Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13923 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5482-2014 proposto da:

T.A., T.G., elettivamente domiciliati

in SAN FEDELE INTELVI, VIA CATTANEO, 30, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO MACCHI, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.L., considerato domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

e contro

M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 111/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

ERBA, depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2-5-8

del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta da G. e T.A. e M. T. avverso l’esecuzione promossa nei loro confronti dall’avv. V.L.; la causa di opposizione all’esecuzione veniva iscritta a ruolo dall’opposto avv. V.L. e si concludeva con una condanna dei T. M. al pagamento delle spese legali della opposizione e della fase cautelare, previo rigetto della eccezione di difetto dello ius postulandi in capo all’avv. V. introdotta dai T. M..

A. e T.G. propongono ricorso nei confronti dell’avv. V. e della M., articolato in undici motivi, per la cassazione della sentenza n. 111/2013 depositata dal Tribunale di Como il 25.7.2013, non notificata.

Resiste con controricorso il V..

I ricorrenti hanno inviato per posta una memoria, pervenuta in cancelleria il 16.2.2016 e hanno depositato in data 20.2.2016 una memoria di nomina di nuovo difensore con procura speciale a margine.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va puntualizzato che non si può tenere alcun conto della memoria inviata per posta dai ricorrenti, in quanto l’art. 134 disp. att. c.p.c. limita al ricorso e al controricorso il novero degli atti in cui il deposito possa essere espletato mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, alla cancelleria della Corte di cassazione, e contenendo questa disposizione una eccezione alla regola generale quanto alle formalità del deposito del ricorso contenuta nell’art. 369 c.p.c., essa non è suscettibile di estensione analogica. Ciò detto, il ricorso, che consta di ben undici motivi, contiene solo formalmente una indicazione sommaria dei fatti di causa, che è del tutto inidonea però, per l’estrema confusione della esposizione e la contraddittorietà della stessa, a far comprendere l’effettivo svolgimento processuale nella misura minima necessaria per poter comprendere, ancor prima che esaminare, i motivi di ricorso.

A ciò si aggiunga che gli atti e i documenti ai quali fanno riferimento i ricorrenti non sono mai riprodotti nel testo del ricorso in misura che consenta di comprenderne il contenuto delle domande ivi proposte e, ancora una volta, l’iter processuale ed il riferimento ad essi (pag. 8) è del tutto generico: essi non vengono neppure specificatamente indicati, nè risulta con chiarezza se, dove e quando sia stata depositata tale documentazione su cui si fonda il ricorso e se essa sia stata depositata in cassazione, in violazione degli obblighi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 7161 del 2010, “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso”.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA