Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13922 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1386-2014 proposto da:

D.R.G., (OMISSIS), A.K.

(OMISSIS), entrambi in proprio ed in qualità di genitori

del figlio minore DELLO RUSSO ALEX, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

SELVANETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA BASTIANI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI PISTOIA, in persona del Direttore Generale

Dott.

ROBERTO ABATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO MONTINARI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO PANELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.A., D.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1286/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/08/2013, R.G.N. 1568/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato STEFANIA COMINI per delega non scritta;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.R.G. e A.K., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore D.R.A., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia l’Azienda USL (OMISSIS) di Pistoia e i dottori S.P., M.A. e D.W. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio A. all’atto della nascita.

Dedussero che, a causa di difficoltà insorte nell’espletamento del parto naturale, il piccolo A. aveva riportato lesioni da abnorme stiramento del plesso brachiale determinanti la paralisi dell’arto superiore sinistro, lesioni dovute alla condotta negligente, imprudente e imperita dei medici nella fase antecedente al parto nonchè nella fase di espulsione del feto.

Si costituirono i convenuti (ad eccezione di D.W. rimasto contumace) contestando la pretesa attorea.

2. Assunta prova orale ed espletata consulenza medico legale, il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Proposto appello da D.R.G. e A.K., la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27.8.2013, nella contumacia di D.W., ha confermato la sentenza impugnata e condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore di S.P. e M.A., compensandole tra gli appellanti e l’Azienda USL (OMISSIS).

Affermata l’estraneità ai fatti di causa di M.A. (primario del reparto ma non coinvolto direttamente nelle operazioni del parto) e di D.W. (direttore generale dell’Azienda USL (OMISSIS)), riteneva la corte che la complicanza (distocia di spalla) verificatasi durante il parto non era prevedibile nè prevenibile con il ricorso al parto cesareo e che le manovre poste in essere durante il parto erano conformi ai protocolli in materia, escludendo così ogni responsabilità dei sanitari.

4. Contro la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione D.R.G. e A.K., affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resistono, con distinti controricorsi, S.P. e l’Azienda USL (OMISSIS) di Pistoia, che ha depositato memoria.

D.W. e M.A. non hanno svolta attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono che la corte territoriale aveva autonomamente ricostruito la vicenda oggetto di causa, senza dare conto delle risultanze della consulenza medico legale espletata in primo grado ed omettendo di motivare il proprio dissenso rispetto alle valutazioni espresse dal c.t.u. Posto che il giudice d’appello aveva erroneamente indicato in 4000 grammi il peso del neonato, mentre in realtà era di 4450 grammi, i genitori di D.R.A. sostengono che i medici, in un contesto in cui dalla semplice visione delle ecografie si evinceva la macrosomia del feto, avrebbero dovuto far ricorso al parto cesareo, evitando nel modo più assoluto l’induzione forzata del travaglio. Inoltre, nonostante il c.t.u. avesse chiarito che l’errore medico si era prodotto anche nel corso delle manovre iniziali del parto per l’esercizio di spinte controindicate ed eccessiva trazione, la corte di merito aveva erroneamente escluso la responsabilità dei medici, senza tener conto della esistenza di riprese filmate del parto e della presenza di visibili cancellature sulla cartella clinica.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente è da rilevare come il vizio denunciato dai ricorrenti debba essere correttamente ricondotto al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo, appare opportuno rammentare che l’erronea enunciazione del tipo di vizio denunciato non comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, purchè – come nella specie – si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (in termini, Cass. n. 1370/13).

La Corte d’appello di Firenze non ha ravvisato profili di colpa nella condotta dei sanitari sia riguardo alla scelta di procedere a parto per via naturale, e non a parto cesareo, sia con riferimento alle manovre effettuate durante il parto.

Sotto il primo profilo, i giudici di merito, sulla base delle linee guida in materia, hanno escluso che, nella fattispecie, fosse necessario ricorrere al taglio cesareo, trattandosi di feto di peso inferiore a 4.500 grammi in donna non diabetica.

Con riferimento all’assistenza al parto, la corte territoriale, dopo aver esaminato i caratteri della distocia di spalla e descritto le manovre da eseguire nel verificarsi di tale complicanza, ha ritenuto che dovesse nella specie escludersi la responsabilità dei sanitari e della struttura, sulla base delle seguenti considerazioni: “Il travaglio, trattandosi di primipara, non è stato rapido (4 ore per la fase dilatativa e 2 ore per quella espulsiva) ma certo non oltre la norma mentre quando si verificò il c.d. segno della tartaruga furono poste in atto (come risulta dalla cartella clinica) quelle manovre che la scienza ginecologica indica come le più efficaci ( Mc.Ro. e Ma.) anche a livello internazionale”.

Dal tenore della decisione si evince che la corte di merito, pur investita da specifico motivo di gravame formulato dai genitori di D.R.A., non ha esaminato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, dalla quale era emerso che gli interventi praticati durante il travaglio ed il parto non corrispondevano ai protocolli della corretta assistenza alla gravida a termine, i quali non prevedono induzione immotivata di travaglio in primipara con feto macrosoma (o comunque del peso di 4450 grammi e non di 4000 grammi come erroneamente indicato in sentenza) e utero impreparato, e che le trazioni esercitate sulla testa già espulsa, come pure le spinte effettuate precedentemente e ripetutamente sul fondo uterino, avevano contribuito allo sbarramento delle spalle anzichè al loro disimpegno totale, di modo che la condotta ostetrica aveva causato i danni al plesso brachiale accelerando forzatamente e con manovre inadeguate l’espulsione.

I giudici di merito hanno quindi disatteso i rilievi tecnici formulati dal c.t.u. senza tuttavia sottoporli ad una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivata, limitandosi a richiamare le manovre descritte in cartella clinica (nella quale, peraltro, secondo i ricorrenti erano presenti visibili cancellature). Per contro, la corte territoriale avrebbe dovuto indicare gli elementi di cui si è avvalsa per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (in termini, Cass. n. 5148/11).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la statuizione della sentenza impugnata di condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado “in favore di M.A. e di S. P., attesa la loro carenza di titolarità del rapporto”, pur avendo la corte d’appello, in parte motiva, ritenuto l’estraneità ai fatti di causa di M.A. e di D.W. (e non di S.P.).

Il motivo è fondato, poichè la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore S.P. non trova giustificazione nel difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, che concerne invece D.W..

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA