Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13923 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13923 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Giorgio Tabacchi, elett.te dom.tà in Roma, via Giulia
di Colloredo 46/48, c/o studio De Paola, rappresentato
e difeso dall’avv.to Gabriele De Paola per procura
speciale in calce al ricorso (che dichiara di volere
ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il fax
n.

055/2302278 ovvero l’indirizzo di posta elettronica

avv.g.depaola@libero.it ;

– ricorrente contro
sr92/;

201)

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
rappresentato e difeso

Ministro pro tempore,

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato

1

lí–

Data pubblicazione: 03/06/2013

presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia
emesso 1’11 marzo 2010 e depositato il 19 marzo 2010,
R.G. n. 1269/2008;

Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 10 dicembre 2008 Giorgio Tabacchi
ha chiesto alla Corte di appello di Venezia la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio amministrativo proposto
davanti al T.A.R. del Veneto, con ricorso del 1
dicembre 2000 e definito con sentenza del 7
aprile 2008.
2. La Corte di appello di Venezia ha accolto
parzialmente la domanda, e ha liquidato in favore
del ricorrente un indennizzo pari a euro 2.165
ritenendo una durata non ragionevole del giudizio
di complessivi 4 anni e 4 mesi e applicando un
parametro di liquidazione annuo di 500 euro.
3. Ricorre

per

cassazione
2

Giorgio

Tabacchi

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

affidandosi ad un unico motivo di impugnazione,
illustrato con memoria difensiva, con il quale
deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 della legge n. 89/2001 e 6 § l e 41 della
C.E.D.U. nonché dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente
ritiene che, in tema di equa riparazione ex legge

l’anno per il periodo di ritardo irragionevole
può essere decurtata, avuto riguardo in concreto
alla natura specifica di ciascuna controversia,
sicché non può il giudice di merito procedere a
una decurtazione del danno morale (rispetto agli
ordinari parametri di 1.000 euro l’anno per ogni
anno eccedente la durata ragionevole del
processo) in ragione della circostanza del tutto
irrilevante della partecipazione del ricorrente a
un ricorso collettivo.
4. Si difende con controricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto che
5. Il ricorso è infondato. Se è vero che la
giurisprudenza

legittimità

di

ritiene

irrilevante, ai fini del riconoscimento del
diritto all’equa riparazione ex legge n. 89/2001,
la proposizione collettiva dell’azione,

è

peraltro da rimarcare come il criterio di
liquidazione utilizzato dalla Corte di appello
non infici nel suo complesso la compatibilità
della liquidazione con i parametri derivanti

3

n. 89/2001, la base di calcolo di 1.000 euro

dalla giurisprudenza europea e di legittimità. La
Corte di appello Venezia, pur menzionando come
motivo specifico di scostamento dai parametri
indicati dai ricorrenti la proposizione
collettiva del ricorso e l’affievolimento
dell’esposizione emotiva che ne deriva (criterio

illogico ma che neanche può costituire una
presunzione di affievolimento del danno) ha
operato comunque una valutazione complessiva del
giudizio, svoltosi davanti al giudice
amministrativo, ed è pervenuta a una
determinazione complessiva dell’indennizzo annuo
che deve ritenersi compatibile con la
giurisprudenza di questa Corte e della Corte
E.D.U. Quest’ultima, in numerosi giudizi di lunga
durata svoltisi davanti alle giurisdizioni
amministrative, nei quali risultava uno scarso
interesse dei ricorrenti alla sollecita
definizione del giudizio, ha liquidato un
indennizzo a forfait per l’intera durata del
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha
oscillato tra gli importi di 350 euro e 550 euro
per anno (cfr. Cass. Civ. VI-1 n. 14974/12).
6. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

4

valutativo che non può di per sé ritenersi

cassazione liquidate in complessivi euro 506 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

13 novembre 2012.

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