Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13921 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27245-2013 proposto da:
T.Q. e T.A., nella qualità di eredi di
C.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIMAVO 12,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO USAI, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MANCINI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in
persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE DIDATTICA 4^ CIRCOLO
DIDATTICO “CARLO PISACANE” DI ROMA, in persona del Dirigente
scolastico pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono
difesi per legge;
– controricorrenti –
e contro
FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5051/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/10/2012, R.G.N. 9709/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato SERGIO USAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo
di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della Pubblica Istruzione e la Direzione Didattica 4 Circolo Didattico “Carlo Pisacane” di Roma proponevano appello avverso la sentenza n. 13911/2007, depositata il 6 luglio 2007, con cui il Tribunale di Roma aveva condannato il predetto Ministero, su domanda di C.I., al risarcimento dei danni che l’attrice asseriva di aver subito in conseguenza del sinistro avvenuto in data (OMISSIS), quando la stessa, mentre percorreva il corridoio della scuola materna sita in (OMISSIS), era stata colpita da una porta antincendio ivi esistente, aperta da un alunno affidato alla custodia dell’insegnante D.V.M. G.; aveva rigettato le analoghe domande proposte dalla C. nei confronti della detta insegnante e della menzionata Direzione Didattica e aveva regolato le spese di lite.
Nel giudizio di primo grado era rimasta contumace la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., chiamata in causa dal Ministero perchè lo manlevasse.
Nel giudizio di secondo grado si costituivano C.I., che chiedeva il rigetto dell’appello, e D.V.M.G., che proponeva appello incidentale.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre 2012, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale e quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da Iride Carducci e la condannava, in favore di D.V.M.G., alla rifusione delle spese da quest’ultima sostenute per entrambi i gradi del giudizio di merito e compensava le spese giudiziali nel rapporto tra le altre parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito T.Q. e T.A., nella qualità di eredi di C.I., hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, da una parte, D. V.M.G. e, dall’altra, Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Direzione Didattica 4 Circolo Didattico “Carlo Pisacane” di Roma.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza n. 5051 della Corte di Appello di Roma del 18 aprile/12 ottobre 2012 per omessa sottoscrizione del presidente in violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata risulta sottoscritta unicamente dal giudice estensore nella persona del dott. M.L.F. A. e non anche dal presidente Dott. C.B. R. ed evidenziano che, nella medesima sentenza, non vi è alcuna menzione di un eventuale impedimento quale causa della mancata sottoscrizione del presidente. Assumono i ricorrenti che, pertanto, la sentenza impugnata risulta priva di un requisito di validità e che il rilevato difetto di sottoscrizione del presidente ne determina la nullità insanabile.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, prescrive, fra gli elementi necessari per la validità della sentenza, la sottoscrizione del giudice. Il secondo comma specifica che, in caso di sentenza emessa dal giudice collegiale – come quella all’esame -, è necessaria, ai fini della sua validità, la sottoscrizione del giudice relatore e del presidente.
A seguito di contrasti sorti con riferimento alla natura assoluta o relativa della nullità inficiante la sentenza mancante di una delle due sottoscrizioni, la questione è stata definita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza del 20 maggio 2014, n. 11021, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza collegiale del giudice civile priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio, ovvero dal giudice relatore) è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, data la possibilità di ricondurla all’organo giudicante che l’ha pronunciata.
Nella specie, il vizio di nullità è stato ritualmente denunciato con il ricorso in esame.
2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe l’esame degli ulteriori motivi proposti, in via subordinata rispetto al primo motivo.
3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; i restanti motivi sono assorbiti; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio (Cass. 29/11/2005, n. 26040; Cass. n. 28/09/2006 21049; Cass. 26/05/2009, n. 12167, Cass., ord., 15/12/2014, n. 26328, non massimata) ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016