Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13922 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 24/06/2011), n.13922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27096/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 04/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamento con adesione D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, effettuato nei confronti dalla società Iulini di Ghetti Roberto &

C sas in relazione ai redditi conseguiti nell’anno 1992, l’Amministrazione finanziaria notificava al Sig. G.R., socio di detta società, un avviso di accertamento dei redditi da costei dichiarati per il medesimo anno 1992, imputandogli, per la sua quota di partecipazione agli utili sociali, il maggior reddito risultante dall’accertamento nei confronti della società.

Il Sig. G. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli e la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, annullava detto avviso, affermando che non poteva attribuirsi efficacia retroattiva al disposto del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, convertito con la L. n. 140 del 1997, secondo cui la definizione da parte delle società costituisce titolo per l’accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione contro le sentenze della Commissione Tributaria Regionale con un solo complesso motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, D.L. n. 564 del 1994, art. 3, D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, D.P.R. n. 177 del 1995, art. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis, 42 e 43, art. 2697 c.c., artt. 2727 – 2729 c.c., artt. 24 e 53 Cost., nonchè la motivazione omessa e/o insufficiente su punto decisivo della controversia.

L’intimato non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.2.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di accertamento IRPEF emesso dall’Ufficio nei confronti del Sig. G. ed avente ad oggetto il maggior reddito corrispondente alla quota a lui spettante, in quanto socio della società Iulini di Ghetti Roberto & C sas, del maggior reddito accertato nei confronti di detta società, per l’anno 1992, a seguito dell’accertamento con adesione D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, definito dalla società stessa in data 15.12.95.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale ha argomentato che la possibilità di imputare ai soci il maggior reddito corrispondente alle rispettive quote del maggior reddito accertato nei confronti di una società di persone all’esito di un accertamento con adesione D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, dovrebbe individuarsi nel D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, convertito nella L. n. 140 del 1997, e che, non essendo questa norma retroattiva, non potrebbero imputarsi ai soci i maggiori redditi delle società di persone accertati mediante accertamenti con adesione definiti, come nella specie, prima della sua entrata in vigore.

L’argomento della Commissione Tributaria Regionale è errato e la sentenza va cassata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (si vedano le sentenze 14418/2005, 4338/07, 6738/07, 26476/08, 29448/08), in tema di redditi prodotti in forma associata il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell’IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della società (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5). Detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell’Ilor, è tenuto al pagamento del supplemento d’imposta. Ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, (convertito, con modificazioni, con la L. n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Ne assume rilievo, in contrario, la disposizione dettata dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 17, convertito con la L. n. 140 del 1997, giacchè tale disposizione – nel fare “salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995” ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 3 – ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la società) che hanno provveduto a tale definizione.

Orbene, i suddetti principi risultano disattesi dalla Commissione Tributaria Regionale, laddove questa ha affermato che l’avviso di accertamento impugnato si fonderebbe su una inammissibile applicazione retroattiva, alle definizioni perfezionatesi nel 1995, del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis (entrato in vigore nel 1997), il cui comma 18 (che appunto dispone che l’intervenuta definizione agevolata da parte della società costituisce titolo per l’accertamento anche nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata) avrebbe contenuto innovativo.

Al contrario di quanto ritiene la Commissione Tributaria Regionale, il D.L. n. 19 del 1991, art. 9 bis, comma 18, non ha alcun contenuto innovativo dell’ordinamento tributario, perchè, come questa Sezione ha da ultimo ulteriormente chiarito con la recente sentenza 19137/2010, esso costituisce mera esplicazione del principio di stabilito dal sopra richiamato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

L’accertamento in capo ai singoli soci di una società della rispettive quote del reddito concordato dalla società deve quindi ritenersi legittimo anche nei casi in cui il concordato sia stato definito dalla società entro il 15 dicembre 1995, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3.

Il ricorso della difesa erariale va quindi giudicato fondato ed accolto.

E’ infine opportuno precisare, per completezza, che – poichè il Sig. G. non ha contestato il merito dell’accertamento concordato con la società, ma si è limitato a negare che il reddito accertato in capo alla società potesse esserle imputato, sull’erroneo assunto, poi recepito dalla Commissione Tributaria Regionale, che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, avrebbe portata innovativa, invece che meramente esplicativa del principio di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) – non si pone, nella specie, alcuna esigenza di integrazione del contraddittorio con la società e gli altri soci: si vedano, in questo senso, le sentenze di questa Sezione n. 19137/2010, già citata, e n. 2827/2010, la cui massima recita:

“In tema di imposte sui redditi, ima volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica dei reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perchè l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società – costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis (introdotto dal comma 18 dell’art. 9 bis cit.) – sia perchè, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale”.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., col rigetto della ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso presentato dal contribuente in primo grado.

Condanna la parte intimata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito, e le spese dei gradi di merito, che liquida per entrambi i gradi complessivamente in Euro 650,00 (Euro 157,00 per onorari, Euro 139,00 per diritti ed Euro 29,00 per spese generali per ciascuno dei due gradi di merito).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA