Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13923 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.P. e P.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 505/2007/39 depositata l’11/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.P. e P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Fresinone n. 22/2/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro ed Invim 1994.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe omesso alcuna pronuncia in ordine alla eccezione di tardività del ricorso.

La censura è fondata. Nessuna argomentazione è contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla eccezione di inammissibilità del ricorso di 1^ grado, eccezione formulata dalla ricorrente a pag.

2 dell’atto di appello.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. La CTR nel disattendere la eccezione di inammissibilità del ricorso avrebbe violato l’art. 21 cit., norma secondo la quale l’impugnativa avverso l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere proposta entro 60 gg.

dalla notifica dell’atto.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La definitività dell’avviso di liquidazione non consentiva la impugnazione della cartella se non per vizi propri della stessa.

La censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate. Il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente,in relazione all’avviso di liquidazione non opposto, è inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. cit..

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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