Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13922 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. III, 20/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35713-2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to ANTONELLA

MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTURA DI CALTANISSETTA;

– intimati –

avverso il decreto n. 3198/2019 del GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA,

depositato il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con provvedimento emesso in data 11/10/2019, il Giudice di pace di Caltanissetta ha disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, la convalida della proroga del periodo di trattenimento di K.S. presso il C.I.E. di Caltanissetta, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione emesso nei relativi confronti;

a sostegno del provvedimento impugnato, il giudice di pace ha evidenziato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 cit.;

il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da K.S., con ricorso fondato su un unico motivo;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 nonchè degli artt. 13 e 111 Cost., per avere il giudice a quo disposto la convalida della proroga del trattenimento richiesta dalla Questura di Caltanissetta sulla base di una motivazione meramente apparente, esaurita nella compilazione di un modulo prestampato nella totale assenza di indicazioni circa le concrete ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga;

il motivo è fondato;

osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 6064 del 28/02/2019, Rv. 653101 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015, Rv. 636864 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, nel pronunciarsi sulle ragioni di impugnazione del ricorrente, si è laconicamente limitato ad attestare, in termini inammissibilmente apodittici, la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 per l’autorizzazione della proroga, senza procedere ad alcuna valutazione circa la concreta natura e ricorrenza dei motivi addotti dall’amministrazione richiedente, e la relativa congruenza rispetto alle finalità di rimpatrio dell’odierno ricorrente, ricorrendo, in forme del tutto inammissibili, all’adozione di un modello motivazionale meramente apparente e come tale totalmente nullo;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio al giudice di pace di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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