Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13923 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30809/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BEVILS FLLI CIPRIANI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7428/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 21/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio II.DD. di Rieti emise a carico della società Bevils srl un avviso di accertamento per il recupero delle ritenute non versate sugli interessi maturati a favore dei soci sulle somme da costoro erogate alla società a titolo di finanziamento nell’anno di imposta 1981.

L’avviso – fondato sulla presunzione di onerosità dei contratti di mutuo prevista dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 43 – fu impugnato dal Curatore Fallimentare della società e venne quindi annullato dai giudici tributar in primo e in secondo grado; detto annullamento fu poi confermato dalla Commissione Centrale Tributaria, sull’argomento che la presunzione invocata dal Fisco non sarebbe stata operante nel caso di specie, in cui si sarebbe trattato non di mutui ma di versamenti in conto capitale.

L’Agenzia ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Centrale Tributaria, sulla scorta di due motivi, rubricati come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74.

Il contribuente non si è costituito nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via assolutamente preliminare la Corte rileva che la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, poichè non ha depositando nè insieme ai ricorsi, nè nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c. e nemmeno all’udienza di cui all’art. 379 c.p.c. (alla quale l’Avvocatura dello Stato non è comparsa), l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale il ricorso per cassazione è stato spedito ai fini della notifica per posta ex art. 149 c.p.c..

Per completezza si precisa che – mentre nella relata di notifica del ricorso, datata 4.11.2006, l’Ufficiale Giudiziario attesta di aver notificato il ricorso stesso mediante spedizione a mezzo servizio postale, ex art. 149 c.p.c., con plico raccomandato indirizzato alla società Bevils sr in persona del legale rappresentate e curatore fallimentare D.G., nel domicilio da costui eletto presso lo studio del rag. Orazio Paci, in Rieti, viale Matteucci 22, e, d’altra parte, la ricevuta di spedizione della raccomandata che si rinviene nel fascicolo di parte ricorrente indica, quale destinataria della raccomandata stessa, la Bevils srl, in (OMISSIS) – l’avviso di ricevimento rinvenibile nel medesimo fascicolo di parte ricorrente, per contro, la riferimento ad un atto indirizzato a soggetto mai nominato negli atti processuali, tal C.M., (OMISSIS). Deve quindi presumersi che, per disguido, la difesa erariale abbia inserito nel proprio fascicolo un avviso di riferimento relativo ad altro ricorso:

ma, di fatto, nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate non è presente l’avviso di ricevimento del piego postale contenente il ricorso, nè l’Avvocatura dello Stato (non comparsa in udienza, come già accennato) ha chiesto di essere rimessa in termini per il relativo deposito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in base ai principi fissati dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 627 del 14.1.2008 (“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”).

Non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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