essere i medesimi specificamente obbligati per contratto a svolgere un lavoro itinerante, in luoghi sempre diversi. Invece, la Corte territoriale, ha accertato che i dipendenti della società Somi Impianti s.r.l. ricevevano la cosiddetta “trasferta Italia” non in occasione di spostamento da un luogo di lavoro all’altro, ma in misura fissa e predeterminata tutti i giorni, a prescindere dall’esistenza di luoghi di lavoro diversi o dalla variazione del cantiere di lavoro, che era quello di (OMISSIS), mentre in (OMISSIS) venivano solo reclutati per l’assunzione.

Ne consegue che una volta accertato che tali indennità venivano erogate nella fattispecie in misura fissa per l’importo di Euro 46,48, non eccedente il limite previsto per l’esenzione fiscale e contributiva, senza documentazione delle spese sostenute, bene ha fatto la Corte di merito a ritenere fondato il rilievo del primo giudice, per il quale si era trattato di somme erogate in assenza di titolo per il riconoscimento della trasferta, non potendo questa configurarsi in capo a lavoratori assunti “ab initio” per lavorare nel cantiere specifico di (OMISSIS). E’, quindi, esatto il rilievo dell’Inps secondo cui nel concetto di retribuzione imponibile devono essere ricomprese tutte le erogazioni, in denaro o in natura, provenienti dal datore di lavoro che trovano giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro, tanto più se la causale della trasferta, atta a giustificare l’esenzione totale o parziale dalla contribuzione, non viene dimostrata dalla parte onerata che intende avvalersene.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 6200,00, di cui Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA